Sentenza 26 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2001, n. 6064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6064 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
DEL6064 /0 1 4 7 O ) 3 L E . L C N UBBLICA ITALIA O B A 1 P E 9 I E 9 1 D N - IN NO 1 O E I 1 Z - C 1 A I 2 R D TE SUPREMA DI CASSAZIONE . T S U L I I Oggetto G 9 G E Прадои бо ребен R E E SEZIONE SECONDA CIVILE N A 6 . D 4 T professionali . E S T T I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T ( N R E S A E Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G.N. 17434/98 n. 13213 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Cro - Consigliere Rep Dott. Rosario DE JULIO . - Rel. Consigliere Ud. 10/10/00 Dott. Matteo IACUBINO ConsigliereDott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 15 SENTENZA : UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. -SOLE 24 ORE. per diritti L. 6000 RO DEBORAH, DE MP MI ARCANGELA, 26 APR. 2001 elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOMMASO DA IL CANCELLIERE CELANO 76, presso lo studio dell'avvocato GIANNUZZI C, Yoon difesi dagli avvocati TIMI CARLO, PICQUADIO PIETRO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
RA RI PI;
- intimata avyerso la sentenza n. 230/97 del Giudice di pace di 2000 FOGGIA, depositata il 23/06/97; 1615 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso di ROTNDO DEBORAH;
l'accoglimento del quarto motivo del ricorso MP, l'inammissibilità nel resto. Yuer -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO огорожка RO RA esponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 829/96, col quale le si ingiungeva di pagare alla Dott.ssa AN IA PI, per prestazioni dentistiche, - la somma di £. 1.309.000, comprensiva dei diritti per ottenere dal parere di consiglio dell'ordine professionale il congruità, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo ed alle spese della procedura monitoria. L'opponente eccepiva la nullità del contratto d'opera essendo legalmente incapace all'epoca della prestazione ed, in subordine, l'incongruità delle prestazioni, non avendo i suoi denti "35" e "36" mai avuto ricostruzione coronale in materiale composito, - come sostenuto dalla Dott.ssa AN - tant'è che il 2x6 era stato estratto, perché mal curato, dall'odontostomatologo Dott. MA De Santes. All'udienza di prima comparizione si costituiva la Dott.ssa IA PI AN. Chiedeva il rigetto dell'atto di opposizione nonché l'autorizzazione a chiamare in causa De OM MI GE, madre di RO RA, che aveva accompagnato la figliola nel suo studio e con la quale aveva concordato le cure necessarie e preventivato la 3 spesa occorrente. L'autorizzazione veniva concessa. Si costituiva in giudizio De OM IC GE: dichiarava di non accettare il contraddittorio in quanto "irritualmente instaurato nei propri confronti nell'ambito di un giudizio pendente tra altre persone", eccependo peraltro la prescrizione presuntiva del credito e chiedendo il rigetto della domanda. Con ordinanza del 27.1.97 venivano disposta la comparizione personale di De OM IC GE ed ammessi l'interrogatorio formale alla Dott.ssa AN ed i mezzi istruttori richiesti. In data 6.2.97, ad integrazione e parziale revoca della precedente ordinanza, con altra ordinanza resa fuori udienza venivano disposte consulenza di ufficio e la comparizione personale di AN M. PI, RO RA e De OM IC GE;
non veniva autorizzata l'esibizione di cartella clinica e schede relative alle prestazioni e veniva limitata la prova testimoniale, richiesta dai procuratori di RO RA. пок del 15.2.97 i procuratori All'udienza dell'opponente depositavano istanza di revoca dell'ordinanza del 5.2.97. Il giudicante si riservava di esaminarla ed intanto sentiva sui 4
fatti di causa
