Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2004, n. 5811
CASS
Sentenza 1 dicembre 2004

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L' oblazione "processuale" prevista dall'art. 162 cod.pen., concernente le contravvenzioni punibili originariamente con la sola pena dell'ammenda, a differenza di quella facoltativa ex art. 162 bis cod. pen., costituisce un diritto soggettivo dell'imputato, sicchè il giudice ha esclusivamente il potere di verificare le condizioni "formali" che ne legittimano l'ammissione ed è obbligato a consentirla, dichiarando estinto il reato dopo l'avvenuto pagamento della somma. Al contrario, quella "facoltativa" ex art. 162 bis cod. pen., concernente le contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, oltre a non essere consentita nei casi previsti dal comma terzo dell'anzidetta disposizione, è subordinata all'esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice, il quale può respingerla avuto riguardo alla gravità del fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2004, n. 5811
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5811
    Data del deposito : 1 dicembre 2004

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