Sentenza 13 marzo 2006
Massime • 1
La confisca "per equivalente" prevista dall'art. 322 ter, comma primo, ultima parte, cod. pen., nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per taluno dei delitti di cui agli artt. 314 e 320 cod. pen., può essere rapportata, in base al testuale tenore della norma, non al "profitto" ma soltanto al "prezzo" del reato, inteso quest'ultimo in senso tecnico e, quindi, non estensibile a qualsiasi utilità connessa al reato. (Principio affermato, nella specie, con riguardo a condanna per peculato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2006, n. 17566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17566 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO OV - Presidente - del 13/03/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 726
Dott. ROTUNDO ZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 25609/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale in data 18 aprile 2005;
nei confronti di:
1) OV TO;
2) ZO TO;
3) TO TO;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Colla Giorgio;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. De Sandro Anna Maria, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per intempestività;
udito il difensore avv. Palumbo F.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 18.4.2005, comunicata al p.m. il 7.6.2005, il Tribunale di Bari annullava - su richiesta di riesame proposta da IC OV, IC ZO e IC TO - decreto di sequestro preventivo di somme di danaro e di altri beni emesso dal g.i.p. in sede in data 11.4.2005. La somma era stata sequestrata, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., come equivalente al profitto del reato di peculato, ascritto ai predetti e ad altre persone. Riteneva invece il Tribunale che tale norma non fosse applicabile al caso, poiché la cosiddetta confisca per equivalente, in funzione della quale era stato disposto il sequestro, era prevista, con riferimento alle ipotesi diverse dalla corruzione, soltanto per il prezzo del reato, e non anche per il profitto dello stesso.
Contro la predetta ordinanza ha inoltrato ricorso il p.m. in data 20.6.2005. Deduce il ricorrente inosservanza dell'art. 322 ter c.p. e dell'art. 321 c.p.p., sia perché la somma sequestrata poteva e doveva essere considerata come prezzo del reato, sia perché la confisca per equivalente doveva essere ritenuta applicabile anche alla fattispecie del peculato. Dopo un prolungato excursus sulla genesi storica della L. 29 settembre 2000, n. 300, che ha introdotto l'art. 322 ter c.p., e sugli orientamenti giurisprudenziali relativi, argomenta che quest'ultima norma deve essere interpretata come riferita al prezzo non già inteso in senso tecnico, bensì come "valore di un bene o di un servizio espresso in danaro"; senza di che la confisca per equivalente non sarebbe mai possibile per gravi reati contro la pubblica amministrazione diversi dalla corruzione, ne' per la truffa aggravata, e ciò in contrasto con norme pattizie internazionali recepite nel nostro ordinamento. Deduce inoltre che la norma può essere letta nel senso di considerare anche per il reato di peculato, come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità per quelli di concussione e corruzione, come prezzo e non come profitto del reato il danaro o il bene sottratto;
da cui l'ammissibilità della confisca per equivalente anche nella fattispecie.
Anche ammessa la tempestività dell'impugnazione, in conformità con l'orientamento adottato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 20.4.1994, Iorizzo, in CED. Cass. n. 197701), sulla base di una interpretazione strettamente letterale dell'art. 325 c.p.p. che esclude l'applicabilità dell'art. 311 c.p.p., comma 1, al ricorso per cassazione contro le ordinanze del giudice del riesame in materia di misure cautelari reali, il ricorso deve essere egualmente dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti a sostegno.
È del tutto insostenibile che il legislatore abbia usato il termine "prezzo" in senso non tecnico e perciò tale da includere qualsiasi utilità connessa al reato, quando le nozioni di prezzo e di profitto sono nettamente distinte già nell'art. 240 c.p., cui non si può pensare abbia derogato sul punto l'art. 322 ter c.p. Lo stesso iter parlamentare della L. n. 300 del 2000,
approvata provvisoriamente in una prima versione che prevedeva - per i reati previsti dagli artt. 317-322 bis c.p. - la confisca per equivalente di beni di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, è stata poi definitivamente modificata nel senso di prevedere al comma 1 la confisca cosiddetta di proprietà per i reati previsti dagli artt. 314-320 c.p. (per quelli di cui all'art. 321 c.p. e all'art. 322 bis c.p., provvede il secondo comma, che fanno riferimento alla persona del corruttore) e di limitare la confisca per equivalente al prezzo del reato. Chiara è, pertanto, la volontà del legislatore nel senso di escludere, al di fuori delle ipotesi di cui al secondo comma, il profitto del reato da tale ipotesi di confisca. Si tratta di una scelta, in sè non qualificabile come irrazionale od illogica, costituente esercizio della potestà discrezionale del legislatore e perciò non censurabile sotto il profilo della legittimità
costituzionale; ne' contrastante con norme pattizie internazionali, atteso che le stesse avevano ad oggetto esclusivamente ipotesi riconducibili, nel diritto interno, alle fattispecie della corruzione e della concussione e non già a quella del peculato, che non era previsto infatti nella versione della norma originariamente approvata. Per quanto attiene poi alla truffa in danno di ente pubblico, a differenza di quanto dal ricorrente dedotto, essa non si sottrae alla confisca per equivalente;
e ciò in forza del richiamo all'art. 322 ter c.p. contenuto nell'art. 640 quater c.p., da intendersi riferito all'intero testo della norma richiamata e non soltanto al primo comma, e perciò comprensivo sia del prezzo, sia del profitto del reato previsti entrambi dal secondo comma (in tal senso, SS. UU. 25.10.2005, Muci). Manifestamente infondata è anche la tesi secondo cui il provento del reato di peculato può rientrare nella nozione di prezzo del reato: come di recente ribadito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, conforme d'altronde alla giurisprudenza assolutamente costante, mentre per profitto del reato si deve intendere l'utile ottenuto in seguito alla commissione del reato, il prezzo consiste nel corrispettivo dell'esecuzione del reato pattuito e percepito dal suo autore;
e a questa nozione non può con ogni evidenza essere ricondotto il provento del peculato.
A tali considerazioni consegue, come anticipato in premessa, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2006