la Dott.ssa AN regolarmente comparsa in ottemperanza all'ordinanza del 5.2.97. La stessa, tra l'altro, precisava che per mero errore di trascrizione nell'originariamateriale e richiesta al presidente dell'Ordine dei medici e odontoiatri per ottenere il parere didegli congruità sulla parcella professionale a carico di RO RA, erano stati indicati quali denti curati i numeri "35" e "36" invece di "25" e "26" e che quell'errore era stato riportato nel ricorso decreto ingiuntivo e negli altri attiper processuali. Dopo più o meno laboriosa istruzione, nel corso della quale la RO non si presentava all'esame del consulente, l'opposizione al decreto ingiuntivo è stata ritenuta infondata e rigettata con sentenza depositata il 23.63 dal giudice di pace adito. Questi ha invero osservato - sia sulla base delle deposizioni dei testi ZZ PA e SI Your RE che sul comportamento processuale delle parti (mancata comparizione personale dell'opponente e della di lei madre;
mancata presentazione della perizianda alla visita del C.T.U.) - come "RO RA s'era recata nello studio dentistico in compagnia della madre, alla avrebbe spiegato i tipiquale la Dott.ssa AN d'intervento, le cure necessarie e la spesa, prevista di circa un milione di lire, nonché in compagnia di uno zio". La stessa madre anche in sedute aveva seguito la figlia alcune successive nello studio. Con la conferma del decreto opposto, il giudicante ha condannato l'opponente, in solido con la madre, alle spese di lite e di C.T.U. Avverso tale decisione e per la sua cassazione ricorrono con unico atto e a ministero degli stessi difensori RO RA e De OM IA GE;
la prima articolando sette motivi d'impugnazione, la seconda quattro. Nessuna attività difensiva ha posto in essere AN IA PI, ritualmente intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con il primo mezzo di ricorso RO RA, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c. nonché travisamento dei fatti e motivazione contraddittoria (indicati i vizi ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) sostiene che AN IA PI, attrice, aveva con la domanda sub d) delle conclusioni avanzato una domanda nuova, sul presupposto di un 6 con De OM contratto stipulato direttamente IA, chiamata in causa.
1.1 Il motivo è inammissibile. RO RA non è legittimata a fare questioni di merito né a sollevare questioni di rito su una domanda che essa stessa precisa non esser diretta contro di lei ma (direttamente) contro la madre. Manca il suo interesse alla impugnazione (ancor prima della stessa pronuncia Лима del giudice su quella domanda, avendo] pronunciato solo su quelle indicate dalla stessa ricorrente sub a), b) e c) delle conclusioni attoree, queste sì dirette contro la RO). 2 Con il secondo motivo detta ricorrente denuncia testualmente i seguenti vizi: nullità per omessa pronuncia in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. ovvero violazione e falsa applicazione dell'art. 320 c.p.c. e del diritto di difesa in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa motivazione circa un punto decisivo prospettato dalla ricorrente RO in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. II. Assume che la modifica relativa ai denti che si pretendevano curati (anziché 35 e 36 dovevano intendersi quelli contrassegnati con i nn. 25 e 26) costituiva domanda nuova, tardivamente avanzata, e su tale eccezione, subito proposta, il Giudice di pace aveva omesso di motivare.
2.1 Il motivo non può essere accolto. Dalla narrativa della sentenza impugnata si evince che il giudicante ha fatto propria la tesi attorea circa la natura di errore materiale della inesatta indicazione dei denti curati (v. 4° pagina sentenza impugnata, di seguito indicata come s.i.). Tale giudizio va condiviso, trattandosi di una mera precisazione della domanda, consentita come tale (a. 183 co. 4° fine c.p.c.). Essendo stata fatta in sede di comparizione delle parti e di libero interrogatorio, essa precisazione non ha pregiudicato alcuna attività difensiva, ben essendo allora abilitata, la parte controinteressata, a riformulare i propri mezzi istruttori, ancora tutti da assumere (art. 320 co. 4 e, in estrema ipotesi, art. 184 bis c.p.c.). 3 Con il terzo mezzo di ricorso la RO, denunciando violazione degli artt. 115, 175, 177 e 289 c.p.c. nonché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., deduce che il giudice di pace non poteva ex officio revocare (in parte) una sua precedente ordinanza ammissiva di prove, disporre una C.T.U. e 8 sostituire mezzi istruttori, già ammessi, sui quali non vi era stata opposizione di essa parte.
