Sentenza 10 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2002, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO /$ 0 0 2 6 5 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 12794/99 Dott. Mario SPADONE Dott. Ugo RIGGIO Consigliere 14395/99 - Consigliere Cron. Dott. Olindo SCHETTINO 456 - Rel. Consigliere- Rep. 76 BUCCIANTE Dott. Ettore Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Ud.25/09/01 ha pronunciato la seguente SANC C SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3.10per divit domiciliato in ROMA VIA ROTA ANGELO, elettivamente 10 GETZ 2002 COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI IL CANDL ERE ENRICO, che lo difende unitamente all'avvocato MALNATI FRANCO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA F ricorrente
contro
PIANETTI DOMENICO, ROTA MARINA;
BF012728 intimati CANCELLERIA e sul 2° ricorso n° 14395/99 proposto da: ' elettivamente DOMENICO, ROTA MARINA PIANETTI domiciliati in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio 2001 DFD12729 dell'avvocato STEFANO DI MEO, difesi dall'avvocato 1234 -1- M FRANCO BERTACCHI, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè
contro
ROTA ANGELO;
- intimato avverso la sentenza n. 565/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 10/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato ROMANELLI Guido, per delega dell'Avv. Enrico ROMANELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale; udito l'Avvocato DI MEO Stefano per delega dell'Avv. BERTACCHI, difensore dei resistenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del 1° e 5° motivo del ricorso incidentale, e rigetto di principale e del ricorso tutti gli altri motivi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato l'11 gennaio 1989 Domeni- CO PI e MA RO, proprietari di un fondo in Brembate di Sopra, interposto tra altri due appartenenti ad GE RO, citarono costui davanti al Tribunale di Bergamo, chiedendo che fosse dichiarata l'inesistenza della servitù di passaggio che egli pretendeva di esercitare con veicoli sul loro immobile, nonostante fosse stata costituita per il solo transito pedonale. A tale domanda il convenuto oppose di aver acquistato per usucapione il diritto in contestazione e chiese in via riconvenzionale di esserne dichia- rato titolare, o in subordine che fosse accertata l'inesistenza di un'analoga servitù, a carico di uno dei propri fondi e a favore di quello degli attori. All'esito dell'istruzione della causa, consi- stita nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio e nell'assunzione di prove testimonia- li, con sentenza del 22 giugno 1996 il Tribunale, in accoglimento della domanda degli attori, dichiarò inesistente il diritto vantato dal e gli ordinò di non esercitarlo, nonché convenuto 12794/1999 3 14395/1999 di rimuovere un cancello apposto al confine di uno dei suoi immobili, per consentirvi l'accesso con veicoli. Impugnata da GE RO, la decisione è sta- ta confermata dalla Corte di appello di Brescia, che con sentenza del 10 ottobre 1998 ha rigettato il gravame e condannato l'appellante alle spese del giudizio di secondo grado, ritenendo (per quanto ancora rileva in questa sede): la servitù in questione è stata costituita contrattualmente nel 1956 come pedonale;
la tesi dell'usucapione di quella veicolare non può essere accolta, perché difetta il requisito dell'apparenza; non occorreva che il Tribunale provvedesse sulla subordinata, in quanto domanda riconvenzionale essa non era stata ribadita in sede di precisa- zione delle conclusioni. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione GE RO, in base a cinque motivi, poi illustrati anche con memoria. IC Pia- netti e MA RO hanno resistito con controri- corso, formulando anche un motivo di impugnazio- ne, in via incidentale condizionata. ***** Mr. 12794/1999 14395/1999 MOTIVI DELLA DECISIONE In quanto proposti contro la stessa sentenza, i due ricorsi debbono essere riuniti in un solo processo, in applicazione dell'art. 335 c.p.c. Il primo motivo del ricorso principale attie- ne al regolamento delle spese del giudizio di appello, sicché il suo esame va posposto a quello degli altri, il cui eventuale accoglimento com- porterebbe il suo assorbimento. Con il secondo