Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 16 07 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto S ZONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 8725/00 Cron.3704. Dott. NC COLARUSSO Consigliere Rep. 522 Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO 1 Consigliere Ud.17/10/02 Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COND VINCENTI MARERI VIA GARIBALDI 264 RIETI, in persona dell'Amm.re p.t. Rag. FRANCESCHINI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 190, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA GRAZIANI, dall'avvocato PAOLO BERNARDINETTI, giustadifeso delega in atti;
ricorrente ->
contro
ID IA, quale erede del marito TO NG, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA, 2002 che la difende, giusta delega in atti;
1342 -1- - controricorrente nonchè
contro
AC VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 43, presso 10 studio dell'avvocato FABIO MAGNONI, difeso dall'avvocato CESARE CHIARINELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 395/99 del Tribunale di RIETI, depositata il 22/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito 1'Avvocato PAOLO BERNARDINETTI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato CESARE CHIARINELLI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore: Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto. -2- A MI TI RE c/ ON RG 8725/00 -1- Oggetto: pagamento somma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 6.4.90, il MI TI Mare- ri, in Rieti alla Via Garibaldi n. 264, conveniva CE zo ON innanzi al locale pretore onde ottenerne la condanna al pagamento della somma di 1.463.000 per pre- gresse mensilità di canone locatizio dovute in ragione dell'effettuato parcheggio d'un veicolo su suolo condomi- niale. Costituendosi, lo ON contestava l'avversa do- manda assumendo d'aver esercitato il parcheggio in forza di contratto di locazione in essere non con il MI ma con il condomino IA AN, nei confronti del quale chiedeva d'essere autorizzato alla chiamata in cau- sa. Il AN, chiamato, a sua volta si costituiva con- testando la domanda. Con sentenza 23.12.97, l'adito pretore rigettava la pretesa attorea ritenendo non provata l'esistenza d'un rapporto contrattuale e non esercitate le azioni extra- contrattuali ex att. 2043 e/o 2041 CC. Avverso tale decisione il MI proponeva gra- vame cui resistevano lo ON e LU GU, costei nella qualità d'erede del AN nel frattempo deceduto. A MI TI RE c/ ON RG 8725/00 -2- Con sentenza 22.10.99, il tribunale di Rieti ri- tenuto che, in difetto d'un contratto di locazione pur non necessario ad substantiam, la prova di rapporto siffatto non potesse essere desunta dalle circostanze favorevoli al MI attore risultanti dalle risposte all'inter- rogatorio formale rese dall'amministratore del MI stesso;
che la deposizione del teste ER non costituisse prova sufficiente in difetto di riscontri esterni obiettivi;
che questi non potessero trarsi dalla lettera 4.9.89 dello ON;
che non potesse trovare ingresso un'azione risarcitoria, in quanto l'azione pro- mossa con l'atto di citazione in primo grado e ribadita nelle conclusioni prese in quella sede aveva avuto natura esclusivamente contrattuale ed in quanto le controparti avevano rifiutato il contraddittorio su domande nuove;
che l'azione d'indebito promossa in appello non potesse trovare accoglimento, stante il carattere residuale della stessa ostativo alla sua proposizione ove la pertinente azione contrattuale sia stata esperita e respinta nel me- rito - rigettava l'appello. Avverso tale decisione il MI proponeva ri- corso per cassazione con quattro motivi. Resistevano, con distinti controricorsi, NC ON e LU GU. MI TI RE c/ ON RG 8725/00 -3- MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2734 CC e vi- zio di motivazione - si duole che il tribunale abbia er- roneamente ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dal proprio legale rappresentante in sede d'interrogato- rio formale, aggiuntive e giovevoli alle sue tesi in or- dine alla sussistenza d'un rapporto contrattuale con lo ON, nonostante le controparti non avessero formula- to sulle stesse alcuna contestazione;
