Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5210 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLI5210 01 Aula A Italiano de Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai signori Magistrati: Oggetto: Lavoro. R.G.m.11661/1998 dr. Marino Donato Santojanni Presidente Crom. 1066dr. Donato Figurelli Consigliere rel. dr. Ettore Raffaele Giannantonio Consigliere Rep. dr. Maura La Terza Ud. 06.10.2000 Consigliere dr. Giovanni Amoroso Consigliere Ha promunciato la seguente SENTENZA прив sul ricorso proposto da: DI SS EN, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe M. Valenti, 'ed elettivamente domiciliato nel di lui studio im Roma alla via A. Graf m. 55/8, per procura in calce al ricorso, ricorrente;
CONTRO
Comune di Formia, in persona del Sindaco dr. Sandro Bartolomeo, autorizzato a stare im giudizio com deli- berazione della Giunta Municipale m. 225 del 17 lu- glio 1998, rappresentat-o e difeso, per procura a margine del comtroricorso, dall'avv. Marsilio Casale 4003 -pil- 1 - presso cui è elettivamente domiciliato in Roma alla via Velletri n. 35, controricorrente;
NONCHE⭑ Gestione liquidatoria delle ex UU.SS.LL. della Provincia di Latina, im persona del Commissario liquidatore dr. Roberto Malucelli, , mappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Napoli ed elettivamente. dom. presso il di lui studio in Roma alla via C. Morin h. 1, come da procura speciale im data 9 set- tembre 1998 per notaio Andrea Nicotra, notaio, im Latina, rep. n. 39602, resistente com procura;
frum per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Frosinone in data 17 settembre 17 ottobre 1997, m. - i 618/97, nn. 4138 e 4244 ruolo anno 1994; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nelle pubblica udienza del 6 ottobre 2000; uditi gli avv. Marsilio Casale e Salvatore Napali;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- merale dr. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il ri- getto del primo motivo e l'accoglimento per quanto di ra- gione del secondo.
2. Svolgimento del processo. Oggetto del contendere à la richiesta del signor Bene- detto Di SS di ottenere dal Comune di Formia e dall'Azienda USL di Latina (ex USL LTG) il paga- mento degli interessi e della rivalutazione:monete- ria, nonchè il ristoro dei danni, sulle somme tar- divamente corrisposte dal Comune di Formia a titolo di compensi per l'attività ambulatoriale svolta mel periodo 1970-1979 presso l'ospedale "Dono Svizzero" di Pormia. - sezione distaccata di GaetaIl Pretore di Latina com sentenza n. 21 dell'll settembre 1991 accoglieva parzialmente la domanda, condannando il Comune e la USL al pagamento della somma a titolo di interessi e rivalutazione e respingendo la domanda di dami. Con distinti atti di appello il Comune e la USL inter- ponevano gravame avverso la citata promuncia immanzi al Tribunale di Latina, ribadendo le eccezioni già proposte in primo grado, imerenti al difetto di giu- risdizione, al difetto di legittimazione passiva ed alla prescrizione della pretesa vantata dal ricorrente. Con sentenza m. 82 del 25 marzo 1992 il Tribunale di Latina accoglieva gli appelli sul punto pregiudiziale della giurisdizione, dichiarando che la controversia era riservata all'esclusiva cognizione del giudice - 3 - amministrattivo. Su ricorso del SO le Sezioni Undite della Suprema Conte cassavano la sentenza d'appello, dichiarando la giurisdizione ordinaria e rinviando le parti imamzi al Tribunale di Prosinone. Con ricorsi autonomamente depositati e successivamente riumitü, il SOed il Comune di Formia, in esito alla sentenza di cassazione riassumevamo il giudizio pendente tra di essi e 11"Azienda USL di Latina. Costituitasi anche l'Azienda USL di Latina, all'udfienza del 19 giugno 1996 H Di SO eccepiva 1'irritualità سه della costituzione delle controparti, rilevando il di- fetto di procura stante la mancata autorizzazione a stare in giudizio per la ASL e 1'intempestiva costituzio- ne del comune di Parmija. Il Tribunale concedeva un rim- vio per consentire alla ASL la produzione della delibera di autorizzazione che mom veniva depositata. Con sentenza in data 17 settemre 17 ottobre 1997 il Tribunale di - · Frosinone accoglieva gli appelli, rigettando la domanda del Di SO. Osservava il Tribunale, respinte le eccezioni prelf- minari, che doveva essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della KSL;
