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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4061/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 4061/2018 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce agli atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. Pasqualina Spignese e dall'Avv. Paola
Giglio, quali soci della presso la cui sede è elett.te Controparte_1 domiciliato in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via Felice Terracciano n.165;
-appellante contro
già (c.f.: ), in persona del legale Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce agli atti, dall'Avv. Fernando
Chianese, ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla Via Carlo Poerio, n. 86;
-appellata nonché
CP_4
-appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 24 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 260/2018, Parte_1
depositata in data 20.02.2018 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato la compagnia assicuratrice, in solido con
[...]
al risarcimento dei danni subiti dall'attore, quantificati nella somma di euro 2.231,44, oltre CP_4
interessi e spese di lite, quantificate in complessivi euro 2.000,00; danni riportati in conseguenza del sinistro verificatosi in data 01.03.2006, alle ore 00.10 circa, in Mariglianella (Na), alla Via Umberto I,
pagina 1 di 3 allorquando l'autovettura attorea Ford Escort SW tg. AT536XC, veniva investita dall'Alfa Romeo 156 tg. CF359ZX, di proprietà di e assicurata con la in fase CP_4 Controparte_2
di uscita da un cancello privato per immettersi sulla carreggiata, senza rispettare la precedenza.
L' appellante ha proposto gravame limitatamente alla quantificazione degli interessi ed alle spese di lite, richiedendo la parziale riforma della sentenza di primo grado, con condanna dell' ente assicuratore al pagamento della somma di euro 463,18, a titolo di ulteriori interessi dovuti dall'evento fino al soddisfo, oltre che al risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma;
altresì, chiedeva la condanna al pagamento di euro 298,44 quale differenza tra le spese documentate e la somma già liquidata dal giudice del primo grado a titolo di spese e di euro 810,00 a titolo di compensi, con vittoria di spese della fase stragiudiziale e giudiziale del presente grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la ed ha contestato in toto l'avverso gravame, Controparte_2
eccependone l'inammissibilità per acquiescenza della sentenza di primo grado, avendo parte appellante accettato il pagamento della somma, anche a titolo di spese.
Non si costituiva in giudizio l'appellato di cui, pertanto, va dichiarata la contumacia. CP_4
L'appello va dichiarato inammissibile per intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c., come eccepito dalla appellata.
L' art. 329 c.p.c. dispone che “Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' art. 395 c.p.c.,
l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità”.
La disposizione in commento disciplina al comma 1 il fenomeno dell'acquiescenza, ossia dell'accettazione della sentenza intervenuta prima della scadenza dei termini per impugnare, con conseguente estinzione del diritto di impugnare in via principale.
In particolare, l' acquiescenza, che deve essere successiva alla pubblicazione della sentenza, ma antecedente all'impugnazione (Cass., n. 2704 del 2005), può essere esplicita o implicita.
L' una ricorre in presenza di una dichiarazione espressa, costituente atto unilaterale non recettizio di accettazione della sentenza a mezzo di un atto unilaterale;
l' altra si manifesta attraverso univoci comportamenti incompatibili con la volontà di impugnare la sentenza.
Più specificamente, “l'acquiescenza alla sentenza consiste nell'accettazione della pronuncia, ossia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita, potendo, in quest'ultimo caso, ritenersi sussistente soltanto quando
l'interessato abbia posto in essere atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione e dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia” (Corte di Appello di Reggio Calabria, sent.n. 140
pagina 2 di 3 del 2023).
Inoltre, va ricordato che “l' acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell' art.
329 c.p.c., è configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione, da compiersi nella forma prescritta dalla legge” (Cass., n. 13293 del 2014; n. 27712 del 2022).
Nella fattispecie, come eccepito dalla appellata, il pagamento della somma di cui alla sentenza di primo grado da parte della convenuta soccombente avveniva in conseguenza della pec inoltrata dal difensore dell' odierno appellante alla compagnia assicuratrice in data 20.3.2018, nella quale si legge: “come da intese telefoniche, le comunico che ho provveduto a decurtare i conteggi precedentemente inviati.
Pertanto le comunico che si accetta la somma di euro 2.800,00 in favore del mio assistito Parte_1
mentre la somma di euro 2.795,60 al netto di R.A. come da nuovo pro forma allegato”; a
[...]
tale missiva risulta, poi, allegato il pro forma di fattura per i compensi del difensore.
A fronte di tale inequivoca accettazione della liquidazione dell' importo liquidato, sia a titolo risarcitorio che per i compensi professionali, l' appello proposto successivamente, in data 31.5.2018, per la quantificazione degli interessi e delle spese di lite del primo grado va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore della parte appellata come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della attività difensiva in concreto espletata, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, per la bassa complessità, con la riduzione di cui all' art. 4, comma 4.
Nulla per le spese nel rapporto processuale con l' appellato contumace. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore della Parte_1
che liquida ai sensi del D.M. 55/2014, in euro 894,60 per compensi, Controparte_2
oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge.
