Sentenza 2 marzo 2011
Massime • 1
È illegittima la concessione della sospensione condizionale della pena a fronte dell'accertata pericolosità sociale dell'imputato cui faccia seguito l'applicazione di misura di sicurezza, posto che il predetto beneficio implica la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2011, n. 16430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16430 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 02/03/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 488
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 28580/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET CO N. IL 31/10/1979;
avverso la sentenza n. 4814/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 04/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza 4 maggio 2010, ha ritenuto ET CO responsabile del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e, riconosciuta la seminfermità mentale ed applicata la diminuente del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di giustizia con la sospensione condizionale della pena detentiva ed ordinando la misura della libertà vigilata per la durata di anni uno.
Per giungere a tale conclusione, la Corte ha reputato che la previsione dell'art. 164 c.p.p., comma 3, sia limitata "alle misure personali la cui applicazione sia consentita discrezionalmente e non già alle misure di sicurezza personali obbligatorie". Indi, la Corte ha rilevato che la quantità dello stupefacente, a prescindere dalla scarsa qualità, rendesse non ravvisabile l'ipotesi lieve.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare, rilevando:
- che la concessione della sospensione condizionale della pena rendeva inapplicabile la misura di sicurezza per la quale la pericolosità non può essere presunta dopo la L. n. 663 del 1986;
- che i Giudici hanno escluso la speciale attenuante solo in considerazione del dato ponderale (tra l'altro bassissimo) senza valutare i profili soggettivi emergenti nel caso in esame. Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
Come è noto, la L. n. 663 del 1986, art. 31 (emanata in esito ad dictum della sentenza n. 139 del 1982 della Corte Cost.) ha abrogato l'art. 204 c.p. disponendo che tutte le misure di sicurezza personali siano applicate previo accertamento della concreta pericolosità sociale dell'autore del reato;
il testo dell'art. 164 c.p. non è stato raccordato alla novazione che, tuttavia, ha implicitamente abrogato l'ipotesi sub 2 del comma 1 della norma che vietava il beneficio in caso di pericolosità presunta dalla legge. Essendo stato soppresso l'istituto della pericolosità presunta, deve ritenersi inoperante ogni disposizione che ad esso si riferiva. Rimane il vigore l'art. 164 c.p., comma 3 che dispone l'inapplicabilità di una misura di sicurezza personale in caso di sospensione condizionale della pena;
la norma è stata interpretata sia dai Giudici sia dall'imputato come se non fosse intervenuta la modifica legislativa.
Nel nuovo contesto, la previsione rende esplicito quello che è già implicito in un sistema che richiede la accertata pericolosità del soggetto come requisito per l'applicazione si una misura di sicurezza personale.
La norma va letta nel senso che, quanto il Giudice accorda il beneficio della sospensione condizionale della pena nei riguardi di una persona assoggettabile, in astratto, a misura di sicurezza personale in modo inequivoco reputa insussistente nella ipotesi concreta la pericolosità dell'imputato e, di conseguenza non deve disporre misure di sicurezza personali;
nel caso contrario, cioè, di pericolosità accertata, la sospensione condizionale della pena non è concedibile.
Ciò in quanto la irrogazione di una misura di sicurezza, che postula un necessario giudizio di pericolosità sociale, è incompatibile con la applicazione della sospensione condizionale della pena che implica la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (ex plurimis: Cass. Sez. 6 sentenza 23061/2009). Ora, nella ipotesi che ci occupa, la Corte territoriale, dando luogo ad una violazione di legge ed ad una palese antinomia logica, ha ritenuto sussistente la attuale pericolosità del soggetto ed ha, ciononostante, concesso il benefizio dell'art. 163 c.p.; consegue che la risoluzione del caso è opposta a quella prospettata dal ricorrente dal momento che i Giudici avrebbero dovuto solo applicare la libertà vigilata senza l'ulteriore statuizione sulla sospensione condizionale.
Tale errore di diritto, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero non può essere emendato in questa sede. In merito alla residua censura, si osserva come la Corte di Appello ha correttamente esplicitato l'uso del suo potere discrezionale sulla concessione della attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 evidenziando il ragionevole motivo (quantitativo dello stupefacente) per il quale non era ravvisabile l'ipotesi lieve;
la conclusione è in sintonia con il dato ponderale (grammi 490 di hashish e grammi 11,5 di cocaina) che da solo era in grado di risolvere il giudizio sulla gravità del reato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011