3.1 Il motivo è infondato. Sul potere ex officio del giudice di disporre consulenza tecnica (peraltro nella specie necessaria, trattandosi di materia specialistica odontoiatrica, ove le contestazioni della convenuta riguardavano anche la congruità delle prestazioni) dispongono gli artt. 61 e 191 c.p.c.; sulla revocabilità delle ordinanze istruttorie l'art. 177 co. 2 c.p.c. Ordinanza emessa sull'accordo delle parti è cosa ben diversa da ordinanza emessa su istanza di parte, pur nella non opposizione dell'altra. Peraltro non costituisce materia disponibile dalle parti la ininfluenza o irrilevanza di una prova per testi. Nel merito, poi, l'ordinanza (qui ancora impugnata) del giudice appare corretta, posto che i Loess capitoli dedotti dalla RO, ed esclusi dalla prova orale, implicavano conoscenze e giudizi di contenuto tecnico-specialistico, invece proponibili dalla stessa parte in sede di C.T.U., poi disposta dall'istruttore. Non ha poi titolo, la ricorrente, a dolersi della mancata ammissione di prove 9 documentali richieste dalla controparte, prove che - se interessata - poteva essa stessa richiedere avvalendosi del mezzo ex art. 210 c.p.c. 4 Il quarto mezzo di ricorso, ancorato alla violazione dell'art. 104 di att. c.p.c. ed al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è incentrato sulla mancata pronuncia della pur eccepita decadenza dall'assunzione del teste attoreo ZZ per omessa citazione dello stesso per l'udienza del 15.2.1997. Tale citazione, tardivamente esibita in successive udienze, "appariva priva del numero di repertorio" e non trovava convincente riscontro nella certificazione rilasciata successivamente dal Messo di conciliazione competente. In ogni caso il giudice era tenuto a dichiarare quella decadenza all'atto stesso in cui era stata eccepita e (nel contempo) la controparte era sfornita della citazione del teste.
4.1 Il motivo è infondato. L'art. 104 di att. c.p.c. non impone la immediata pronuncia sulla decadenza dalla prova ivi prevista, ma la subordina al giudizio che l'omissione (della citazione dei testi) sia o meno giustificata. Nulla impedisce che tale giudizio 10 possa essere espresso in una udienza successiva, all'atto della esibizione dell'atto notificato. Il giudice di pace ha dato atto, nella s. .i., che da detta esibizione il teste ZZ risultava regolarmente citato per l'udienza che interessava e che tale relazione di notificazione faceva testo "sino a denuncia per falsità ideologica del pubblico ufficiale". La ricorrente non sottopone a censura tale affermazione di principio sicché le sue reiterate deduzioni sull'attendibilità della relazione di notifica de qua sono inammissibili in quanto aspecifiche. 5 Con il quinto motivo si denuncia il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 203 c.p.c. nonché, genericamente, quello ex art. 360 n. 5 c.p.c. Si duole all'uopo, la ricorrente, del fatto che il giudice di pace non abbia disposto l'assunzione, per delega al Pretore del luogo di residenza, del teste MA De SA e sostiene che costituisce "vero e proprio diritto del cittadino di essere r u o sentito dinanzi al giudice del luogo di residenza". Y 5.1 Il motivo è infondato. L'invocato art. 203 c.p.c. si riferisce ai 11 "mezzi di prova", cioè all'intero, organico, mezzo di prova. Per il singolo testimone dispone l'art. 255 co. 2° c.p.c., che è articolato sul presupposto della "impossibilità del teste di presentarsi 0 della sua esenzione per legge a tale obbligo ...". Tali presupposti non figurano esser stati invocati nella fattispecie, sicché rettamente il giudice di merito ha ritenuto rimessa al suo potere discrezionale la delega al giudice del luogo di residenza del teste De SA. 6 Con il sesto mezzo di ricorso la RO deduce i seguenti vizi (testualmente): "violazione e falsa applicazione degli art. 112, 116 e 117 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e difetto di motivazione per insufficienza e per contraddittorietà ed omesso esame circa un punto decisivo prospettato dalla ricorrente RO in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.". sostiene che a torto il giudicante aveva tratto argomenti decisivi a carico di essa ricorrente dal fatto della mancata comparizione sua e della madre a rendere l'interrogatorio libero, visto che non aveva contestualmente, per la stessa udienza, fissato quello della controparte;
il tutto, peraltro, sull'erroneo presupposto che le convenute 12 avessero "un obbligo giuridico a comparire". Dolendosi inoltre per la ingiustificata condanna alle spese anche della madre, la RO propone una rilettura della deposizione del teste teste RE SI e ZZ, della dell'interrogatorio libero reso dall'attrice per infierirne la "scarsa attendibilità" del primo. Deduce ancora che contraddittoriamente la s.i., pur motivando nel senso di una assunzione diretta di responsabilità da parte della De OM, aveva confermato il decreto ingiuntivo a carico della figlia, senza adottare alcun provvedimento di merito nei confronti della prima.
