Sentenza 7 luglio 2015
Massime • 1
Nel procedimento di applicazione di misure di prevenzione personali, la competenza territoriale, per decidere sulla richiesta presentata nei confronti di un soggetto la cui pericolosità non sia riferibile ad un contesto associativo criminale, si determina avendo riguardo al luogo nel quale, sulla base degli elementi di fatto prospettati dall'autorità proponente, la pericolosità sociale attuale si manifesti con carattere di continuità in rapporto con l'ambiente locale, non assumendo rilievo decisivo a tal fine la collocazione spaziale della condotta di maggiore gravità. (In applicazione del principio la Suprema Corte, dirimendo un conflitto negativo di competenza, ha attribuito la cognizione del procedimento al Tribunale del luogo ove il proposto, con continuità, risiedeva e nel quale aveva posto in essere reati, sebbene se lo stesso avesse, occasionalmente, commesso una rapina in altro ambito territoriale).
Commentario • 1
- 1. Assolto nel penale, ammissibile miura di prevenzione? (Cass. 11846/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2015, n. 45380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45380 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2015 |
Testo completo
45 38 0/ 15 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA MARIA CRISTINA SIOTTODott. N. 1967/2015 - Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO Rel. Consigliere - N. 11050/2015REGISTRO GENERALE Dott. LUCIA LA POSTA } - Consigliere - Dott. FILIPPO CASA - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIB. BOLOGNA nei confronti di: TRIB. CALTANISSETTA con l'ordinanza n. 11/2014 TRIBUNALE di BOLOGNA, del 19/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. R. CORASANTI che he chiesto didieron le comferenze del TRIBUNALE di CALTANISSETTA А Udit i difensor Avv RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 5.3.2014 il Tribunale di Caltanissetta dichiarava la propria incompetenza in favore dell'autorità giudiziaria di Bologna >>, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Bologna, in ordine alla proposta avanzata il 21.1.2014 dal Questore di Caltanissetta con la quale si chiedeva l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nei confronti di TO La RO, nato a [...] ed ivi residente, ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011. Premessi i principi di diritto in ordine alla determinazione della competenza in materia di applicazione delle misure di prevenzione, il predetto tribunale riteneva che, nella specie, alla stregua di quanto prospettato dall'autorità proponente, le manifestazioni maggiormente significative della pericolosità sociale del proposto si collocano nel territorio di competenza della Corte di appello di Bologna, avuto riguardo, in particolare, alla commissione di una rapina nell'aprile 2009 e di due reati di furto tentato nel 2009 e nel 2011, mentre le uniche condotte poste in essere nella provincia nissena sono rappresentate da un tentato furto del 1999 e dal furto avvenuto nel giugno 2013 per il quale il La RO è stato tratto in arresto.
2. A seguito della trasmissione del suddetto tribunale, il Procuratore della repubblica di Bologna in data 26.5.2014, avanzava la proposta di applicazione della misura di prevenzione nei confronti del La RO al Tribunale di Bologna che, con ordinanza del 19.11.2014, sollevava il conflitto negativo di competenza disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 28 e ss. cod. proc. pen.. Premesso che nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale del proposto nel luogo in cui al momento della proposta si manifesti la pericolosità, il tribunale rilevava che, nella specie, la pericolosità sociale del La RO si è manifestata in epoca recente e, comunque, al momento della proposta nel territorio in cui lo stesso risiede ed effettivamente dimora (Niscemi) a far data dal dicembre 2012, quando il Questore di Bologna ha emesso nei suoi : confronti il provvedimento di foglio di via obbligatorio. In specie, nel marzo 2013 è stato tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, nonché, nel giugno 2013 per il reato di furto in concorso con soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. 2 t CONSIDERATO IN DIRITTO Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
1. E' principio consolidato quello secondo il quale la dimora>> della persona nei cui confronti è avanzata la proposta non va intesa con riferimento alle risultanze anagrafiche ma al luogo in cui ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità, tenuto conto delle finalità proprie della misura di prevenzione personale, applicata sulla base di un giudizio positivo ed attuale di pericolosità sociale del soggetto in rapporto con l'ambiente nel quale è inserito e dal quale trova stimolo, incoraggiamento, occasione o dal quale, comunque, la sua attività illegale è favorita. Il concetto di dimora, quindi, oltre ad avere un contenuto temporale e spaziale apprezzabile - anche se non di stabilità ed abitualità deve necessariamente implicare la - sussistenza di un operante rapporto con l'ambiente locale, che