che, inoltre, non abbia adeguatamente valutato varie risultanze istruttorie ad esso favorevoli. Il motivo non merita accoglimento sotto alcuno dei prospettati profili. Il ricorrente si limita, infatti, a dedurre che, nel corso del reso interrogatorio, l'amministratore ebbe a dichiarare che lo ON gli aveva chiesto due posti nel parcheggio e ch'egli ne aveva accolta la richiesta consegnandogli il telecomando del cancello d'accesso al parcheggio, il che nulla prova circa la rilevanza di det- ta dichiarazione ai fini dell'applicabilità dell'invocato art. 2734 CC. La norma de qua, infatti, attribuisce rilevanza pro- batoria, in favore della parte chiamata a rispondere all' interrogatorio formale, non a qualsiasi dichiarazione, MI TI RE c/ ON RG 8725/00 4 giovevole alle proprie tesi e non contestata dalla con- troparte, che quella renda nel corso dell'assunzione, ma alle sole dichiarazioni, non contestate dalla contropar- te, concernenti fatti o circostanze tendenti ad infirmare l'efficacia od a modificare od estinguere gli effetti del fatto, a dette tesi sfavorevole o comunque giovevole a quelle della controparte, confessato nel rispondere alle domande rivoltele secondo i capitoli ammessi;
in altri termini, il principio della cosiddetta inscindibilità della confessione, affermato nella norma de qua, comporta l'attribuzione di valore probatorio alle sole dichiara- zioni, non contestate dalla controparte, con le quali la parte, nel rispondere all'interrogatorio deferitole, dopo aver ammesso la verità di determinate circostanze a sé sfavorevoli o comunque giovevoli alla controparte dedotte nel capitolato, alleghi altre circostanze idonee ad eli- dere quelle implicazioni giuridiche delle prime che la controparte intendeva dimostrare con l'espletamento del mezzo. Pertanto, onde poter dimostrare una violazione da parte del giudice del merito del surrichiamato principio, il ricorrente per cassazione non può limitarsi ad affer- mare che l'interrogato abbia reso determinate dichiara- zioni aggiuntive e che, sol per questo e per la mancanza di contestazioni della controparte al riguardo, il detto MI TI RE c/ ON RG 8725/00 giudice avrebbe dovuto attribuire a tali dichiarazioni valore probatorio, ma deve allegare e dimostrare quali fossero state le dichiarazioni di contenuto confessorio rese dall'interrogato in risposta a determinati capitoli dell'interpello ed in qual modo le dichiarazioni aggiun- tive fossero state idonee ad elidere le conseguenze giu- ridiche delle rese dichiarazioni di contenuto confesso- rio. Nella specie, dunque, non rileva affatto, in questa sede, che l'amministratore del condominio abbia rese le dichiarazioni di cui al motivo, dal momento che non è al- legato il contenuto integrale delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio né è dimostrato il nesso, richiesto dal principio sopra richiamato, tra le dette dichiarazioni ed altre dichiarazioni di contenuto confes- sorio. Né, per il principio d'autosufficienza del ricorso, tale carenza può essere supplita da inammissibili richia- mi per relationem agli atti della fase di merito, considera- zione che introduce le ragioni per le quali va disattesa anche la seconda delle censure svolte con il motivo in esame. Per costante insegnamento di questa Corte, il moti- vo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex MI TI RE c/ ON RG 8725/00 -6-A art. 360 n. 5 CPC dev'essere inteso a far valere, a pena d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomenta- zioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per as- soluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insa- nabile contrasto tra gli stessi;
non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzio- ne dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagan- te coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convin- cimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter for- mativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della diversamente, il motivo di ricorso pernorma in esame;
cassazione si risolverebbe 1 com'è, appunto, per quello del quale trattasi in un'inammissibile istanza di revi- sione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. MI TI RE c/ ON RG 8725/00 -7- Né, com'è del pari da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omes- se l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie - da un esa- me logico e coerente non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie ma di quelle tra esse che siano state ritenute di per sé sole idonee e suffi- cienti a giustificarlo;