6.1 Il motivo non può essere accolto, in niuna delle sue molteplici censure. Non risponde al vero che la sentenza impugnata abbia dato "valore decisivo" (pag. 25, 1° capov. ricorso) alla mancata comparizione della RO (parte che è legittimata a dolersi solo delle s e decisioni a lei relative), ma tenendo nel debito- a t conto anche tale comportamento (valutabile alla stregua dell'art. 116 c.p.c.) - ha esaminato e motivato sul tenore delle deposizioni dei due testi assunti nonché tratto ulteriori argomenti dalla circostanza - invero non di poco conto - che la 13 convenuta non aveva consentito l'espletamento della C.T.U. sulla sua persona, non presentandosi alla visita del medico nominato. La contemporanea convocazione delle parti per il libero interrogatorio peraltro non prescritta a pena di nullità - risulta dalla s.i. regolarmente disposta con l'ordinanza riservata del 5.2.1997, solo che all'udienza all'uopo fissata comparve la sola AN (pagg. 3 ultimo capov. e 4 s.i.). Sono poi inammissibili le questioni che la ricorrente solleva in ordine all'esame delle prove, siccome la valutazione di queste è compito esclusivo del giudice di merito che, nel caso di specie, lo ha assolto senza sconnessure logiche. Il vizio di motivazione contraddittoria non si configura quando il contrasto denunciato è tra la valutazione delle prove che dà la parte e quella 4686/2000; data dal giudice (cfr. Cass. nn. 4525/98; 2989/88; 3205/95; 3928/00; 11639/00). Peraltro nella fattispecie, trattandosi di pronuncia t secondo equità (causa di £. 2.000.000), il limite e di sindacabilità in questa sede della sentenza del e F giudice di pace è dato dall'ipotesi di mera apparenza ovvero di radicale contraddittorietà (al suo interno) alla motivazione, rilevabili, perciò, 14 dal testo della stessa (cfr. Sez. Un. 15.10.99 n. 716; Sez. II n. 4681/00). Non risponde al vero, infine, che la s.i. abbia motivato nel senso di un'assunzione diretta dell'obbligo di pagamento da parte della rappresentante (madre) della minore avendo invece - in sintonia con il thema decidendum (rappresentanza della minore ex art. 320 c. civ.) - ritenuto che la RO "si era recata nello studio dentistico in erano stati spiegati compagnia della madre", cui intervento, le cure dalla dottoressa "i tipi di " (pag. 8 s.i.). necessarie e la spesa prevista 7 Con il settimo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 n. c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del diritto di difesa, anche in relazione al vizio ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Si deduce che la sentenza impugnata abbia omesso l'esame della fondatezza nel merito della very domanda (effettività delle prestazioni odontoiatriche per le quali era richiesto il pagamento).
7.1 La censura è infondata. Dall'esame dei testi come esposto nella s.i. si evince che il giudicante ha ritenuto provata la 15 frequentazione dello studio dentistico de quo da parte della minore, che per questo spesso tornava "tardi a casa" (pagg.