: che il primo giudice operato un'equivoce confusione di elementi fondantiaveva la responsabilità contrattuale e quella extracontrattua- le, che dovevamo rimanere invece nettamente distintis - 4 - che era pacifico tra le parti che il soggetto legitti- mato ex lege al pagamento dei compensi ai medief am- bulatoriali come fil Di SO fosse il Comune di Formia;
che la natura del credito richiesto era accessoria a quello principale, e di esso nom poteva che assimilar- me la struttura, identificando nel Comume il soggetto tenuto contrattualmente al pagamento;
che ciò che il Pretore aveva ritenuto essere elemento identificativo della coobbligazione (il ritardo nella trasmissione dei dati necessaria alla liquidazione) mom era elemen- to interno alla struttura dell'obbligazione nel senso che non ne costitutiva elemento fondante, ma riguardava ii rapporti tra l'obbligato ed un terzo, assolutamente ´örmilevanti sotto il profilo della responsabilità contrattuale. Aggiungeva il Tribunale che doveva essere parimenti ac- colta l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comume dü Pommia;
: che nom era condivisibile 1"affermazione pre- torile che il pagamento parziale del credito prescritto effettuato dal Comune di Formia avesse avuto come effetto quello di riconoscere l'intera pretesa creditoria e dunque di impedire di eccepire la prescrizione per la restante parte della somma dovuta e nom pagata;
che era pacifico im atti che la pretesa creditoria del D'Amico, al momento del pagamento della sorta ad opera del Co- - -5- : mune, fosse ampiamente prescritto;
che la tesi pretorile confondeva il pagamento del debito prescritto, che è um fatto giuridico, com la rinuncia alla prescrizione, che è un atto giuridico avente sicura natura negoziale, della quale nom si rinvenivano gli elementi. Avverso detta sentenza il Di SO Ha proposto ri- corso per cassazione, affidato a quattro motivi, ed ha depositato memoria. Il Comune di Formia Ha resistito con controricorso. La USL LTб ha depositato solo procura speciale. рушева. Motivi della decisions. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insuf- ficiente ed erronea motivazione della sentenza nella par- te in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione pas- siva della USL, nonchè violazione e falsa applicazioneпопси degli artt. 81, 99 e 100 c.p.c. Secondo la difesa del ricorrente ha errato il giudice di rinvio che, pur individuando nel Comune di Formia l'obbli- gato ex lege al pagamento dei compensi ai medici per pre stazioni ambulatoriali, ai sensi della legge Regione La- 10/80 e la USL tenuta ex lege alla predisposizio– zio n. ne e trasmissione degli atti indispensabili al Comune per la liquidazione dei compensi in questione, la dichiara carente di legittimazione passiva, affermando di mon po- -- 6 - tersi confondere la responsabilità di natura con- trattuale dell'uno con la responsabilità di natura extracontrattuale dell'altra. Invece nella specie - secondo la difesa del ricorren- te la pretesa azionata in giudizio afferisce alla - responsability da fatto illecito della USL response- bile dell'adempimento tardivo del Comune. Osserva la difesa del ricorrente che, se in virtù del- la disciplina della legge Regione Lazio n. 10/80 si in- dividua nel Comune l'obbligato alla corresponsione dei compensi de quibus, ciò non rappresenta una esimente figmell della responsabilità della USL, per la sua condotta o- missiva. Di qui la conseguente legittimazione passiva della USL per l'azione di risarcimento. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea declaratoria di carenza di legittimazione passiva della USL e violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e ss. c.c. In particolare la difesa del ricorrente sostie- ne che la sentenza impugnata,nel motivare la dichiarata carenza di legittimazione passiva della USL, viola in dettato nonchè la ratio delle norme sulle obbligazioni solidali. