Sentenza 12 maggio 2009
Massime • 1
L'applicazione della misura di sicurezza della assegnazione ad una casa di cura e di custodia impedisce la concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la possibilità di sostituire in taluni casi la misura del ricovero con quella della libertà vigilata non fa venir meno l'obbligatorietà - che sorge nel momento in cui risulti che l'imputato è persona socialmente pericolosa - dell'applicazione della misura stessa)
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2009, n. 23061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23061 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2009 |
Testo completo
061
M 2306 1 /09
N. di ruolo d'udienza: 13
Sent. n.946 Udienza pubblica R.G. n.
del 12 maggio 2009 15998/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Giovanni de Roberto Presidente
dott. Antonio S. Agrò
Consigliere
dott. Francesco Serpico
Consigliere
dott. Giorgio Colla
Consigliere
dott. Giovanni Conti
Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino nel procedimento nei confronti di HE NI, n. a Urbino il 7 aprile 1978, avverso la sentenza del 29 gennaio 2008; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udita la requisitoria del Procuratore generale, nella persona del sostituto dott Carmine
Stabile che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice monocratico del Tribunale di Urbino, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato HE NI alla pena di mesi tre di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella del vizio parziale di mente, in
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Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero il quale deduce la manifesta illogicità del provvedimento e la erronea applicazione della legge penale osservando che l'art. 164, comma 2, n. 2 c.p. inibisce al giudice di applicare la sospensione condizionale della pena quando al reo sia applicata una misura di sicurezza perché persona pericolosa per presunzione di legge. Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, l'abrogazione dell'art. 204 c.p. che
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prevedeva ipotesi di pericolosità presunta per effetto dell'art. 31, comma 1, della I. 10 ottobre 1986, non ha avuto alcun riflesso sul divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 164 c.p. citato. Sostiene ancora che è errata la affermazione contenuta in sentenza, secondo la quale non vi sarebbe incompatibilità tra pericolosità sociale, posta a fondamento dell'applicazione delle misure di sicurezza, e prognosi negativa sulla possibilità di applicare la sospensione condizionale della pena, in quanto i due concetti sono in contrasto tra loro. Sottolinea, infine, che l'art. 164, comma 3,
c.p. stabilisce che la sospensione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza.
Ch Il ricorso deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
Il primo profilo del motivo non è fondato. L'art. 204 c.p. è stato abrogato, con la conseguenza che è venuta a mancare la disposizione che faceva riferimento alle ipotesi di pericolosità presunta previste dalla legge e con l'ulteriore conseguenza che il sistema delle misure di sicurezza e della loro applicazione non può mai prescindere dall'accertamento, in concreto, della pericolosità del soggetto nei confronti del quale la misura deve essere irrogata. E' del tutto evidente che tale abrogazione ha avuto effetto sulla disposizione dell'art. 164 c.p. nonostante il comma 2, n. 2, c.p. non sia mai stato abrogato. Essendo stato soppresso l'istituto della pericolosità presunta, deve ritenersi inoperante ogni altra disposizione normativa che presupponga la sua vigenza.
Sono invece fondati gli ulteriori profili del motivo di ricorso nel senso che nella fattispecie è operante comunque l'art. 164, comma 3, c.p. per ciò che attiene ai rapporti tra misura di sicurezza e sospensione condizionale della pena, rapporti che sono testualmente regolati
2 dalla disposizione da ultimo richiamata la quale stabilisce che: "La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza tranne che si tratti della confisca", norma che si riferisce evidentemente alle misure di sicurezza patrimoniali diverse dalla confisca e alle misure di sicurezza personali la cui applicazione sia consentita discrezionalmente, proprio perché è possibile concedere il beneficio della sospensione condizionale in alternativa alla irrogazione della misura di sicurezza. Infatti, la applicazione della misura di sicurezza, quando sia accertata la pericolosità, è incompatibile con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che presuppone una prognosi di astensione dalla commissione di altri reati, proprio per l'accertata pericolosità. Discende che misura di sicurezza obbligatoria (nel senso di applicazione necessaria della misura di sicurezza una volta che sia stata accertata in concreto la pericolosità) e sospensione condizionale della pena non possono essere congiuntamente disposte, come invece è stato fatto nel caso di specie dal Tribunale.
D'altronde, non può esservi dubbio che la misura di sicurezza della assegnazione a una casa di cura e di custodia, anche nel caso di cui all'art. 219, comma 3, c.p., inflitta nella fattispecie, deve ritenersi misura obbligatoria, in quanto la possibilità che essa possa essere sostituita, in alcuni casi, con quella della libertà vigilata, non toglie il carattere di obbligatorietà della misura, e non può, dunque, esservi dubbio che nel caso in cui si sia in presenza di fattispecie rientrante nella previsione di cui alla norma da ultimo citata, non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (Cass., Sez.
V, n. 1287, dep. 3 febbraio 1994, rv. 197073).
Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena che elimina.
Roma 12 maggio 2009
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
✓ Presidente Il Consigliere esténsore ощ час oggi - 4 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER 3
Lidia Scalia