in altri termini, perché sia ri- spettata la prescrizione desumibile dal combinato dispo- sto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di forni- re una motivazione logica ed adeguata dell'adottata deci- sione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Devesi, inoltre, considerare come, allorchè sia de- nunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l'incongruità e/o l'insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per MI TI RE c/ ON RG 8725/00 -8- asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, sia necessario, in ottemperanza al principio dell'autosufficienza del ricorso posto al fine di consen- tire al giudice di legittimità il controllo, tra l'altro, anche sulla decisività degli elementi di giudizio assun- tivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle risultanze istruttorie alle quali fà riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica ma esauriente esposi- zione ed, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ri- corso, non essendo idonei all'uopo il semplice richiamo agli elementi di giudizio acquisiti nella fase di merito la prospettazione del valore probatorio di essi quale e inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute ri- levanti ai fini dell'adottata decisione e, tanto meno, inammissibili richiami per relationem agli atti della prece- dente fase del giudizio. Nella specie, il motivo, già non inteso a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpreta- zione degli accertamenti in fatto, estranea alle valuta- zioni rimesse al giudice della legittimità e per ciò solo inammissibile, neppure risulta adeguatamente specifico in MI TI RE c/ lacoboni RG 8725/00 -9-A ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunzia l'erronea od insufficiente valutazione, e tale inottempe- ranza al principio d'autosufficienza del ricorso per cas- sazione ne è ulteriore motivo d'inammissibilità. Dall'esame di quanto dedotto non è dato, infatti, desumere non solo l'effettiva rilevanza delle prove do- cumentali e testimoniali alle quali parte ricorrente ha fatto riferimento giacché il materiale probatorio ac- quisito in fase di merito è indicato genericamente e/o solo parte di esso appare preso in considerazione ma neppure l'esatto significato delle stesse giacché non - ne è riportato l'integrale contenuto bensì una frammenta- ria ricostruzione, basata sull'estrapolazione di talune componenti o sulla prospettazione per riassunto del loro significato quale da parte ricorrente soggettivamente in- cosicché, avulse dal loro contesto e dal complesso teso - delle emergenze istruttorie e collegate con altri singoli elementi del pari riassunti od estrapolati, vengono uti- lizzate al fine d'estrarne significati verosimilmente fa- vorevoli alle tesi sostenute dalla parte stessa, ma non risultano, all'evidenza, suscettibili d'adeguato riscon- tro e, quindi, costituiscono elementi di giudizio inido- nei a fornire qualsivoglia supporto al controllo di que- sta Corte sulla decisività d'un eventuale loro riesame ai MI TI RE c/ ON RG 8725/00 -10- fini d'una soluzione dei punti salienti in controversia difforme da quella adottata dal giudice a quo. Non senza tenere, comunque, nel debito conto che la motivazione fornita dal detto giudice all'assunta deci- sione risulta logica ed adeguata, basata com'è su consi- derazioni esaurienti in ordine all'oggettivo valore pro- batorio attribuibile a quelli, tra i vari elementi di giudizio desumibili dagli atti, ritenuti idonei e suffi- cienti a giustificare la decisione e questa risultando coerente e consequenziale alla razionale valutazione di essi;
un giudizio, dunque, operato nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del qua- le, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotiz- zabili in forza dell'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opi- nione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a deter- minare le conseguenze previste dalla norma stessa. Con il secondo motivo il ricorrente - denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 CC non- ché vizio di motivazione - si duole che il tribunale non abbia ravvisato nella proposta azione, valendosi del suo potere di qualificarne il contenuto, una domanda intesa al risarcimento del danno. Il motivo non merita accoglimento. Nell'esercizio del potere d'interpretazione e qua- lificazione della domanda, il giudice del merito, che non MI TI RE c/ ON RG 8725/00-11- è in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere, ma anche il dovere, d'accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta de- sumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma an- che dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni for- mulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto, ciò con il solo li- mite di rispettare il principio della corrispondenza del- la pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta. Tale