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'insufficien- te, erronea e contraddittoria motivazione della senten- za riguardo all'eccezione di prescrizione, nonchè la vio -7- lazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2937, 2940, 2946 e 2948 Deduce in particolare la difesa del ricorrente che l'adempimento parziale (ossia nella sola sorte, in vio- lazione del disposto dell'art. 429 n. 3 c.p.c.) del debito prescritto da parte del Comune rappresenterebbe, comunque, atto volontario di legittimo adempimento e per ciò stesso abdicativo della facoltà di opporre la prescrizione estintiva del credito parzialmente soddi- sfatto. fjun de Com ilquarto motivo di ricorso il ricorrente demuncia la violazione delle medesime disposizioni indicate com il terzo motivo (ma segnatamente gli artt. 2946 e 2948 G.c.), assumendo che erroneamente il tribunale ha fatto riferimento alla prescrizione quinquennale, dovendo in- vece trovare applicazione nella specie quella decennale. I primi due motivi del ricorso che possono essere trat- tati congiuntamente im quanto oggettivamente connessi - sono infondati. Deve premettersi che l'art. 3 della legge della regione Lazio 28 gennaio 1980, n. 10 ha previsto che alle unità samitarie locali nom potevano essere immutate attività e passività conseguenti alla gestione delle funzioni da parte degli enti ed uffici che venivano a cessare i compiti nelle materie del servizio sanitario nazionale, miferibili al periodo anteriore alla data del 1.1.1980; per gli enti già erogatori di as- -8- - sistenza sanitaria sciolti ai sensi dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le attività e passività suddette avrebbero costituito oggetto di ap- posita contabilità stralcio gestita dai Comunti competenti per territorio. In forza di tale disciplina risulta come in realtà pacifico tra le parti - che il ricorrente, medico ambu- latoriale operante in regime di convenzione, sia del tutto estraneo ai rapporti tra il Comune di Formia e l'USL/LT6 (in gestione commissariale liquidatoria) e r che unico debitore, quanto al pagamento dei compensi spettantigli in forza di convenzione avente ad oggetto la prestazione resa dal ricorrente, fosse (dopo la soppressione degli enti ospedalieri) il Comune. L'allegato obbligo dell'USL/LTS di approntare i tabula- ti recanti la quantificazione dell'attività svolta dal ricorrente affinchè il Comune potesse procedere al pa- pagamento delle spettanze di quest'ultimo aveva carat- tere strumentale, riguardava la collaborazione tra enti al fine del buon andamento della pubblica amministrazio- me e vedeva come "creditore" (in senso improprio) unica- mente il Comune che poteva pretendere che l'USL/LTE of- frisse tempestivamente il previsto supporto di documen- tazione contabile. Erg quindi il Comune che poteva do- lersi dell' eventuale) comportamento negligente dell'USL/ 9 - - come in effetti LTC ove da ciò fosse derivato l'aggravamento dell'esposizione debitoria stato del Comune stesso nei confronti del ricorrente im ragione della debenza di interessi e rivalutazione monetaria per il mancato tempestivo pagamento della sorte del credito. La difesa del ricorrente, ben consapevole della struttura chium del rapporto obbligatorio che vede come terzi i soggetti diversi dal creditore e dal debitore, ha invocato la tutela aquiliana del credito, affermata negli ultimi anni dalla giuri- sprudenza di questa Corte. Anche recentemente Cass. 27 Tuglio 1998 n. 73377 ha affermato che la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. deve ammettersi anche com riguardo al pregiu- dizio patrimoniale sofferto dal titolare di diritti di credito, non trovando ostacolo nel carattere rela- tivo di questi ultimi in considerazione della mozione ampia ormai generalmente accolta di danno ingiusto come comprensivo di qualsiasi lesione dell'interes se che sta alla base di un diritto, in tutta la sua estensione;
trova, in tal modo, protezione non solo l'interesse rivolto a soddisfare il diritto (che, nel caso di diritti di credito, è attivabile direttamen- te nei confronti del debitore della prestazione og- 10. - getto del diritto), ma altresì l'interesse alla realiz- zazione di tutte le condizioni necessarie perchè il soddisfacimento del diritto sia possibile, interesse tutelabile nei confronti di chiunque illecitamente im- pedisca tale realizzazione;
