Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 1
Nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche la P.A. incontra limiti derivanti sia da norme di legge, regolamentari e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del "neminem laedere" in ossequio alla quale essa è tenuta a far sì che l'"opus publicum" (in particolare una strada aperta al pubblico transito) non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto).Tale situazione ricorre, in particolare, quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso.
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- 1. Ostacolo imprevedibile sulla carreggiata: quando si configura il caso fortuitoAccesso limitatoNicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 17 dicembre 2014
- 2. Insidia stradale: configurabile la responsabilità aggravata della p.a.Accesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9092 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI BENINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco pro tempore Sig.ra EL SI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TRICANICO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1154/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione IV^ Civile, emessa il 06/05/98 e depositata il 26/06/98 (R.G. 1081/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Emanuele COGLITORE (per delega Avv. L. MANZI);
udito l'Avvocato Francesco TRICANICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
SS RA conveniva davanti al tribunale di Verona, con citazione notificata il 9.1.1991, il Comune di Verona, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, che esso attore aveva subito a seguito di sinistro stradale, avvenuto in Verona il 26.7.1989, cadendo dal suo ciclomotore mentre attraversava una via del centro urbano, che presentava un profondo avvallamento in un tratto curvilineo. Assumeva l'attore che a seguito della caduta aveva riportato lesioni personali.
Si costituiva il convenuto che resisteva alla domanda. Il tribunale di Verona, con sentenza del 7.2.1995, accoglieva la domanda e condannava il Comune convento al pagamento della somma di L. 14.831.000, oltre interessi.
Proponeva appello il Comune di Verona.
Resisteva l'attore.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 26.6.1998, accoglieva l'appello e rigettava la domanda.
Riteneva la corte di merito che, perché sussistesse la responsabilità dell'amministrazione proprietaria della strada, per difetto di manutenzione della stessa, secondo il principio del neminem laedere, è necessario che sussista l'insidia stradale, la cui configurabilità in concreto presuppone la sussistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e quello subiettivo della non prevedibilità.
Secondo la corte di merito non era stato provato nella fattispecie che il pericolo non era percettibile, in quanto dalla descrizione del teste Bazzani, addotto dallo stesso danneggiato, emergeva che l'anomalia stradale consisteva - in un esteso avvallamento di consistente profondità, interessante l'intera semicarreggiata, per cui risultava ben visibile.
Riteneva, inoltre, la corte che appariva indiscutibile la concreta prevedibilità dell'anomalia con la normale diligenza, considerate le ottime condizioni di visibilità, trattandosi di una mattinata estiva e dell'inesistenza di limiti di visuale, in quanto, pur essendo l'anomalia in un tratto lievemente curvilineo, era a visuale completamente aperta.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attore. Resiste con controricorso il convenuto.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 c.c.. Secondo il ricorrente la p.a. ha un obbligo di manutenzione delle strade pubbliche, discendente dalla l. 20.3.1865, n. 2248, art. 16, lett. B, all. F e dal r.d. n. 2056/1923, art. 5, nonché dagli artt. 7, 8, 14, 42 cod. strad..
Ritiene il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ravvisa una discrezionalità della p.a. nei doveri di manutenzione e custodia delle strade, laddove detto requisito inerisce esclusivamente le modalità, i mezzi ed i criteri di realizzazione della manutenzione. Inoltre, secondo il ricorrente l'oggettiva ricorrenza dell'insidia va provata dal danneggiato, mentre la p.a. deve provare la prevedibilità della stessa.
In ogni caso, osserva il ricorrente che ultimamente la giurisprudenza della S.C. ha ritenuto che sussiste a carico della p.a. proprietaria della strada, per i sinistri che si verifichino per mancata manutenzione, una responsabilità ex art. 2051 c.c., quale custode della strada stessa.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Occorre premettere che sussiste un contrasto giurisprudenziale in merito alla tutela apprestata per l'utente di una strada pubblica che, dall'uso di questa, abbia subito un danno.
Secondo l'orientamento predominante questa tutela è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c.c.. Si osserva, infatti, che la p.a. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nelle vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale.
Sussiste l'insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., della p.a., per danni riportati dall'utente stradale, - allorché essa non sia visibile o almeno prevedibile (Cass. 22.4.1999, n. 3991; Cass. 28.7.1997, n. Cass. 20.8.1997, n. 7742;
Cass. 16.6.1998, n. 5989 e molte altre). Un orientamento minoritario, invece, riconduce la responsabilità della p.a., proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che la p.a., quale custode di detta strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c. deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (Cass. 22.4.1998, n. 4070; Cass. 20.11.1998, n. 11749; Cass. 21.5.1996, n.
4673).
2.2. Osserva questa Corte che, qualunque possa essere la risoluzione di questo contrasto, il danneggiato da un incidente stradale, che nelle fasi di merito abbia dedotto la responsabilità dell'ente proprietario della strada sotto il profilo della mancata eliminazione di una situazione di pericolo occulto (cd. insidia o trabocchetto) e quindi a norma dell'art. 2043 c.c., non può dedurre per la prima volta in sede di legittimità la questione della responsabilità dello stesso ente a norma dell'art. 2051 c.c. (danno da cosa in custodia), giacché questo articolo postula che sia stato prospettato al giudice di merito, in fatto, almeno il potere di custodia del convenuto sulla cosa che ha cagionato il danno e che il convenuto sia stato messo in grado nelle fasi di merito di provare l'esistenza del caso fortuito, valutazione che egualmente compete al giudice di merito (Cass. 18.9.1986, n. 5677; Cass. 22.1.1979, n. 490). Pertanto se la questione nelle fasi di merito è stata sempre prospettata dalle parti a norma dell'art. 2043 c.c. ed in questi termini è stata decisa dal giudice di merito, non può essere prospettata o esaminata sotto il diverso profilo della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. nella fase di legittimità, perché costituente questione nuova.
