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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
OL IA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 85/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50134 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120240040629349000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 832/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmessp in data 31/01/2025, il contribuente Ricorrente_1, impugnava la Cartella di pagamento n. . 041 2024 00406293 49 000, notificata in data 31/01/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedeva il versamento di imposta di registro, sanzioni e interessi, a seguito di presunte irregolarità legate ad atti registrati, nell'anno 2018.
Il ricorrente coontestava l'operato dll'Ufficio e chiedeva di dichiarare la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di recuperare l'imposta e di irrogare le relative sanzioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 131/1986, essendo stato superato il termine quinquennale.
Di conseguenza annullare la Cartella di pagamento n. 041 2024 00406293 49 000, notificata in data
31/01/2025, in quanto emessa e notificata oltre il termine di legge e condannare l'Ufficio resistente alla rifusione delle spese di giudizio o, in subordine, disporne la compensazione nei limiti di legge.
Nessun altro si è costituto in giudizio e non è stata richiesta la pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti, questa Corte rileva che non sia mai stato notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate
Riscossioni, per cui deve essere dichiarato inammissibile.
L'art. 21 del D.Lgs 546/92 infatti recita "Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo."
Le spese rimangono a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Firenze
Dichiara inammissibile il ricorso, spese compensate.
Firenze, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
OL IA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 85/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50134 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120240040629349000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 832/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmessp in data 31/01/2025, il contribuente Ricorrente_1, impugnava la Cartella di pagamento n. . 041 2024 00406293 49 000, notificata in data 31/01/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedeva il versamento di imposta di registro, sanzioni e interessi, a seguito di presunte irregolarità legate ad atti registrati, nell'anno 2018.
Il ricorrente coontestava l'operato dll'Ufficio e chiedeva di dichiarare la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di recuperare l'imposta e di irrogare le relative sanzioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 131/1986, essendo stato superato il termine quinquennale.
Di conseguenza annullare la Cartella di pagamento n. 041 2024 00406293 49 000, notificata in data
31/01/2025, in quanto emessa e notificata oltre il termine di legge e condannare l'Ufficio resistente alla rifusione delle spese di giudizio o, in subordine, disporne la compensazione nei limiti di legge.
Nessun altro si è costituto in giudizio e non è stata richiesta la pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti, questa Corte rileva che non sia mai stato notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate
Riscossioni, per cui deve essere dichiarato inammissibile.
L'art. 21 del D.Lgs 546/92 infatti recita "Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo."
Le spese rimangono a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Firenze
Dichiara inammissibile il ricorso, spese compensate.
Firenze, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico