Articolo 3 della Legge 10 agosto 2000, n. 252
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9 settembre 2000
Art. 3. O n e r i 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni per l'anno 2000, a lire 1.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.500 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 9 settembre 2000