Poiché nella fattispecie, appunto sia le parti sia i giudici di merito hanno sempre trattato ed esaminato la fattispecie in esame quale domanda di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., ponendosi il problema se la buca in questione costituisse o meno insidia stradale, negli stessi termini essa deve essere esaminata da questa Corte, essendo irrilevante quale possa essere la soluzione del suddetto contrasto di giurisprudenza.
Solo con il ricorso per cassazione l'attore ricorrente introduce un'ipotesi di responsabilità della p.a., quale custode della strada, per il danno subito a norma dell'art. 2051 c.c., ma, come detto, sotto questo profilo il motivo di ricorso, è inammissibile.
3.1. Ne consegue che va esaminata solo quella parte di ricorso con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., essendo invece la censura relativa alla violazione dell'art. 2051 c.c., inammissibile.
Ai sensi di detta norma, esattamente la corte di merito osserva che la semplice presenza, in una via soggetta al pubblico transito, di irregolarità del manto stradale, che impongono l'adozione di particolari cautele agli utenti, non è certamente sufficiente a costituire l'ente proprietario della strada responsabile del danno sofferto dagli utenti, che nel transitare per detta strada non abbiano adeguato la propria condotta alle cautele ed alla prudenza rese necessarie dalle caratteristiche proprie della strada stessa. Non sussiste, infatti, un diritto soggettivo del privato alla conservazione del sistema viario pubblico in determinate condizioni di transitabilità e di manutenzione, essendo la manutenzione e riparazione delle strade rimesse alla discrezionalità della pubblica amministrazione, la cui autonomia è limitata soltanto da eventuali specifiche disposizioni di legge e dalla clausola generale del neminem laedere, - prevista dall'art. - 2043 c.c., che impone all'amministrazione medesima, per quanto, riguarda la costruzione e manutenzione delle strade, di tenerle aperte al pubblico transito, in condizioni tali che non derivi per gli utenti, una situazione diversa dall'apparenza, costituente pericolo occulto (Cass. 28.7.1997, n. 7062; Cass. 19.6.1997, n. 5482).
3.2. In altri termini, e nell'ottica della responsabilità della p.a., proprietaria della strada, ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché sia ravvisabile detta responsabilità, è necessario che sussista l'insidia stradale (o trabocchetto), che deve presentare l'elemento oggettivo della non visibilità e quello soggettivo della non prevedibilità.
Poiché si versa nell'ipotesi di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., la prova dell'insidia stradale (in cui si substanzia il fatto illecito della p.a.) e quindi di entrambe le caratteristiche della stessa (soggettiva ed oggettiva), deve essere fornita dal danneggiato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente.
La sentenza impugnata che si è ispirata ai suddetti principi di diritto, non ha quindi violato ne' erroneamente applicato l'art. 2043 c.c.. 4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c... Ritiene il ricorrente che la corte di merito non ha valutato esattamente le risultanze istruttorie, in quanto da esse emergeva che sussistevano entrambi i requisiti della non visibilità e della non prevedibilità dell'insidia stradale, tenuto conto che l'avvallamento interessava solo una semicarreggiata;
che lo stesso era posto al termine di una curva destrorsa;
che esso non era presegnalato;
che sul marciapiedi era situato un cavalletto, che rafforzava l'affidamento del conducente sulla transitabilità della strada. Osserva poi il ricorrente che erroneamente la corte di appello ha ritenuto che si trattasse di una curva a cielo aperto, mentre questo non risulta da alcuna prova o documentazione processuale.
5. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e vada rigettato osserva preliminarmente questa Corte che i vizi di contraddittoria ed insufficiente motivazione in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove è eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché a norma dell'art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti. Nè il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto dei documenti e di alcune deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze di desume, per implicito, dagli argomenti addotti a sostegno della decisione, (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384). Nella fattispecie non sussiste il lamentato vizio motivazionale nei termini rilevabili in questa sede di sindacato di legittimità. Infatti la sentenza impugnata ha ricostruito la situazione dei luoghi sulla base di quanto dichiarato dal teste Bazzani, addotto dallo stesso danneggiato, ed ha ritenuto che dalla deposizione dello stesso emergeva che l'anomalia stradale consisteva in un esteso avvallamento di consistente profondità, interessante l'intera semicarreggiata, per cui risultava ben visibile.
Riteneva, inoltre, la corte che appariva indiscutibile la concreta prevedibilità dell'anomalia con la normale diligenza, considerate le ottime condizioni di visibilità, trattandosi di una mattinata estiva e dell'inesistenza di limiti di visuale, in quanto, pur essendo l'anomalia in un tratto, lievemente curvilineo, era a visuale completamente aperta.
Le censure in merito del ricorrente, si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuali, che non possono trovare ingresso in questa sede.
6. Quanto alla censura che la corte di merito avrebbe ritenuto che nella fattispecie si trattava di curva a cielo aperto, mentre ciò non risultava da alcuna prova o documentazione processuale, essa, risolvendosi in una censura di travisamento del fatto è inammissibile in questa sede.
Infatti, va rilevato che il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996, n. 4018). Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2001