Sentenza 2 luglio 1998
Massime • 1
Non sussiste incompatibilità a partecipare al giudizio direttissimo del giudice che abbia convalidato l'arresto ed applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato. Infatti, secondo il codice di rito, lo stesso giudice che ha proceduto alla convalida è automaticamente designato a svolgere il giudizio direttissimo, rispetto al quale sono prodromici tutti quegli atti che lo stesso giudice deve compiere e che, proprio perché funzionali allo svolgimento di quel rito, non costituiscono pronunce autonome che possono determinare pregiudizio. (V. Corte Cost. 31 maggio 1996, n. 117).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/1998, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Satta Flores Bruno Presidente del 2/7/98
1. Dott. Olivieri Renato Consigliere SENTENZA
2. " AC TT " N.2199
3. " Malzone Ennio " REGISTRO GENERALE
4. " ME IO " N. 9577/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ZI AU, n. L'Aquila 26/7/60;
avverso ordinanza Corte Appello L'Aquila 29/12/97, che dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione del tribunale di L'Aquila proposta in data 12/12/97;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Ennio Malzone;
Letta la nota del Proc. Gen. presso questa Corte, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva
ZI AU, AR NZ e CE CA furono tratti in stato di arresto davanti al tribunale di L'Aquila per il giudizio direttissimo;
convalidato l'arresto e concesso il terrine a difesa, detto tribunale, su richiesta del P.M., disponeva la custodia cautelare in carcere dei tre imputati e fissava la nuova udienza per il giudizio.
Gli imputati presentavano istanza di ricusazione del tribunale, ravvisando nell'ordinanza applicativa della misura cautelare un'anticipazione del giudizio di merito.
L'istanza di ricusazione è stata dichiarata inammissibile con l'ordinanza in epigrafe e avverso la medesima ricorre il solo ZI AU, assumendo che la situazione venutasi a creare a seguito della concessione del termine a difesa e l'adozione della misura cautelare non è dissimile da quella del giudice del dibattimento che prima della decisione definitiva emetta un provvedimento restrittivo nei confronti dell'imputato.
La tesi assunta in ricorso è manifestamente infondata. Ed infatti, secondo il codice di rito, lo stesso giudice che ha proceduto alla convalida dell'arresto è automaticamente designato a svolgere il giudizio direttissimo.
Prodromici allo svolgimento dello stesso rito speciale sono tutti quegli atti che lo stesso giudice deve compiere, i quali, proprio perché funzionale allo svolgimento di quel rito speciale, non costituiscono delle pronuncie autonome che possono determinare pregiudizio;
e così, come la convalida dell'arresto serve a verificare l'esistenza dei presupposti che legittimano il rito, la misura coercitiva, adottata a seguito della concessione del termine a difesa, mira ad assicurare il futuro svolgimento di tale processo, davanti allo stesso giudice, senza che si crei nuovo "allarme sociale" con la liberazione dell'imputato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1998