Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 1
Legittimato a proporre appello, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso una misura cautelare personale disposta dalla Corte di appello è il procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente a decidere sull'appello medesimo, il quale ha diritto di ricevere l'avviso della fissazione dell'udienza in camera di consiglio; pertanto l'omesso avviso dell'udienza ex art. 127 cod. proc. pen. costituisce una nullità a regime intermedio (art. 178, lett. b) cod. proc. pen.), in quanto afferisce alla partecipazione del P.M. al procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2005, n. 40837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40837 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 11/10/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1061
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 27121/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di TARANTO;
nei confronti di:
1) ED MA N. IL 03/09/1976;
avverso ORDINANZA del 06/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli Mario annullamento con rinvio.
La Corte:
OSSERVA
con ordinanza del 25 novembre 2004 la Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Tarante - aveva rigettato l'istanza formulata dal difensore nell'interesse dell'imputato MA ED, condannato con sentenza del G.U.P. di Tarante alla pena di cinque anni di reclusione ed E. 20.000,00 di multa in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, istanza diretta ad ottenere la revoca della misura cautelare in atto di custodia in carcere o la sostituzione della stessa con altra meno gravosa. La richiesta fondava sull'assunto del venir meno o comunque del ridimensionamento delle esigenze cautelari nonché sulla deduzione della gravità delle condizioni di salute dell'imputato, con le quali sarebbe incompatibile il regime carcerario. Il Tribunale di Tarante, in data 24 dicembre 2004, aveva rigettato l'appello avverso tale ordinanza, proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dalla difesa dell'imputato, la quale aveva allora proposto ricorso per Cassazione, ex art. 311 cod. proc. pen., articolato su due motivi:
1 - violazione di legge, perché nel rigettare l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare non sarebbe stata rispettata la procedura indicata dall'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.; 2 - per difetto di motivazione in ordine alla sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, misura in grado di salvaguardare sia le esigenze di salute dell'imputato che quelle cautelari.
Questa Corte, con sentenza n. 653 del 2005 aveva accolto il primo motivo del ricorso e annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale, affermando che la disciplina di cui all'art. 299, comma 4- ter del cod. proc. pen., come interpretata dalle Sezioni Unite nella sentenza 17 febbraio 1999, n. 3, impone al giudice che ritiene di non accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, di disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito.
In sede di rinvio.
Il Tribunale di Tarante, dopo avere disposto accertamenti sulle condizioni di salute dell'imputato e sulla loro compatibilità con la detenzione in carcere, all'esito degli stessi e tenuto conto della persistenza di esigenze cautelari, ha disposto, in riforma della ordinanza della Corte d'Appello, la sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari, dettandone le modalità. Avverso tale decisione ricorre in Cassazione il Procuratore della Repubblica di Taranto, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
a) violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. c), in relazione agli artt. 178, lett. b), 310 e 127 cod. proc. pen, perché l'avviso della data per l'udienza camerale fissata dal Tribunale era stato comunicato ex art. 127 c.p.p. al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Lecce e non al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, non consentendo così a quest'ultimo di partecipare all'udienza fissata ex art. 310 c.p.p.;
b) violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), in relazione all'art. 299, comma 4-ter cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine alla mancata richiesta obbligatoria da parte del consulente del parere del medico penitenziario;
c) violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) in relazione all'art. 275, comma 4-bis cod. proc. pen. e 111, comma 5 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, per mancanza di motivazione in ordine alla possibilità per l'imputato di un idoneo intervento terapeutico in ambiente carcerario.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Si desume infatti dalla disciplina generale relativa alla distribuzione delle funzioni tra i vari uffici del Pubblico Ministero di cui all'art. 51 cod. proc. pen. la regola per cui la competenza funzionale degli stessi è di carattere derivato, in quanto sempre connessa a quella del giudice presso il quale l'ufficio giudiziario competente è costituito (cfr. Cass. sez. 1^ pen. 14 maggio 1997 n. 2655). Ne consegue che, in assenza di una disciplina derogatoria (come quella di cui all'art. 309, commi 8 e 8-bis cod. proc. pen.), la competenza a richiedere l'appello di cui all'art. 310 cod. proc. pen. (che non richiama i commi 8 e 8-bis dell'articolo precedente) avverso una misura cautelare personale pronunciata dalla Corte d'appello spetta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente a decidere sull'appello medesimo, il quale pertanto ha diritto di ricevere l'avviso dell'udienza in Camera di consiglio previsto dal 1 comma dell'art. 127 cod. proc. pen., le cui forme l'art. 310, comma 2 cod. proc. pen. richiama.
Nel caso in esame risulta dagli atti che nessun avviso dell'udienza avanti al Tribunale di Tarante è stato comunicato al Procuratore della Repubblica presso tale Tribunale (ma neppure, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Lecce).
All'udienza in Camera di consiglio non ha pertanto potuto partecipare il titolare dell'accusa.
Poiché la disposizione della legge processuale violata è stabilita a pena di nullità (di tipo intermedio), ai sensi dell'art. 178, lett. b) cod. proc. pen., in quanto attiene alla possibibilità di partecipazione del Pubblico Ministero al procedimento e non si è verificata sanatoria, l'ordinanza conclusiva del procedimento in cui tale nullità si è verificata e alla quale la stessa si comunica, va annullata, in accoglimento del ricorso, con rinvio al Tribunale di Taranto per un nuovo esame.
Resta assorbito l'esame degli ulteriori motivi del ricorso.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, sezione 3^ penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Taranto per un nuovo esame. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2005