Articolo 13 della Legge 7 agosto 1997, n. 266
Articolo 12Articolo 14
Versione
11 agosto 1997
Art. 13. Unita' operative dell'Ice all'estero 1. All' articolo 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68 , dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Le unita' operative all'estero dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche italiane per quanto riguarda i rapporti intergovernativi e per le questioni aventi comunque rilevanza di politica estera".
Entrata in vigore il 11 agosto 1997
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