8-9 s.i.). Ha pure dato il giusto risalto - indiziario esso giudice al fatto che la natura e concorrente - l'entità delle prestazioni il C.T.U. non aveva potuto accertare giacché la RO, "ripetutamente non si era presentata alla visitaconvocata odontoiatrica, consapevole evidentemente che il C.T.U. non avrebbe potuto constatare le lamentate "irregolarità …..”. Evidente, pertanto, l'iter logico seguito nella s.i., che ha fatto uso del potere ex art. 2729 c. civ. partendo da fatti noti (conclusione del suacontratto e frequentazioni destinate alla esecuzione;
comportamento processuale sintomatico della parte) per presumere quelli non potuti accertare a causa della stessa parte debitrice. Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che il semplice atteggiamento di rifiuto del debitore al controllo giudiziale della prestazione possa bastare ad eludere l'obbligo del pagamento. RICORSO DI DE MP MI A. A) Con il suo primo mezzo di ricorso OM IC deduce violazione e falsa applicazione 16 dell'art. 183 c.p.c. nonché travisamento dei fatti e motivazione contraddittoria. Tanto in relazione alla nuova domanda costituita dalla pronuncia richiesta a suo carico quale diretta contraente con la AN, domanda irritualmente proposta e sulla quale mai essa chiamata in causa aveva accettato il contraddittorio. A, 1) La censura è inammissibile perché non diretta contro il "decisum" della s.i., che non ha preso affatto in esame detta domanda e si limitato a pronunciare su quella propria del decreto ingiuntivo in relazione ai motivi dell'opposizione della RO (capi a, b e c delle conclusioni attoree, come riportate a pag. 5 dello stesso ricorso). B) Con il secondo motivo la De OM, denunciando la nullità della s.i. per omessa pronuncia e la falsa applicazione dell'art. 320 n. 3 c.p.c., nonché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostiene che l'indicazione di diversi denti quali oggetto della prestazione costituiva domanda nuova inammissibile, sicché la sua trattazione aveva violato il suo diritto di difesa. B 1) La censura è inammissibile. La De OM non ha riportato condanna alcuna nel merito sicché 17 non ha interesse ad impugnare capi della sentenza che non la riguardavano (art. 100 c.p.c. in relazione all'art. 323 c.p.c.). C 1) Per analoghi motivi va rigettato il terzo motivo con cui, denunciando il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2956 C.C. nonché quello ex art. 360 n. 5 c.p.c., detta ricorrente giudice di merito avevadeduce che a torto il prescritta l'azione contro essaritenuta non proposta direttamente. Invero su detta domanda il giudice di pace non ha adottato alcuna pronuncia di merito, come peraltro ha rilevato la stessa ricorrente nel motivo che segue. Anche se v'è un passo della motivazione che si occupa della prescrizione eccepita dalla De OM, ad esso non fa riscontro alcuna decisione sulla domanda sub "d" delle conclusioni attoree. D.D. 1) Coglie nel segno, invece, l'ultimo mezzo di ricorso della De OM, mezzo con il quale si duole per l'ingiustificata condanna alle spese giudiziali pur in assenza di "una sua condanna al pagamento delle somme ingiunte (denunciato il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 91 c.p.c., nonché quello ex art. 360 n. 5 c.p.c.). Invero, non avendo il giudice di pace 18 pronunciato sulla responsabilità diretta della De OM, visto che la decisione adottata attiene solo alla conferma del decreto ingiuntivo a carico della RO e da questa opposto, viola il principio ex art. 91 c.p.c. la stessa sentenza nel momento in cui condanna parte non soccombente alle spese (in via solidale con quella soccombente). La sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto senza rinvio e, decidendo nel merito al riguardo, questa Corte ravvisa giusti motivi per compensare tra la AN e detta chiamata in causa le spese di quel giudizio (art. 384, CO. 1°, ult. inciso e 92 co. 2° c.p.c.). In definitiva, per le considerazioni sopra svolte su entrambi i ricorsi, va rigettato in toto quello della RO;
va rigettato nei primi tre motivi quello della De OM;
va accolto il quarto motivo di quest'ultimo ricorso e va cassata in relazione al motivo accolto, senza rinvio, l'impugnata sentenza. Pronunciandosi nel merito sul punto (sub D) del motivo accolto, vanno compensate tra la De OM e la AN le spese del giudizio di primo grado. Stimasi equo, altresì, compensare tra le stesse parti anche le spese di questo giudizio (a. 92 co. 19 2° c.p.c.). Nessuna pronuncia sulle spese nel rapporto ovcuolo forprocessuale tra la RO e la AN, non la parte attività difensiva in questo vittoriosa svolto giudizio. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso di RO RA. Rigetta i primi tre motivi del ricorso di De OM IC GE;
accoglie il 4° motivo (sub "D") di quest'ultimo e cassa senza rinvio la sentenza relazione al motivo accolto;
impugnata in pronunciando nel merito sul punto, compensa tra la De OM e AN IA PI le spese del giudizio di primo grado;
compensa altresì tra le dette parti (De OM-AN) le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma lì 10 ottobre 2000. Il cons er Ба йыш ЮТ ких Jones, IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 APR. 2001 Roma IL CANCELIVERE C1 2 020