e il terzo motivo tra loro strettamente connessi e quindi da prendere in considerazione congiuntamente GE RO lamenta che la Corte di appello, immotivatamente e contraddittoriamente, ha avallato le diverse tesi che afferma essere state seguite dal Tribu- nale relativamente ai fondi dominanti (iscritti in catasto con i n. 866/a e 867), tra i quali è "insinuato" il servente (iscritto in catasto con 886/b), negando l'esistenza del diritto di il n. passaggio veicolare per il primo e riconoscendola per il secondo, ma omettendo di provvedere sulla domanda riconvenzionale di usucapione nella parte in cui si riferiva al mappale n. 867, con riferi- mento al quale essa avrebbe dovuto comunque M 12794/1999 5 14395/1999 essere accolta. La censura non è fondata. La servitù che formava oggetto delle contrap- poste azioni negatoria e confessoria, rispettiva- mente esercitate dalle parti, era unica e insu- scettibile di considerazione e decisione distinte per i due immobili appartenenti al convenuto, in quanto era stata costituita contrattualmente, come il ricorrente stesso deduce, per consentire il loro collegamento reciproco e in seguito (a dire di GE RO) era stata "ampliata", per usucapione, da pedonale a veicolare. Ma appunto stata la pronuncia del Tribunale, unitaria è confermata dalla Corte di appello, di rigetto della riconvenzionale, con la quale si era chie- sto, ancora in sede di precisazioni delle conclu- sioni in appello, l'accertamento di un (solo e indifferenziato) «diritto di servitù di passaggio carrale e con autoveicoli», inscindibilmente «а favore dei mappali 866/a e 867», sicché non avrebbe avuto senso, come in altra parte del ricorso principale si ipotizza, affermarlo per il percorso dalla prima alla seconda particella e negarlo per quello inverso. 12794/1999 6 14395/1999 Con il quarto motivo del ricorso principale GE RO si duole del giudizio della Corte di appello circa la non apparenza e quindi la non usucapibilità della servitù in contestazione, sostenendo che è stato frutto della pretermissio- ne di elementi decisivi, quali: l'esercizio di fatto del passaggio, che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale era stato sempre pratica- to, anche con carri agricoli e con autovetture, attraverso la strada privata nel tratto che appartiene ora a IC PI e MA RO;
l'assenza di impedimenti all'ingresso di veicoli nel mappale n. 866/a; la certa esistenza almeno di sentieri in quest'ultimo immobile, poiché altrimenti non sarebbe stato possibile inoltrar- visi con mezzi di trasporto;
il carattere di opera visibile e permanente della strada privata stessa, esistente da tempo immemorabile. Anche questa censura va disattesa. Si verte in materia di accertamenti di fatto apprezzamenti di merito, insindacabili in e questa sede se non sotto il profilo della omis- sione, insufficienza о contraddittorietà della motivazione. Ma da simili vizi la sentenza impu- 7 Mr. 12794/1999 14395/1999 gnata è del tutto immune, poiché il giudice di secondo grado ha dato conto adeguatamente delle ragioni della decisione sul punto, osservando che sia l'apposizione sul confine di un cancello di dimensioni tali da rivelare la sua funzione di accesso carraio, sia la costruzione di autorimes- se nel fondo pretesamente dominante, erano risul- tate risalire a epoca recente e comunque a meno di venti anni prima dell'inizio del giudizio. Né Occorreva prendere in considerazione le circo- stanze indicate nel ricorso, a proposito delle quali sufficiente Osservare: il difetto di ostacoli al passaggio con veicoli e l'effettivo loro transito, anche per più di venti anni, non possono supplire alla mancanza del requisito dell'apparenza, per il quale è indispensabile che vi siano opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù; relativamente ai sentieri, che secondo GE RO erano presenti nel suo terreno, non viene dedotto, nel ricorso, che la loro esistenza fosse emersa nel giudizio a quo o comunque segnalata alla Corte di appello, sicché se ne dovesse tenere conto;