ampio potere, attribuito al giudice onde possa valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complesso del comportamento processuale della stessa, estinsecandosi in valutazioni essenzialmente discreziona- li sul merito della controversia, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, salvo ove il suo eser- cizio abbia dato luogo a violazione dei suddetti limiti ovvero risulti insufficientemente od illogicamente moti- vato ed, in tal caso, l'assunta erronea qualificazione della domanda va dedotta sotto l'uno o l'altro, od en- trambi, di tali profili d'illegittimità. Nel motivo in esame, per contro, nel quale una que- stione di natura essenzialmente processuale viene dedotta con riferimento all'assunta violazione di norme di dirit- MI TI RE c/ ON RG 8725/00 -12-A to sostanziale, non si sostiene affatto che il tribunale sia incorso in alcuno dei suindicati errori, che dovevano essere denunziati ex art. 360 n. 4 CPC con riferimento ad un'eventuale violazione dell'art. 112 CPC, né si dimostra che sul punto il tribunale stesso abbia reso una motiva- zione insufficiente od altrimenti viziata. In altri termini, il ricorrente svolge inconferenti argomentazioni dolendosi che il tribunale non abbia rav- visato nell'atto introduttivo del giudizio, con il quale era stata proposta un'azione contrattuale, anche od in alternativa una domanda intesa ad ottenere il risarcimen- to ex art. 2043 CC d'un danno assuntivamente cagionato (non è dato ben comprendere) o dall'inadempimento al de- dotto contratto o dall'esercizio di fatto delle facoltà che il contratto avrebbe attribuite;
ciò laddove avrebbe dovuto, invece, dedurre e dimostrare che con l'atto in- troduttivo, l'erroneità della cui interpretazione doveva sostenere ex art. 360 n. 3 CPC con riferimento ai canoni legali ex artt. 1362 ss. CC, quella pretesa domanda era stata specificamente proposta o, quanto meno, era inequi- vocabilmente desumibile dalla formulazione dell'atto stesso, e che entrambi i giudici del merito, nell'inter- pretarlo ravvisandovi una diversa domanda, questa avevano palesemente sostituito d'ufficio a quella formalmente proposta ovvero avevano omesso di giustificare adeguata- MI TI RE c/ ON RG 8725/00 -13- mente od avevano giustificato erroneamente la valutazione effettuata. Il che, come già evidenziato, non ha fatto, ma, può soggiungersi per sola considerazione ad abundantiam, se an- che avessero fatto, così consentendo a questa Corte l'e- same degli atti per essere stato dedotto un error in proceden- do, non avrebbe sortito diverso effetto, dal momento che l'atto introduttivo 6.4.90, in difetto di qualsiasi for- male od anche solo implicito riferimento alla diversa vo- lontà d'agire per ottenere un risarcimento del danno e stanti la causa petendi ed il petitum quali prospettati, non altrimenti poteva essere interpretato se non come inteso a far valere un assunto contratto di locazione, interpre- tazione correttamente effettuata, dunque, dal giudice del merito il quale, se mai, proprio ove avesse ritenuto pro- posta un'azione risarcitoria in luogo della contrattuale, unica risultante dall'atto di citazione, sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 CPC. Con il terzo motivo il ricorrente denunziando vi- - si duole che il tribunale abbia ri- zio di motivazione tenuto inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta in sede di precisazione delle conclusioni per avere le controparti, ed in particolare il terzo chiama- to, rifiutato il contraddittorio su domande nuove, mentre MI TI RE c/ ON RG 8725/00 -14-/ le controparti tale rifiuto mai avevano tempestivamente opposto. Il motivo non merita accoglimento. La novità della domanda risarcitoria rispetto a quella contrattuale originariamente proposta risulta evi- dente, attesa la diversità della causa petendi e del petitum posti a base della stessa che introduce, dunque, un tema d'indagine del tutto differente, onde il giudice del me- rito correttamente ne ha rilevata l'inammissibilità in relazione agli artt. 183 e 184 CPC (quali applicabili ai giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore al 30.4.95 della novella 26.11.90 n. 353) non essendovi stata accetta- zione del contraddittorio ad opera della controparte che, in tal senso, non s'era in alcun modo espressa, anche perché, se vuolsi, le ragioni di tale domanda non erano state in alcun modo sviluppate ed avverso di essa non sa- rebbe stata, quindi, possibile alcuna motivata difesa. Secondo il più recente e prevalente indirizzo di questa Corte, infatti, la