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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1181/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16817/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240114821847501 TASSE AUTO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240141041981501 TASSE AUTO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240050748685501 TASSE AUTO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014589056501 TASSE AUTO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240042126084000 TASSE AUTO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 9.9.2025 e depositato il 6.10.2025 sono impugnate n. 5 cartelle di pagamento indicate in epigrafe, notificate il 20.6.2025 e 8.7.2025 al ricorrente, in qualità di erede del soggetto deceduto indicato in atti, concernenti il mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2017, 2018, 2019.
Con un unico motivo di diritto l'istante deduce la estinzione dei tributi per prescrizione triennale ex art. 5 del
D.L. n. 953 del 1982 e conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento degli atti impugnati.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione che produce copia delle cartelle impugnate, replica alle censure e chiede il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che:
- ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”;
- a norma dell'art. 155 c.p.c. e dell'art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa
(o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, va considerato che nella fattispecie non è stata contestata la notifica degli avvisi di accertamento indicati nelle cartelle impugnate, effettuata nelle seguenti date: il 28.4.2023 per la cartella n.
071 2024 01148218 47501; il 27.6.2023 per la cartella n. 071 2024 01410419 81501; il 30.9.2021 per la cartella n. 071 2024 00507486 85501; 21.9.2022 per la cartella n. 071 2025 00145890 56501; il 31.3.2023 per la cartella n. 028 2024 00421260 84000. In ragione di quanto precede, in assenza di specifiche contestazioni sulla rituale notifica degli atti presupposti
(che operano come atti interruttivi del termine di prescrizione) deve ritenersi che - ad eccezione della cartella n. 071 2024 00507486 85501 (tassa auto 2018) che risulta notificata dopo il decorso del termine di prescrizione triennale decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento del 30.9.2021 - per gli altri titoli non risulta decorso il termine di tre anni previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982 decorrente, per l'appunto, dalla notifica degli avvisi di accertamento di cui sopra.
Il ricorso va quindi accolto solo in parte, limitatamente alla predetta cartella n. 071 2024 00507486 85501 in ragione della estinzione del credito per intervenuta prescrizione, mentre va rigettato per il resto.
Il parziale accoglimento del gravame giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso, limitatamente alla cartella n. 071 2024 00507486 85501. Rigetta per il resto il gravame.
Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16817/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240114821847501 TASSE AUTO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240141041981501 TASSE AUTO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240050748685501 TASSE AUTO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014589056501 TASSE AUTO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240042126084000 TASSE AUTO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 9.9.2025 e depositato il 6.10.2025 sono impugnate n. 5 cartelle di pagamento indicate in epigrafe, notificate il 20.6.2025 e 8.7.2025 al ricorrente, in qualità di erede del soggetto deceduto indicato in atti, concernenti il mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2017, 2018, 2019.
Con un unico motivo di diritto l'istante deduce la estinzione dei tributi per prescrizione triennale ex art. 5 del
D.L. n. 953 del 1982 e conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento degli atti impugnati.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione che produce copia delle cartelle impugnate, replica alle censure e chiede il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che:
- ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”;
- a norma dell'art. 155 c.p.c. e dell'art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa
(o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, va considerato che nella fattispecie non è stata contestata la notifica degli avvisi di accertamento indicati nelle cartelle impugnate, effettuata nelle seguenti date: il 28.4.2023 per la cartella n.
071 2024 01148218 47501; il 27.6.2023 per la cartella n. 071 2024 01410419 81501; il 30.9.2021 per la cartella n. 071 2024 00507486 85501; 21.9.2022 per la cartella n. 071 2025 00145890 56501; il 31.3.2023 per la cartella n. 028 2024 00421260 84000. In ragione di quanto precede, in assenza di specifiche contestazioni sulla rituale notifica degli atti presupposti
(che operano come atti interruttivi del termine di prescrizione) deve ritenersi che - ad eccezione della cartella n. 071 2024 00507486 85501 (tassa auto 2018) che risulta notificata dopo il decorso del termine di prescrizione triennale decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento del 30.9.2021 - per gli altri titoli non risulta decorso il termine di tre anni previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982 decorrente, per l'appunto, dalla notifica degli avvisi di accertamento di cui sopra.
Il ricorso va quindi accolto solo in parte, limitatamente alla predetta cartella n. 071 2024 00507486 85501 in ragione della estinzione del credito per intervenuta prescrizione, mentre va rigettato per il resto.
Il parziale accoglimento del gravame giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso, limitatamente alla cartella n. 071 2024 00507486 85501. Rigetta per il resto il gravame.
Spese compensate.