in siffatta prospettiva trova fondamento la tutela aquiliana del diritto di credito. Questa è quindi l'area di applicazione della responsability extracontrattuale per la lesione del di- ritto di credito che va, peraltro, circoscritta ai danni che hanno direttamente inciso sull'interesse og- getto del diritto. Ma di tale tutela correttamente la sentenza impugnata ha escluso in fatto il suo presupposto indefettibile, ossia l'intervenuta lesione, in tutto od in parte, del- la pretesa creditoria. Il terzo estraneo al rapporto obbligatorio è tenuto non di meno a rispettare il gene- rale obbligo di neminem laedere e quindi, se pone in essere fatti o atti illeciti che alterano il rapporto creditorio pregiudicando le ragioni del creditore,. • ob- bligato al risarcimento del danno nei confronti di quest'ul- timo. Nella specie il fatto illecito della USL/LT6 - ossia il ritardo (asseritamente colpevole) nell'invio della do- cumentazione contabile necessaria per quantificare le spettanze del ricorrente nam ha inciso in alcun modo WOLD sul rapporto creditorio atteso che -O come è di tutta evi 11 - denza - la mancanza di documentazione contabile è ben lungi dal costituire quell' "impossibilità della pre- stazione derivante da causa a lui non imputabile" che (ex art. 1218 c.œ.) vale ad escludere la resposabili- tà del debitore. Il Comune, anche in mancanza di docu- mentazione contabile, sempre rimasto obbligato al pagamento dei compensi spettanti al ricorrente ed era altresì tenuto a corrispondere gli accessori del cre- dito (interessi monetari e rivalutazione) in ragione del ritardo nell'adempimento. La posizione creditoria Juanch del ricorrente quindi non è stata incisa dal comporta- mento dell'USL/LT6, che invece ha solo pregiudicato la posizione del Comune, esponendolo al pagamento degli ac- cessori del credito;
pregiudizio questo che era interno al rapporto obbligatorio tra Comune e USL/LT6. Una volta esclusa ogni ragione di risarcimento del danno del ricorrente nei confronti dell'USL/LT6 per tutela aguiliana del credito nei confronti del Comune di Formia, neppure si pone l'ulteriore problema dell'eventuale soli- darietà, o meno, di tale obbligo risarcitorio com il pa- rallelo obbligo risarcitorio gravante sul Comune per il ritardo nel pagamento degli accessori del credito in que- stione. Infondati sono anche il terzo ed il quarto motivo del ricorso. Dopo aver affermato (correttamente per quanto sopra esposto) - 12 - che unico debitore di interessi e rivalutazione mone- taria sul credito del ricorrente era il Comune di For- mia, il tribunale di Frosinone ha preso in considera- zione la specifica censura di esso ricorrente, riguar- dante l'eccezione di prescrizione del Comune, inizial- mente disattesa dal pretore, ed ha riformato la pronun- cia di primo grado, accogliendo l'eccezione e ritenendo che non ricorresse nella specie l'ipotesi dell'interru- zione della prescrizione per effetto del riconoscimento del credito ex art. 2944 c.c. Deve innanzi tutto rilevarsi l'esattezza del rilievo se- condo cui nella specie si versa nell'ipotesi della pre- scrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., trattandosi di compensi per prestazioni professionali da pagarsi perio- dicamente ad anno od im termini più brevi. E' sufficiente a tal proposito ribadire l'orientamento di questa Conte che ha affermato che la ratio della disciplina della pre- scrizione dei crediti previsti dal n. 1 al m. 4 dell'art. 2948 c.c. è quella di liberare il debitore dalle presta- mi scadute e non richieste tempestivamente dal creditore, quando esse, in relazione ad un'unica causa debendi, abbia- no carattere periodico, restando invece fuori della previ- sione legislativa le prestazioni rateizzate di um unico debito;
tipiche obbligazioni periodiche derivanti da un'unica causa solutoria, costituita dal rapporto di lavoro, sono 13. quelle relative alla retribuzione ed ad altri emolu- menti accessori da pagarsi ad anno o im termini più brevi (Cass. 1° febbraio 1988 m. 862%; cfr. anche Cass 24 dicembre 1997 m. 13039, che parla di prestaziomi periodiche aventi causa debendi continuativa alle qua- li si applica la prescrizione quinquennale). Quanto poi al problema, maggiormente dibattuto tra le parti, della possibilità che il pagamento della sorte di um credito prescritto possa valere come riconosci- mento del debito per gli accessori, può ricordarsi che руков la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 17 aprile 1999 m. 3858) com riferimento alla materia del- l'assistenza obbligatoria, e specificamente ai crediti relativi ad un assegno d'invalidità civile