questione non si pone in termi- ni di espresso rifiuto del contraddittorio sulla domanda nuova ma di espressa accettazione di esso, e questa non può ravvisarsi nella mera inerzia o nel semplice silenzio della controparte a fronte della proposizione della nuova domanda ma solo può essere ravvisata in presenza d'una manifestazione esplicita di volontà in tal senso ovvero MI TI RE c/ ON RG 8725/00 -15- d'un comportamento concludente dal quale desumere inequi- vocabilmente volontà siffatta (e pluribus Cass. 13.3.00 n. 2805, 9.8.99 n. 8531, 16.11.98 n. 11508, 8.4.98 n. 3635, 2.5.97 n. 3813, SSUU 22.5.96 n. 4712); tali circostanze rivelatrici dell'intervenuta accettazione del contraddit- torio il ricorrente non allega e, tanto meno, dimostra che si siano verificate. -Con il quarto motivo il ricorrente denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 CC e vi- zio di motivazione si duole che il tribunale abbia er- roneamente ritenuto non proponibile in appello l'azione d'indebito arricchimento. Il motivo non merita accoglimento. Il principio giurisprudenziale invocato dal ricor- rente, per cui la domanda d'arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello pur- ché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado, non è riportato nella sua interezza, giacché la stessa giurisprudenza precisa come non debbano mutare il petitum e la causa petendi, epper- tanto tale principio non possa trovare applicazione lad- dove la domanda d'indennizzo per arricchimento senza cau- sa sia proposta in appello per la prima volta dopo che in primo grado sia stata proposta una domanda d'adempimento contrattuale, come nella specie;
in tal caso, infatti, la MI TI RE c/ ON RG 8725/00 -16-嘛 domanda d'innennizzo integra, rispetto a quella d'adempi- mento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova, come tale inammissibile se proposta nel corso del giudizio di primo grado a norma dell'art. 184 CPC in di- fetto d'accettazione del contraddittorio ed inammissibile tout court in secondo grado a norma dell'art. 345 CPC se proposta per la prima volta con l'atto di appello, in quanto dette domande non sono intercambiabili e non CO- stituiscono articolazioni d'un'unica matrice, riguardando entrambe diritti cosiddetti eterodeterminati (per l'indi- viduazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente fra loro ed identificano due distinte unità) e l'attore, sostituendo la prima alla seconda, non solo chiede un be- ne giuridico diverso (l'indennizzo anziché il corrispet- tivo pattuito) così mutando l'originario petitum, ma 30- prattutto introduce nel processo gli elementi costitutivi d'una diversa situazione giuridica (il proprio impoveri- mento e l'altrui locupletazione), che erano privi di ri- lievo, invece, nel rapporto contrattuale. La reiezione delle censure relative al mancato ac- coglimento delle domande assorbe la censura relativa alla mancata estensione delle domande stesse al terzo chiama- to;
non senza considerare che, comunque, il principio se- condo il quale, qualora il convenuto chiami in causa un MI TI RE c/ ON RG 8725/00 -17- terzo indicandolo come unico responsabile nei confronti dell'attore, la domanda s'estende automaticamente al ter- zo, non è applicabile nel caso, qual è quello di specie, della chiamata in garanzia, attesa l'autonomia sostanzia- le del rapporto confluito nel processo per effetto di detta chiamata. - denunziandoCon il quinto motivo il ricorrente omessa motivazione si duole che il tribunale non abbia trattato la sua richiesta di rivalutazione del credito. Il motivo resta, evidentemente, assorbito per la reiezione dei precedenti, così come giustamente la que- stione non era stata trattata dal giudice del meerito vi- sto che non aveva riconosciuto alcun credito della cui rivalutazione si dovesse discutere. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, differenziate per la difesa in udienza dell'uno e non dell'altra, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in E 689,50, dei quali E 600/00 per * MI TI RE c/ ON RG 8725/00 -18 onorari, in favore di ON ed E 587,45, dei quali E 500/00 in favore di GU. + Così deciso in Camera di Consiglio il 17.10.2002. Il Presidente Il cons. est. Alettiny Fundam IL CANCELLIERE MA Di UZ DEPOSITATA IN GANGELLERIA RI Di A FEB 21:03 Oggi, IL CANCELLIERE MA Di UZ Во обито CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta l'iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 11.26.03.13 aln 13/231013/2310 (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) IL FUNZIONARIOZIONARIO