Sentenza 1 dicembre 2004
Massime • 1
L' oblazione "processuale" prevista dall'art. 162 cod.pen., concernente le contravvenzioni punibili originariamente con la sola pena dell'ammenda, a differenza di quella facoltativa ex art. 162 bis cod. pen., costituisce un diritto soggettivo dell'imputato, sicchè il giudice ha esclusivamente il potere di verificare le condizioni "formali" che ne legittimano l'ammissione ed è obbligato a consentirla, dichiarando estinto il reato dopo l'avvenuto pagamento della somma. Al contrario, quella "facoltativa" ex art. 162 bis cod. pen., concernente le contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, oltre a non essere consentita nei casi previsti dal comma terzo dell'anzidetta disposizione, è subordinata all'esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice, il quale può respingerla avuto riguardo alla gravità del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2004, n. 5811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5811 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 01/12/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 1679
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 3542/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS GI n. a Roma il 30.7.1953;
avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma del 5.12.2002 per il reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, cod. strad.;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto proc. gen. Dott. VENEZIANO GI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Roma, rigettata la richiesta di oblazione presentata dall'imputato, condannava SC GI alla pena di L.
3.000.000 di ammenda "(da tradursi nei corrispondenti euro)". Motivava il rigetto dell'istanza di oblazione con la ritenuta tendenza alla recidiva dell'imputato, già gravato da precedente specifico.
SC GI propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe contestando l'intervenuto rigetto dell'istanza di oblazione. Sostiene, in proposito, che tale istanza era stata presentata ai sensi dell'art. 162 c.p., e non ex art. 162 bis c.p., trattandosi di un reato punibile con la sola pena dell'ammenda, onde il giudice, nel rigettare la richiesta con riferimento ad una inclinazione dell'imputato a commettere reati della stessa indole, avrebbe fatto uso di un potere discrezionale non conferitogli dal sistema normativo.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il reato contestato all'imputato (art. 186, comma 2, del Codice della strada) è ricompreso tra quelli che l'art. 4, comma 2, lettera q), del D. L.VO 28 agosto 2000 n. 274, ha (rectius, aveva, all'epoca della vicenda incriminata;
v. ora il nuovo testo dell'art. 186, comma 2, come riformulato dal decreto legge 27 giugno 2003 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003 n. 214, che ha previsto, per l'irrogazione della pena, la competenza del tribunale;
ma tale modifica, avente all'evidenza riflessi anche sull'ammissibilità dell'oblazione, è inapplicabile nel caso di specie, in ossequio al combinato disposto dei principi del favor rei e della perpetuactio iurisdictionis) attribuito alla competenza del giudice di pace. A questa attribuzione di competenza consegue (rectius, conseguiva, all'epoca) l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 52, comma 2, lettera c), del citato decreto, secondo il quale, quando il reato è punito, come quello in esame, con la pena detentiva congiunta con quella pecuniaria, si applica la pena pecuniaria di specie corrispondente (in questo caso l'ammenda) o la pena della permanenza domiciliare o la pena del lavoro di pubblica utilità.
Solo nell'ipotesi prevista dal comma 3 del citato art. 52 (recidiva reiterata infraquinquennale, che non ricorre nella fattispecie) il giudice è tenuto ad applicare la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo il giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti. Ciò premesso, non può essere posto in dubbio, anche in considerazione del tenore letterale della norma, che le due pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (che l'art. 58 del citato decreto legislativo n. 274/2000 considera espressamente "per ogni effetto giuridico" come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria) possono (rectius, devono) essere inflitte (ovviamente, non congiuntamente) "in alternativa" alla pena pecuniaria. Per effetto di tale ultima disposizione, per determinare il regime, a vario titolo applicabile, occorre avere riguardo alle pene originariamente previste. Ciò che consente, secondo un orientamento già espresso da questa Sezione (v., ex pluribus, Cass., Sez. 4^ 29 settembre 2003, Proc. gen. App. Trieste in proc. Rozac;
Sez. 4^, 13 maggio 2003, Fiocca;
Sez. 4^, 28 febbraio 2003, PG in proc. Vassilich;
nonché, Sez. 4^, 30 ottobre 2002, PM in proc. Cossetti), di applicare tutte le norme di carattere generale e speciale che siano concretamente applicabili alla fattispecie in esame, tra le quali anche quella che prevede l'istituto dell'oblazione speciale (art. 162 bis c.p.). È quindi inesatto l'assunto del ricorrente che pretenderebbe applicarsi la disciplina relativa all'oblazione processuale prevista dall'art. 162 c.p., che invece concerne le sole contravvenzioni punibili originariamente con la sola pena dell'ammenda (e che, in vero, a differenza di quella facoiltativa ex art. 162 bis c.p., costituisce un diritto soggettivo dell'imputato, sicché il giudice ha esclusivamente il potere di verificare le condizioni "formali" che ne legittimano l'ammissione ed è obbligato a consentirla, dichiarando estinto il reato dopo l'avvenuto pagamento della somma). Quella "facoltativa" ex art. 162 bis c.p., all'epoca applicabile nel caso di specie, oltre a non essere consentita nei casi previsti dal comma 3 dell'anzidetta disposizione, è subordinata, invece, all'esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice, il quale può respingerla avuto riguardo alla gravità del fatto (art. 162 bis, comma 4, c.p.).
Determinazione che il giudicante ha correttamente assunto, in modo qui non censurabile, apprezzando negativamente la gravità del fatto desumibile dalla dimostrata tendenza dell'imputato alla recidiva specifica, risultando questi già gravato di una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 (mille) a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2005