Sentenza 23 febbraio 2016
Massime • 1
La notifica effettuata a mani della moglie convivente della persona offesa, anziché presso il difensore, è valida in quanto idonea a garantire la conoscenza dell'atto, in quanto l'art. 33 disp. att. cod. proc. pen. ha lo scopo di soddisfare esigenze di speditezza e di economia processuale, e non di creare un assetto di garanzie a tutela della persona offesa di più ampio spessore rispetto a quello previsto per l'imputato, in conformità al principio generale per il quale alla certezza legale è equiparata la certezza storica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2016, n. 10718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10718 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2016 |
Testo completo
107 1 8/ 1 6 10 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 255 Composta da: CC-23/02/2016 Domenico Carcano · Presidente - Anna Petruzzellis R.G.N. 45300/2015 - Relatore - Pierluigi Di Stefano Emilia Anna Giordano Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. De CH FA, nato a [...] il [...], parte offesa nel procedimento penale a carico di Di AR IG, nato a [...] il [...] avverso il decreto di archiviazione del 06/10/2014 del Gip del Tribunale di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con trasmissione atti alla Procura della Repubblica di Ancona per l'ulteriore corso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Gip del Tribunale di Ancona, con decreto del 06/10/2014, ha disposto l'archiviazione della notizia di reato a carico di Di AR IG, in relazione alle imputazioni di cui agli artt. 368 e 371 bis cod. pen.
2. Con il suo ricorso la difesa di De CH FA, parte offesa, deduce violazione dell'art. 408 comma 2 cod. proc. pen. e dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen. per mancata comunicazione alla stessa della richiesta di archiviazione formulata dal P.m. nelle forme previste dalla legge, in quanto la notifica è stata а effettuata nella residenza della parte offesa e ricevuta dalla moglie convivente, oltre che carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
3. Con memoria depositata nei termini la difesa dell'indagato contesta la fondatezza del ricorso, rilevando che la comunicazione risulta notificata alla moglie della parte lesa, modalità che, in assenza di deduzioni di difformi elementi di fatto, garantisce la conoscenza dell'atto da parte dell'interessato, ed esclude la fondatezza dell'eccezione proposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per genericità, oltre che in quanto proposter per motivi non consentiti.
2. Si deve preliminarmente osservare che il mancato rispetto delle norme in tema di notificazione non produce per ciò solo nullità del procedimento. Invero, come chiarito dalla lettera dell'art. 179 cod. proc. pen. tale conseguenza discende dall'omessa comunicazione, mentre una forma di notificazione non rituale può comportare conseguenze in tema di validità dell'atto nella sola ipotesi nella quale ne sia dimostrata l'inidoneità a raggiungere lo scopo, tale non potendo mai ritenersi, la notifica a mani di familiare convivente (in senso analogo Sez. 6, n. 19546 del 03/04/2012 - dep. 23/05/2012, Chiochia e altri, Rv. 252784). Basterà in proposito ricordare quanto statuito dalla Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, in tema di omessa notifica al domicilio eletto dall'imputato, ove ha ritenuto idonea la comunicazione eseguita a mani proprie, in quanto offre garanzia di conoscenza, nel presupposto che, < se si adotta un modello di notificazione diverso da quello prescritto l'atto è certamente viziato ma non è per ciò solo inesistente: è possibile infatti che l'atto sia idoneo a produrre l'effetto della conoscenza e che in concreto la produca>> (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229540), per escludere che - ove, come nel caso di specie, il domicilio presso il difensore di fiducia non sia stato indicato dall'interessato quale luogo ove intende ricevere le comunicazioni, ma sia individuato in ragione della previsione di legge, possa ritenersi, per ciò solo nulla la notifica eseguita in maniera difforme. Quanto all'efficacia della comunicazione, la sua l'inidoneità a consentire la conoscenza dell'atto da parte del destinatario deve risultare dalle modalità, quali la compiuta giacenza (Sez. 5, n. 47525 del 10/10/2012, P.O. in proc. Nencioli, Rv. 254075) o da particolari condizioni di fatto che non permettano di desumere l'effettiva possibilità di ricezione da parte dell'interessato. 2 Cassazione sezione VI, rg. 45300/2015 Nel caso di specie, come chiarito in narrativa, risulta che l'odierno ricorrente ha ricevuto la comunicazione della richiesta di archiviazione presso la sua residenza, e tale atto è stato ricevuto dalla moglie convivente;
