Sentenza 3 luglio 1998
Massime • 1
In caso di sostituzione del difensore d'ufficio disposta ai sensi dell'art.97,comma 4,c.p.p.,pur rimanendo il detto difensore titolare unico del diritto a ricevere la notifica dei provvedimenti soggetti ad impugnazione, deve tuttavia riconoscersi anche al sostituto,nel silenzio del difensore sostituito,il potere di impugnare. (Nella specie, in applicazione di tale principio,la S.C.ha ritenuto utilmente proposta la richiesta di riesame da parte del difensore che era stato nominato dal giudice per le indagini preliminari sostituto di quello d'ufficio all'udienza di convalida di cui all'art.391 c.p.p.,seguita da emissione di ordinanza applicativa di misura cautelare).
Commentari • 3
- 1. Giuseppe Mautonehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. Inidoneità parziale sopravvenuta e mantenimento dell'occupazioneAccesso limitatoMario Meucci · https://www.altalex.com/ · 30 agosto 2017
- 3. Inidoneità parziale sopravvenuta e mantenimento dell’occupazioneMario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 22 giugno 2017
Abstract: Si dà conto del progressivo maturare ed affermarsi - prima nella giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite poi nel legislatore nazionale con la legge n. 68/1999 - del più solidaristico, quanto più giuridicamente corretto, orientamento assertore - in caso di sopravvenuta inidoneità parziale di durata indeterminata per flessione dello stato di salute psico-fisica del lavoratore - della necessità di sostituire al licenziamento automatico per asserita carenza di interesse datoriale all'adempimento parziale ex articolo 1464 del codice civile, la ricollocazione, cd. rêpechage, del soggetto minorato, in mansioni diverse (sempreché sussistenti in azienda), anche inferiori …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/1998, n. 4012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4012 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 3.07.1998
1.Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N. 4012
3.Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 16392/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) MU AM OPPURE AR n. il 11.08.1977
avverso ordinanza del 13.03.1998 TRIB. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. CANZIO GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Siniscalchi, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Osserva.
Con ordinanza in data 13.3.1998 il tribunale di Milano, in sede di riesame proposto dal difensore nell'interesse di CO TA - indagato per i reati di tentato omicidio e porto di coltello - contro il provvedimento coercitivo 1.3.1998 del g.i.p. del medesimo Tribunale, dichiarava inammissibile la richiesta siccome avanzata "dal difensore avv. Raffaele Ronchi, nominato dal g.i.p. all'udienza di convalida ai sensi dell'art 97.4 c.p.p., in sostituzione del difensore d'ufficio avv. Paolo Sormani", unico titolare del diritto d'impugnazione.
Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'indagato, sull'assunto della titolarità del diritto d'impugnazione del provvedimento coercitivo anche in capo al difensore sostituto, è fondato.
La conclusione cui è pervenuto il tribunale della libertà di Milano, in punto di legittimazione del difensore all'impugnazione, appare in realtà fondata su una non corretta lettura dei principi giurisprudenziali affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza 11.11.1994, Nicoletti, circa la determinazione del ruolo e delle funzioni, quindi dei diritti e dei doveri del difensore chiamato a sostituire il difensore di fiducia o d'ufficio, con specifico riferimento ai diritto di ricevere l'avviso di deposito della sentenza - nella specie, dell'ordinanza che dispone la misura - ed al potere d'impugnazione.
Se è vero, infatti, che unico destinatario della notifica dei provvedimenti soggetti ad impugnazione, nonché titolare in via autonoma del relativo diritto, sia il difensore d'ufficio, designato dal giudice per il compimento dell'atto garantito e indifferibile della convalida dell'arresto, ciò non toglie che debba ritenersi "utilmente proposta l'impugnazione da parte del difensore "sostituto" che, nei tempi e con le forme prescritte dalla legge, abbia preso l'iniziativa di presentare il gravame a fronte del silenzio del difensore "sostituito", eppertanto di una situazione che di per sè non è di sicuro significato e di facile interpretazione": tale intervento, pur non producendo effettì vincolanti per il difensore titolare dell'ufficiò, "di per sè costituisce una innegabile forma di garanzia per l'imputato e di salvaguardia dei suoi interessi". L'ordinanza impugnata dev'essere pertanto annullata con rinvio al medesimo tribunale per la delibazione del merito della richiesta di riesame.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Milano.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, 1 -ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 3 luglio 1998. Depositato in Cancelleria il 5 settembre 1998