e nel riferi- re che è assoggettato alla prescrizione ordinaria de- cennale sia il diritto al pagamento (im un'unica solu- zione) dei ratei arretrati, maturati prima della liqui- dazione, sia il diritto alla percezione della relativa -somma per rivalutazione ed interessi ha precisato che la liquidazione dei soli ratei arretrati (senza accessori) mon costituisce riconoscimento del debito, idoneo ad in- terrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.G. - 14· Analogamente Cass. 24 maggio 1994 m. 5044 ha e- scluso che possa costituire riconoscimento del debito il pagamento della sola sorte dell'inden- mità premio di servizio dovuto dall'INADEL. Con riferimento poi ad una fattispecie del tutto naloga a quella oggetto della sentenza impugnata e del ricorso in esame Cass. 7 gennaio 1994 n. 94 ha affermato che il pagamento del debito prescritto, рути che non comporti adempimento totale dell'obbligazio- ne tra le parti (perchè relativo alla sorte senza gli accessori), non costituisce di per sè comportamento i– doneo a dimostrare inequivocabilmente la rinuncia taci- ta alla prescrizione, ovvero ad escludere ogni volontà in tal senso del debitore, ma deve essere valutato al fine di accertare la sussistenza di una consapevole ri- nuncia tacita alla prescrizione, nel contesto di tutte le circostanze acquisite agli atti, le quali abbiano pre- ceduto, accompagnato e seguito il pagamento parziale, • non essendo stabilita alcuna presunzione, legale o sem- plice, al riguardo. Anche Cass. 28 gennaio 1993 n. 1051- cui peraltro fa - ha ritenutoespresso riferimento la sentenza impugnata che il pagamento di una parte della somma pretem dal 15 - creditore, eseguito non a titolo di acconto ma a saldo, per la convinzione, proprio del debitore, dell'esausti- vità dello stesso pagamento, non implica, ove eseguito dopo la prescrizione del debito, rinuncia ad avvalersi della prescrizione (e non preclude quindi la proponibi- lith della relativa eccezione) con riguardo alla diffe- renza ancora vantata dal creditore. Può quindi ritenersi superato il precedente (e più risa- lente) orientamento invocato dalla difesa del ricorren- - te secondo cui il pagamento spontaneo, da parte del de- bitore, della sorte capitale di un credito di lavoro pre- scritto costituisce, ai sensi dell'art. 2937, 3° comma, C. c., un atto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione, l'efficacia del quale è estensibile al cre- dito concernente la rivalutazione monetaria e gli interes- si ex art. 429 c.p.c., atteso che quest'ultimo ha carat-c.p.c.., tere accessorio ed è parte del credito complessivo del la- voratore (Cass. 22 aprile 1991 n. 4348). Va invece ribadito che il pagamento parziale del debito prescritto, riferito solo alla sorte senza gli accessori del credito, non costituisce di per sè solo rinuncia tacita alla prescrizione, ma va interpretato nel contesto delle circostanze di fatto in cui tale pagamento è avvenuto. Nella specie l'impugnata pronuncia del tribunale di Pro- sinone da una parte corretta in diritto, perchè muove - 16.- da quel richiamato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 1051 del 1993) che poi - come già riferito - si è affermato successivamente che qui si ribadisce ulteriormente;
d'altra parte opera in concreto la valu- tazione del comportamento del Comune affermando cke quest'ultimo ha pagato il debito prescritto con la con- vinzione di tacitare completamente la pretesa creditoria. Nè questa valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, inficiata da alcuna allegazione da parte del ricorrente .. di circostanze di fatto, deďotte e non prese in conside- razione dal tribunale, che avrebbero viceversa mostrato l'intento del Comune di rinunciare alla prescrizione. Il ricorso pertanto va interamente respinto. Sussistono giustificati:motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso im Roma il 6 ottobre 2000. Il Presidente 3 3 5 (dr. Marino Donato Santojann 0 . 1 N •матно Запоро . T A 3 R S 7 S A - ' A 8 L - T L , 1 E 1 A D S I E E S P S G N I E G N S E G I L Il Consigliere estensore O A A A O L D T L T E I E , R D O I R D T (dr. Donato Figurelli) S O I Jon ato figmelliJonato" G E R - 17 i Selle IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria -6. APR.2001 oggi, IL COLLABORATORE A M E DI CANCELLERIA R "Pill F