nell'impugnazione non si contesta l'efficacia di tale adempimento al fine di consentire la conoscenza dell'atto all'interessato, -come potrebbe avvenire richiamando difficoltà di comunicazione tra i coniugi, o altre concrete circostanze che abbiano impedito la conoscenza dell'atto, quale la ripetuta assenza dell'interessato dal domicilio- ma si opera solo un richiamo al mancato rispetto della forma della comunicazione, prescritta dall'art. 33 disp. att. cod. proc. pen. che, nella sua previsione, chiarisce che il domicilio della parte offesa che abbia nominato un difensore debba intendersi eletto presso quest'ultimo, con una disciplina fondata su una fictio con funzione accelleratoria del procedimento, che non si rapporta in alcun modo all'effettiva volontà dell'interessato, che, di conseguenza, può prevedere equipollenti forme di notificazione, purché parimenti efficaci. Come è già stato precisato in argomento dalla giurisprudenza di legittimità l'art. 33 disp. att. cod. proc. pen., ha lo scopo di soddisfare esigenze di speditezza e di economia processuale e non già creare un assetto di garanzie a tutela della persona offesa di più ampio spessore rispetto a quelle previste per l'imputato ed in conformità al principio generale elaborato dalla giurisprudenza, in materia di notifiche, in virtù del quale alla certezza legale è pariordinata la certezza storica>> (da ultimo sul punto Sez. 6, n. 1574 del 29/03/2000, De AR A, Rv. 217132). Tale possibilità discende dalla già richiamata generale superabilità della volontà espressa nell'ipotesi di elezione di domicilio, ove sia stata osservata una forma alternativa, comunque idonea a garantire la conoscenza, circostanza che impone di escludere, a fortiori, l'inderogabilità di quello stabilito convenzionalmente dalla legge. Alla luce delle osservazioni espresse si ritiene che, pacifica la violazione della norma in tema di notifica al domicilio eletto ex lege, non può discenderne la nullità per effetto di una comunicazione eseguita in forma diversa, non a mani proprie, ma della moglie convivente, risultando onere del destinatario dedurre l'inidoneità, per motivi di fatto, di tale forma alternativa 女 a consentire la conoscenza, rappresentando al giudice di non avere avuto notizia dell'atto, eventualmente avvalorando l'affermazione con elementi che la rendano credibile, in relazione alle modalità di concrete della comunicazione realizzata, la cui esecuzione in forme che in via di fatto, ed in astratto, consentono la conoscenza, assume un effetto sanante dell'irregolarità verificatasi. 3 Cassazione sezione VI, rg. 45300/2015 Nel presente ricorso invece non è stata individuata nessuna circostanza concreta idonea a produrre, nella presenza di una comunicazione eseguita nella residenza dell'interessato a mani di persona legittimata al ritiro, condizioni di preclusione della conoscenza effettiva dell'atto, sicché l'impugnazione deve ritenersi generica, poiché fonda l'eccezione di nullità della notifica sul mero mancato rispetto delle forme per la sua esecuzione.
3. Analogamente inammissibile, è l'impugnazione che attinge i motivi della disposta archiviazione, non solo in quanto in quando meramente evocata e non illustrata, ma anche in quanto bisogna ricordare che avverso il citato provvedimento è proponibile impugnazione solo sulla mancata applicazione delle disposizioni idonee a garantire il contraddittorio, punto sul quale si è verificata l'inammissibilità, con esclusione di qualsiasi censura del merito, e dell'argomentazione del provvedimento richiamato (al riguardo vedi Sez. 1, n. 1560 del 23/02/1999, Bentivegna, Rv. 213879).
4. Per l'effetto della verificata inammissibilità del ricorso, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma, indicata in dispositivo e ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Domenico Carcano Anna Petruzzellis DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvaná DI PUCCHIO 4 Cassazione sezione VI, rg. 45300/2015