Nola, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 4061/2018 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce agli atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. Pasqualina Spignese e dall'Avv. Paola
Giglio, quali soci della presso la cui sede è elett.te Controparte_1 domiciliato in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via Felice Terracciano n.165;
-appellante contro
già (c.f.: ), in persona del legale Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce agli atti, dall'Avv. Fernando
Chianese, ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla Via Carlo Poerio, n. 86;
-appellata nonché
CP_4
-appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 24 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 260/2018, Parte_1
depositata in data 20.02.2018 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato la compagnia assicuratrice, in solido con
[...]
al risarcimento dei danni subiti dall'attore, quantificati nella somma di euro 2.231,44, oltre CP_4
interessi e spese di lite, quantificate in complessivi euro 2.000,00; danni riportati in conseguenza del sinistro verificatosi in data 01.03.2006, alle ore 00.10 circa, in Mariglianella (Na), alla Via Umberto I,
pagina 1 di 3 allorquando l'autovettura attorea Ford Escort SW tg. AT536XC, veniva investita dall'Alfa Romeo 156 tg. CF359ZX, di proprietà di e assicurata con la in fase CP_4 Controparte_2
di uscita da un cancello privato per immettersi sulla carreggiata, senza rispettare la precedenza.
L' appellante ha proposto gravame limitatamente alla quantificazione degli interessi ed alle spese di lite, richiedendo la parziale riforma della sentenza di primo grado, con condanna dell' ente assicuratore al pagamento della somma di euro 463,18, a titolo di ulteriori interessi dovuti dall'evento fino al soddisfo, oltre che al risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma;
altresì, chiedeva la condanna al pagamento di euro 298,44 quale differenza tra le spese documentate e la somma già liquidata dal giudice del primo grado a titolo di spese e di euro 810,00 a titolo di compensi, con vittoria di spese della fase stragiudiziale e giudiziale del presente grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la ed ha contestato in toto l'avverso gravame, Controparte_2
eccependone l'inammissibilità per acquiescenza della sentenza di primo grado, avendo parte appellante accettato il pagamento della somma, anche a titolo di spese.
Non si costituiva in giudizio l'appellato di cui, pertanto, va dichiarata la contumacia. CP_4
L'appello va dichiarato inammissibile per intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c., come eccepito dalla appellata.
L' art. 329 c.p.c. dispone che “Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' art. 395 c.p.c.,
l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità”.
La disposizione in commento disciplina al comma 1 il fenomeno dell'acquiescenza, ossia dell'accettazione della sentenza intervenuta prima della scadenza dei termini per impugnare, con conseguente estinzione del diritto di impugnare in via principale.
In particolare, l' acquiescenza, che deve essere successiva alla pubblicazione della sentenza, ma antecedente all'impugnazione (Cass., n. 2704 del 2005), può essere esplicita o implicita.
L' una ricorre in presenza di una dichiarazione espressa, costituente atto unilaterale non recettizio di accettazione della sentenza a mezzo di un atto unilaterale;
l' altra si manifesta attraverso univoci comportamenti incompatibili con la volontà di impugnare la sentenza.
Più specificamente, “l'acquiescenza alla sentenza consiste nell'accettazione della pronuncia, ossia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita, potendo, in quest'ultimo caso, ritenersi sussistente soltanto quando
l'interessato abbia posto in essere atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione e dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia” (Corte di Appello di Reggio Calabria, sent.n. 140
pagina 2 di 3 del 2023).
Inoltre, va ricordato che “l' acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell' art.
329 c.p.c., è configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione, da compiersi nella forma prescritta dalla legge” (Cass., n. 13293 del 2014; n. 27712 del 2022).
Nella fattispecie, come eccepito dalla appellata, il pagamento della somma di cui alla sentenza di primo grado da parte della convenuta soccombente avveniva in conseguenza della pec inoltrata dal difensore dell' odierno appellante alla compagnia assicuratrice in data 20.3.2018, nella quale si legge: “come da intese telefoniche, le comunico che ho provveduto a decurtare i conteggi precedentemente inviati.
Pertanto le comunico che si accetta la somma di euro 2.800,00 in favore del mio assistito Parte_1
mentre la somma di euro 2.795,60 al netto di R.A. come da nuovo pro forma allegato”; a
[...]
tale missiva risulta, poi, allegato il pro forma di fattura per i compensi del difensore.
A fronte di tale inequivoca accettazione della liquidazione dell' importo liquidato, sia a titolo risarcitorio che per i compensi professionali, l' appello proposto successivamente, in data 31.5.2018, per la quantificazione degli interessi e delle spese di lite del primo grado va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore della parte appellata come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della attività difensiva in concreto espletata, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, per la bassa complessità, con la riduzione di cui all' art. 4, comma 4.
Nulla per le spese nel rapporto processuale con l' appellato contumace. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore della Parte_1
che liquida ai sensi del D.M. 55/2014, in euro 894,60 per compensi, Controparte_2
oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge.
Nola, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 3 di 3