Decreto cautelare 3 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00309/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01131/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2025, proposto da Circolo Velico Monterosso “Gino e Bebe De Andreis”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Monterosso al Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;
per l'annullamento
- della decisione di apporre il 18 agosto 2025 sulla spiaggia “del Gigante” un cartello con la dicitura “ Area demaniale marittima in concessione al Circolo Velico di Monterosso (Rif. Atto Formale 01/2010 - Atto Suppletivo 136/2024). Vietato l’uso libero. Per informazioni: chiedere alla segreteria del Circolo Velico di Monterosso ”;
- delle note prot. n. 9435 del 19 agosto 2025 e prot. n. 11115 del 29 settembre 2025;
- dell’ordinanza n. 24 del 21 maggio 2025, qualora interpretata nel senso di estendere la concessione demaniale marittima del Circolo Velico Monterosso a un’area ulteriore rispetto a quella indicata nel P.U.D.;
- del decreto del Sindaco n. 15 dell’11 ottobre 2024, recante l’attribuzione alla dott.ssa Luigina Bettoni delle funzioni di gestione dell’Area Polizia Locale - Amministrativa - Demografica - Servizi sociali - Protezione civile - Demanio;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monterosso al Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2026 il dott. OL ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 2 ottobre 2025 il nominato in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. Il Circolo Velico Monterosso è concessionario sin dal 1959 di un’area demaniale nel territorio del Comune di Monterosso, dove viene svolta attività associativa velica e di nuoto.
In data 18 agosto 2025 il Comune di Monterosso ha apposto un cartello nella spiaggia – in tesi – esterna all’area in concessione al Circolo, cioè la spiaggia ad est del promontorio del Gigante; nello stesso si afferma che tale spiaggia rientrerebbe nell’area demaniale concessa al ricorrente.
Con nota del 19 agosto 2025, in riscontro a una comunicazione del Circolo, ha confermato l’appartenenza dell’area alla concessione.
Pochi giorni dopo l’affissione del cartello, la Capitaneria di Porto ha sanzionato il Circolo per non aver posto in essere le misure di sicurezza su tale porzione di spiaggia.
In data 29 settembre 2025 il Comune ha inviato al Circolo una lettera, chiedendo allo stesso ricorrente di modificare il modello D1 allegato all’atto suppletivo alla concessione, al fine di aggiungere la spiaggia del Gigante.
3. Impugnando i suddetti atti comunali, il ricorrente deduce: la violazione del P.U.D., della sentenza di questo T.A.R. n. 618 del 2024 e del Consiglio di Stato n. 2820 del 2025, nonché eccesso di potere; carenza di motivazione; incompetenza dell’organo che ha adottato l’atto.
All’esito della camera di consiglio del 17 ottobre 2025, con l’ordinanza della Prima Sezione, 20 ottobre 2025, n. 266, questo Tribunale ha fissato l’udienza di merito disponendo l’acquisizione di alcuni documenti.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza pubblica del 6 febbraio 2026, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Il Collegio ritiene di annettere valore dirimente alla modifica del rapporto concessorio intervenuta del marzo del 2025.
4.1.2. Nell’Atto suppletivo siglato tra il Comune di Monterosso e il Circolo ricorrente in data 10 marzo 2025 (doc. 8 ricorrente), la concessione di cui al rep. 1304/2010 è stata modificata nei seguenti termini: « all’art. 1 […] la frase “Detto bene demaniale confina a nord con la proprietà privata, a sud con il mare, ad est in parte con il mare ed in parte con la proprietà privata e ad ovest con la proprietà privata. La concessione è assentita allo scopo di mantenere ed esercitare un approdo per diporto nautico" è sostituita dalla seguente "La presente concessione riguarda l'area demaniale denominata "Porticciolo turistico del Gigante" compresa tra il promontorio del Gigante ad est, il mare ed il molo frangiflutti a sud, ad ovest dalla proprietà privata e a nord con la proprietà privata come da planimetria allegata »
Ebbene, il tenore letterale della pattuizione è inequivocabile nel senso di escludere dal perimetro di concessione l’area che si trova a est del promontorio del Gigante, in quanto quest’ultimo ne segna il confine in quella direzione. Ciò si evince chiaramente anche dall’Allegato D, che reca la planimetria dell’area: l’immagine satellitare comprende il porticciolo e la spiaggia ad ovest del promontorio, arrestandosi alle pendici di quest’ultimo.
4.2. Infine, qualora ciò non bastasse, che la porzione di spiaggia a ovest del promontorio sia libera è attestato anche dal P.U.D. In particolare, nella variante deliberata in data 28 aprile 2023 (doc. 4 ricorrente), si legge che « risultano ben distinte due aree all’interno della concessione demaniale (come da immagine seguente): a sinistra la darsena destinata all’ormeggio delle imbarcazioni e a destra la porzione di specchio acqueo che ospita il canale di transito dei natanti separato con delimitazione fisica (panne antinquinamento) dallo specchio acqueo destinato alla balneazione ». Associando tale descrizione all’immagine riportata nell’atto, è evidente che la variante si riferisce unicamente all’area posta ad ovest del promontorio.
4.3. Ferma restando la portata dirimente di tali osservazioni, per completezza osserva il Collegio che l’appartenenza dell’area contestata alla concessione non è stata affermata neanche nei precedenti di questo Tribunale menzionati dal Comune. Nella sentenza della Prima Sezione, 22 novembre 2023, 944 si legge che la concessione riguarda due zone, « il porticciolo/darsena […] e l’arenile balneabile »; da nessuna parte della motivazione si evince che l’arenile sia quello a est del promontorio. Nella pronuncia del 16 settembre 2024, n. 618 si legge che la concessione comprende « due aree di terra e dagli specchi acquei antistanti divisi da un molo a forcella »: è allora indubbio che la sentenza si riferisce alle due aree che si trovano a sinistra del promontorio; diversamente, non si vede come potrebbero essere divise dal molo a forcella.
4.4. L’accoglimento del primo motivo, avente carattere assorbente, dispensa il Collegio dalla disamina degli ulteriori motivi, rispetto ai quali non residua alcun interesse, e delle altre questioni di fatto e di diritto proposte dalle parti.
5. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e gli atti comunali, tra quelli impugnati, che sottendono l’appartenenza dell’area contestata alla concessione rilasciata in favore del Circolo ricorrente, devono essere annullati, con conseguente condanna del Comune alla rimozione del cartello apposto in data 18 luglio 2025.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti comunali di cui in narrativa e condanna l’Amministrazione agli adempimenti conseguenti, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di euro 3.000,00 (tremila,00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
US CA, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
OL ST, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL ST | US CA |
IL SEGRETARIO