Sentenza 4 aprile 2014
Massime • 1
In tema di riabilitazione, nel caso di condanna per falso ideologico commesso da privato in domanda di condono edilizio, grava sull'interessato, al fine di realizzare la condizione dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili che non risultino individuate "ex actis", l'onere di sollecitare nelle forme previste l'Amministrazione competente alla stima del danno - sicuramente valutabile da un punto di vista equitativo in relazione alla gravità della lesione dell'interesse della collettività, ove non immediatamente quantificabile da un punto di vista economico - e all'accettazione della somma risarcitoria conseguentemente determinata.
Commentario • 1
- 1. La riabilitazione si concede quando il condannato ha transatto con laEmanuele Cavallo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con ordinanza del 19 gennaio 2012, il Tribunale di sorveglianza di Genova accoglieva la domanda di riabilitazione proposta dall'istante, condannato dieci anni prima dalla Corte d'Appello della medesima città per concorso nel reato di concussione, realizzato mediante pressioni svolte nei confronti dell'amministratore di una società commerciale. Avverso tale ordinanza concessiva, proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale lamentando, in particolare, che il riabilitando non aveva risarcito integralmente i danni cagionati da reato ma che si fosse limitato semplicemente a corrispondere una somma transattivamente concordata con la persona offesa. Investita della questione, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2014, n. 18245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18245 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 04/04/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1089
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 40217/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR RM N. IL 18/11/1963;
avverso l'ordinanza n. 211/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA, del 19/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RILEVA
1. - Con ordinanza deliberata il 19 giugno 2013 e depositata il 24 giugno 2013, il Tribunale di sorveglianza di Reggio di Calabria ha rigettato la richiesta di riabilitazione presentata da TI ME, in relazione alla condanna, inflittale dalla locale Corte di appello, giusta sentenza dell'11 luglio 2001 (irrevocabile dal 13 giugno 2002) pel delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, ai sensi dell'art. 483 cod. pen., consistito nel mendacio perpetrato in domanda di condono edilizio (circa la avvenuta ultimazione delle opere abusivamente realizzate). Pur dando atto del concorso degli altri requisiti e condizioni di legge per la riabilitazione e del rilascio in favore della instante della concessione in sanatoria per il manufatto abusivo (previo pagamento delle somme a vario titolo dovute all'Ente territoriale), il Tribunale di sorveglianza ha motivato che la TI non aveva tuttavia risarcito il danno specificamente conseguito al delitto di falso, sicché non poteva essere concessa la riabilitazione invocata.
2. - La condannata ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Roberto Pipino, mediante atto recante la data del 13 settembre 2013, col quale ha formulato due motivi, dichiarando, anche promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 185 c.p., commi 1 e 2, e art. 179 c.p., comma 6, n. 2 (primo motivo) e in relazione, ancora, all'art. 179 cod. pen. (secondo motivo), nonché manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo).
2.1 - Col primo motivo il difensore deduce la imputazione del delitto di falso non recava la formale indicazione "di alcuna parte lesa", nè la sentenza di condanna conteneva alcuna indicazione circa la entità del danno e circa le modalità del risarcimento. 2.2 - Col secondo motivo il difensore oppone le somme corrisposte per la sanatoria dell'illecito edilizio costituiscono "una forma di risarcimento del danno"; immotivata è la supposizione di alcun altro nocumento economico arrecato all'ente territoriale in conseguenza della commissione del delitto;
ne' il Collegio ha dato conto della incompatibilità "delle ipotizzate conseguenze dannose suscettibili di ristoro (...) oggettivamente estranee alla materia trattata" fossero incompatibili colla "concessione del beneficio invocato". 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 3 dicembre 2013, ha obiettato: correttamente il Tribunale di sorveglianza ha considerato che la corresponsione delle somme dovute per la sanatoria dell'abuso edilizio, non rileva ai fini del risarcimento del danno conseguito al delitto di falso;
ne' l'obbligo del risarcimento è escluso dalla mancata indicazione e quantificazione del danno nella sentenza di condanna;
è, invece, onere del condannato sollecitare l'ente pubblico danneggiato a liquidare il danno, sicuramente valutabile in via equitativa, e ad accettare il risarcimento. 4. -Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1 - Non ricorre - alla evidenza - il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte territoriale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte (v. Sez. 1, n. 28683 del 09/05/2007 - dep. 18/07/2007, Borgese, Rv. 237107; Sez. 1, n. 4721 del 29/09/1995 - dep. 15/11/1995, Kratter, Rv. 202754, secondo le quali "grava sull'interessato, per realizzare la condizione dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili di cui all'art. 179 c.p., comma 4, n. 2, l'onere di sollecitare nelle forme previste l'amministrazione competente alla valutazione del danno - sicuramente valutabile da un punto di vista equitativo, se non quantificabile da un punto di vista economico - ed all'accettazione della somma risarcitoria conseguentemente quantificata").
4.2 - Neppure palesemente ricorre vizio alcuno della motivazione. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
4.3 - Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014