Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2000, n. 9638
CASS
Sentenza 2 marzo 2000

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In tema di nesso di causalità ed in presenza di due soggetti obbligati al medesimo comportamento, l'omissione del secondo non vale ad escludere la rilevanza causale della precedente omissione laddove non sia ravvisabile nel comportamento successivo una eccezionalità atta ad interrompere la concatenazione causale. (Fattispecie in cui è stato escluso che la mancata osservanza da parte dell'infermiere per ultimo subentrato dell'ordine impartito dal medico di chiamare un altro medico interrompesse il nesso di causalità relativamente al comportamento dell'infermiere del turno precedente che parimenti non aveva eseguito l'ordine in questione).

In tema di responsabilità medica, il medico del pronto soccorso, occupato a prestare la propria opera per un paziente, non è tenuto ad occuparsi anche di un altro paziente sopraggiunto che necessiti di assistenza e cura rinviabili, ma può chiedere che ad occuparsene sia un collega presente e non altrettanto impegnato. Sotto un tal profilo, una volta che egli abbia impartito, in termini inequivoci, al personale infermieristico, l'ordine di chiamare l'altro medico, può fare legittimo affidamento sull'esecuzione di tale ordine, a meno che particolari contingenze temporali in cui l'ordine venga impartito (ad es. un fine turno degli infermieri) e prassi ad esse connesse (quale quella di trasferire l'ordine ai subentranti),dal medico conosciute, impongano il controllo sull'esecuzione dell'ordine dato.

Gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, sono tutti ex lege portatori di una posizione di garanzia, espressione dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex artt. 2 e 32 Cost., nei confronti dei pazienti, la cui salute devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l'integrità; l' obbligo di protezione perdura per l'intero tempo del turno di lavoro e, laddove si tratti di un compito facilmente eseguibile nel giro di pochi secondi, non è delegabile ad altri. (Fattispecie in cui è stato escluso che fosse giustificato il comportamento di un infermiere che, in prossimità della fine del turno di lavoro, delegava un collega per eseguire l'ordine impartitogli da un medico di chiamare un altro medico, ordine facilmente e rapidamente eseguibile attraverso un citofono).

In tema di responsabilità medica, una volta accertato che il paziente, se tempestivamente e debitamente curato avrebbe avuto un alto grado di probabilità di salvezza, sono irrilevanti le ragioni per le quali il ricovero si è reso necessario e non può essere riconosciuto il concorso di colpa del paziente in qualunque modo egli si sia procurato le lesioni riportate. (Fattispecie relativa a soggetto ricoverato in ospedale per essere saltato giù da un treno in corsa).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2000, n. 9638
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9638
Data del deposito : 2 marzo 2000

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