l'inclusione, nel fondo asseritamente servente, di una porzione 12794/1999 8 M 14395/1999 utilizzata come un tratto della strada che termi- na al limite della particella n. 866/a, non è stato affatto ignorato dal giudice di secondo grado, ma non è rilevante ai fini del preteso "ampliamento" per usucapione della servitù, poiché sarebbe stato necessario allegare e dimo- strare una qualche innovazione apportata al manufatto, denotante la sua nuova destinazione a transito non più soltanto a piedi, ma anche con veicoli. Con il quinto motivo del ricorso principale GE RO lamenta che la Corte di appello ha erroneamente considerato come oggetto di rinuncia la domanda riconvenzionale subordinata, negatoria dell'esistenza di una servitù di passaggio veico- lare a carico del mappale n. 867 e a carico del n. 866/b. Neppure questa doglianza può essere accolta. L'interpretazione della domanda, anche sotto il profilo dell'individuazione della sua esten- sione, in seguito a eventuali più o meno esplici- te desistenze, è compito riservato al giudice del merito e non è quindi censurabile in sede di salvo che per i vizi da cui sia legittimità, 9 Mmm 12794/1999 14395/1999 affetta la relativa motivazione. Questa però, nella sentenza impugnata, esiste, è sufficiente ed è logicamente coerente, avendo la Corte di appello rilevato che il convenuto, nel precisare le conclusioni in primo grado, le aveva riformu- late ex novo rispetto a quelle contenute nella comparsa di risposta e si era limitato a chiedere che la domanda di cui si tratta fosse dichiarata assorbita, nel caso di rigetto di quella degli attori, omettendo di riproporla per l'altra ipotesi, a differenza di un'altra analoga ricon- venzionale, che invece era stata espressamente ribadita: argomentazioni di cui а questa Corte non è consentito valutare l'intrinseca plausibi- lità, come vorrebbe il ricorrente, mediante apprezzamenti relativi all' eccesso di confiden- " circa il sicuro rigetto della pretesa avver- za saria, che lo avrebbe indotto а non ripetere "materialmente" la propria riconvenzionale subor- dinata al momento della precisazione delle con- clusioni, senza tuttavia con ciò rinunciarvi. Né rileva che essa fosse stata riproposta in appello e che l'altra parte avesse accettato in proposito contrapponendole una suail contraddittorio, 12794/1999 10 14395/1999 domanda cui già in primo grado aveva rinunciato: il rigetto (o l'inammissibilità, secondo l'attua- le testo dell'art. 345 c.p.c.) delle domande nuove deve essere pronunciato di ufficio dal giudice di appello. Infine, poiché il decisum va ricavato dall'intero corpo della sentenza, ininfluente che della novità della domanda degli attori si sia dato atto nella motivazione e non come pure viene lamentato anche nel dispositivo, da GE RO. Resta assorbito il motivo addotto da IC PI e MA RO а sostegno del ricorso incidentale, in quanto condizionato all'accogli- mento del quinto di quello principale. Va accolto, invece, il primo motivo del ri- corso di GE RO, con cui egli si duole di essere stato condannato al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute dalle altre parti, pur se queste avevano concluso per la compensazione. La censura è fondata, poiché in materia di spese il giudice può e deve provvedere anche in mancanza di richieste della parte che risulta vittoriosa, ma non in contrasto con esse (Cass. 12794/1999 11 14395/1999 21 aprile 1990 n. 3346; 10 ottobre 1997 n. 9859), sicché la condanna dell'appellante alle spese non poteva essere pronunciata, dato che gli avversari avevano espressamente concluso per la compensa- 109T 29 M zione. Cassata sul punto la sentenza impugnata, si 4565 30,99 può senz'altro decidere nel merito, compensando TOT 160,10 tra le parti le spese del giudizio di secondo grado. Analoga decisione viene adottata, per giusti relativamente a quelle del giudizio dimotivi, legittimità. ***** DISPOSITIVO La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta i motivi secondo al quinto del ricorso principale;
dal dichiara assorbito il ricorso incidentale;
acco- glie il primo motivo del ricorso principale;
2 0 0 cassa sul punto la sentenza impugnata e decidendo nel merito compensa tra le parti le spese del giudizio di appello;
compensa inoltre le spese del giudizio di legittimità. Roma, 25 settembre 2001 вравми Etter Bunion 12794/1999 12 IL CANCELLIERE C1 14395/1999 DEPOSITATO CANCELLERIA Roma 10 GEN. 2002 Dott.ssa Donatella D'Anna ' a IL CANC