Sentenza 29 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2003, n. 11635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11635 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
ft. 1 1 635/03 IN OME DEL POTOLOMALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE REVOCAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 28405/02 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Cron. 25510 Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Rep. 3135 - Consigliere - Dott. Carlo CIOFFI Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 15/05/03 - Consigliere C.C. Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR ES, TI OL, AL TE, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato AN DOMENELLA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
FO AN, RI IA;
intimati avverso la sentenza n. 13270/01 della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 26/10/01; 2003 udita la relazione della causa svolta nella camera di 797 consiglio il 15/05/03 dal Consigliere Dott. Alfredo -1- MENSITIERI;
lette le conclusioni scritte dal Generale Dott. Fulvio UCCELLA chiede che la Corte di inammissibile il ricorso. -2- Sostituto Procuratore visto l'Art. 375 cpc, Cassazione dichiari у н SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 17-21 ottobre 2002 VO ON, RE AG e SS CA hanno impugnato per revocazione la sentenza n. 13270/01 di questa Suprema Corte. Gli attuali ricorrenti, già resistenti nel giudizio che ha dato luogo alla decisione ora impugnata, sottolineano che questa Corte avrebbe errato : a) "nel supporre che la sentenza di primo grado abbia affermato il carattere personale dell'azione e che tale statuizione sia stata confermata dal giudice d'appello con decisione non impugnata e quindi interno;
b) nel supporre costituente giudicato qualificazione come reale l'inesistenza di una della domanda attrice ad opera dei due giudici del merito, su cui, invece, si era formato il giudicato interno per mancata impugnazione del primo capo della sentenza di primo grado;
c) nel supporre l'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione con riferimento alla fattispecie accertata con forza di giudicato nel саро terzo della sentenza di primo grado, che invece ignora del tutto Gli intimati VA FO e MA NI non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il P.G. nelle sue richieste scritte ha concluso per 3 l'inammissibilità del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Conformemente alle richieste del P.G. il ricorso è inammissibile. Dalla lettura dei motivi si evince che l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte in realtà si risolve in un errore che attiene alla valutazione degli atti sottoposti al suo controllo e che essa ha correttamente percepito. Si deduce, in sostanza, un vizio di ragionamento sui fatti assunti e consistente in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali in ogni caso qualificabile eventualmente, come errore di giudizio, tal che la sentenza impugnata non suscettibile di revocazione (S.U, n. 5303/97). Invero, la scansione della vicenda processuale, così come attuata attraverso le due sentenze di merito e quella oggi impugnata, non consente una soluzione diversa. Per quanto attiene al problema della giurisdizione il ricorso FO-NI non ne parlava né gli attuali ricorrenti, allora resistenti, la eccepirono. All'udienza, il difensore degli allora resistenti, in sede di discussione, ebbe a sostenere, tra l'altro, che la cognizione della causa fosse riservata al giudice amministrativo e facendo applicazione dei principi vigenti (citando Cass. n. 12699/98) il Collegio la ritenne non meritevole di accoglimento, proprio coordinando l'eccezione sollevata solo in udienza con il sistema delle impugnazioni. In merito alla qualificazione dell'azione, poi, come risulta dalle conclusioni degli allora appellanti, oggi ricorrenti, non vi fu impugnazione s sulla stessa, così come identificata dal primo u A giudice e quindi correttamente questa Corte Suprema F ha parlato di “decisione non impugnata". 4 Alla inammissibilità del ricorso non segue condanna alle spese di questo giudizio stante la mancata costituzione degli intimati. 2
P.Q.M.
Alpe Pres. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. 03. Roma 1515 maggio 20 Rock Meritic st.ул V DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 LUG. 2003 IL CANCELLIERE AN Di Nuzzo блого Oggi, IL CANCE R MA Di Nuzzo 3 Di блого 5