non sia ne' provvisorio ne' occasionale ed abbia, quindi, un carattere di continuità, anche se limitato nel tempo. Posto che nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si determina con riferimento alla dimora del proposto, essa va individuata, secondo il suddetto concetto di dimora, con riferimento allo spazio geografico-ambientale in cui il soggetto manifesta i suoi comportamenti socialmente pericolosi, al contesto territoriale al quale la pericolosità è legata e nel quale trova alimento e potenziamento, anche se tale luogo sia diverso da quello di dimora abituale. Tali principi sono stati affermati e ribaditi da questa Corte sia con riferimento alla individuazione dell'autorità competente per la proposta di applicazione della misura di prevenzione, sia avuto riguardo alla competenza territoriale del tribunale chiamato a decidere sulla proposta (Sez. U, n. 18, 03/07/1996, Simonelli, rv. 205259; Sez. 1, n. 3837, 26/05/2000, Mincuzzi, rv. 216289; Sez. 6, n. 21710, 14/04/2003, Buonanno, rv. 225687; Sez. 5, n. 19067, 31/03/2010, Gagliano, rv. 247504). In caso, quindi, di valutazione della pericolosità manifestata, se non esclusivamente almeno prevalentemente, attraverso la partecipazione ad un sodalizio criminale è stato affermato che la identificazione della nozione di dimora deve essere correlata ai tratti identificativi del sodalizio criminoso di riferimento e non può che condurre a ritenere prevalente (per tutti i soggetti indiziati di appartenenza al sodalizio) il criterio della localizzazione del gruppo associativo di riferimento, facente capo ad un unico centro organizzativo e decisionale, luogo nel quale si radica la competenza, indipendentemente dalla 3 esistenza di ramificazioni o derivazioni della stessa associazione (Sez. 1, n. 51076 del 04/04/2014, Rustico, rv. 261601). Nell'ipotesi in cui la pericolosità sociale del soggetto proposto deve essere valutata in relazione ad una pluralità di condotte non riferibili ad un contesto associativo criminale, ma poste in essere in luoghi diversi, per la determinazione della competenza territoriale si dovrà tenere conto certamente dell'eventuale maggiore spessore e rilevanza di alcune condotte (Sez. 6, n. 21710 del 14/04/2003, Buonanno, rv. 225687), ma pur sempre al fine di individuare un rapporto con l'ambiente locale, che non sia ne' provvisorio ne' occasionale ed abbia, quindi, un carattere di continuità con riferimento alla prospettata valutazione della attuale pericolosità sociale del proposto. In ragione, quindi, dei presupposti e delle finalità dell'applicazione della misura di prevenzione personale, ai fini della individuazione della competenza territoriale si deve avere riguardo al luogo nel quale, sulla base degli elementi di fatto prospettati dall'autorità proponente, la pericolosità sociale attuale si manifesti con carattere di continuità in rapporto con l'ambiente locale. Né, evidentemente, alla luce dei principi generali della competenza territoriale possono avere rilevo eventuali modificazioni intervenute successivamente alla proposta di applicazione della misura.
2. All'applicazione dei suddetti principi consegue che deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Caltanissetta a decidere sulla proposta avanzata, il 21.1.2014, dal Questore di Caltanissetta per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nei confronti di TO La RO. Dalla proposta del questore, infatti, si rileva che la valutazione della pericolosità sociale del La RO veniva prospettata come attualmente e stabilmente manifestata in Niscemi e fondata su elementi di fatto riconducibili - secondo l'autorità proponente alla complessiva attuale condotta di vita del predetto, non soltanto alla commissione di reati. Del resto, se non si ritenesse tale il luogo di manifestazione della pericolosità del La RO ne deriverebbe, evidentemente, la incompetenza della stessa autorità proponente che nel procedimento di prevenzione determina la inammissibilità della proposta di applicazione della misura di prevenzione. Per la peculiarità del procedimento di prevenzione e del potere di iniziativa dell'autorità proponente, infatti, il pubblico ministero territorialmente competente è stato individuato in termini funzionali e inderogabili e la sua incompetenza determina l'inammissibilità della proposta per carenza di legittimazione, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento di prevenzione (Sez.U. n.5, 20/06/1990, Corica, rv. 185283; Sez. 1, n. 49994, 27/11/2009, t Gioia, rv. 245973). L'incompetenza del questore rende l'atto amministrativo della proposta illegittimo con conseguente disapplicazione da parte dell'autorità giudiziaria che, quindi, deve dichiararla inammissibile senza poterla trasmettere all'autorità ritenuta competente.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Caltanissetta cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, il 7 luglio 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Cristina Siotto Lucia La Posta кар DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 NOV 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA