Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
Qualora sopravvenga l'impossibilità di notifica all'imputato nel domicilio originariamente dichiarato (nella specie, dell'estratto contumaciale di sentenza), è legittima l'esecuzione della notificazione al difensore nominato di ufficio in sostituzione di quello fiduciario, che il giudice motivatamente ritenga, per il mancato svolgimento di qualsiasi attività defensionale, abbia abbandonato la difesa.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2008, n. 48161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48161 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria C. - Presidente - del 26/11/2008
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 3276
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 014769/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA IC, N. IL 19/09/1968;
avverso ORDINANZA del 10/04/2008 TRIBUNALE di BOLZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Stabile chiedeva il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Bolzano, quale giudice dell'esecuzione, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di nullità della notifica dell'estratto contumaciale e sulla richiesta di rimessione in termini avanzata da IO IC la rigettava. Rilevava che i due difensori di fiducia nominati dall'imputato durante le indagini preliminari, non si erano mai presentati ne' all'udienza preliminare, ne' durante il dibattimento, pur essendo stati gli atti regolarmente a loro notificati, tanto che al momento della celebrazione del dibattimento di primo grado il tribunale aveva rilevato un vero e proprio abbandono della difesa da parte di ambedue e aveva provveduto a nominare difensore d'ufficio colui che durante le indagini preliminari era stato nominato come sostituto dei difensori di fiducia. Concludeva nel senso che in tal caso correttamente era stato notificato solo a questo difensore, l'unico rimasto dopo l'abbandono della difesa da parte dei difensori di fiducia, l'estratto contumaciale della sentenza ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, per sopravvenuta impossibilità di notifica nel domicilio originariamente dichiarato.
Contro la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva inosservanza della legge processuale nella parte in cui si era confusa la inattività temporanea con il vero e proprio abbandono della difesa. Nel caso di specie vi era stata solo una inattività durante la fase dell'udienza preliminare e del dibattimento che non poteva configurare un abbandono di difesa e pertanto il difensore d'ufficio, nominato come sostituto, non mutava la sua natura solo perché il tribunale riteneva che vi fosse stato un abbandono. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Il giudice dell'esecuzione ha chiaramente riferito che dal verbale di dibattimento di primo grado emergeva che il difensore d'ufficio, già nominato dal GUP come sostituto di quelli di fiducia durante l'udienza preliminare, era stato nominato come difensore d'ufficio a tutti gli effetti dal tribunale ravvisando l'abbandono della difesa. L'abbandono della difesa veniva individuato nella circostanza che nessuno dei due difensori aveva svolto alcuna attività ne' durante l'udienza preliminare ne' durante gli atti preliminari al dibattimento, ne' avevano rappresentato alcun impedimento, si trattava quindi di un disinteresse perdurato nel tempo e assoluto. Poiché tali dati di fatto non vengono smentiti dai difensori, deve ritenersi oggetto di valutazione di merito lo stato di abbandono defensionale, dal quale consegue che correttamente il giudice del dibattimento ha nominato un difensore d'ufficio a tutti gli effetti e non come sostituto di quello di fiducia e a lui ha poi correttamente notificato l'estratto contumaciale ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, (Sez. 4, 13 gennaio 2005 n. 10215, rv. 231603).
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2008