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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4224/2018
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso Da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Angelo Amato
Email_1 contro
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Giuseppe Abruzzo
t Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 30.10.2018, parte ricorrente premettendo di prestare attività lavorativa con qualifica di operaio a tempo indeterminato con mansioni di salumiere, presso la società Maiora srl, ha dedotto che in data 23.02.17 ha iniziato un periodo di malattia, regolarmente comunicato tramite invio di apposito certificato, durato fino CP_ all'08.03.17; che in data 28.02.17 è stata effettuata, da parte dell' una visita medica di controllo domiciliare presso la propria abitazione e in tale occasione è stata riscontrata l'assenza presso il CP_ proprio domicilio;
che in seguito alla visita domiciliare ha comunicato ed inviato all' certificazione medica al fine di giustificare l'assenza dalla propria abitazione;
che con lettera del CP_ 06.04.17 l' le ha comunicato che l'assenza della stessa, presso il proprio domicilio, durante la visita medica di controllo, non era stata ritenuta giustificabile con conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia con successiva richiesta di restituzione dell'importo di €. 807,79.
Previa proposizione di ricorso amministrativo al Comitato Provinciale (rimasto privo di risposta), ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di “dichiarare nullo e/o annullare il provvedimento del CP_ 06.04.2017, notificata dall' alla ricorrente, con il quale si comunica che l'assenza a visita di controllo del 28.02.2017 non è stata ritenuta giustificabile e per l'effetto annullare la richiesta di restituzione della somma di €. 807,79 in quanto non dovuta”.
Si è costituito in giudizio , contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_2 particolare che la perdita del trattamento di malattia era conseguente all'assenza ingiustificata dalla visita domiciliare e che la motivazione addotta non era sufficiente per giustificare l'assenza, non sussistendo i requisiti della necessità ed indifferibilità.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per i motivi di seguito indicati.
Nel caso in esame la ricorrente rivendica l'indennità di malattia, corrisposta e successivamente disconosciuta dall' per essere stata assente, la lavoratrice, alla visita fiscale del 28.02.2017, con CP_2 conseguente richiesta di indebito della somma di € 807,79.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti da (v. copia scheda istruttoria ricorso) risulta CP_2 che nessun indebito è stato mai preteso con riferimento all'indennità di malattia che, tra l'altro, non risulta mai erogata.
L'importo di € 807,79, di cui alla missiva depositata in atti da parte ricorrente, integrerebbe un presunto indebito a titolo di indennità di disoccupazione e con riferimento a questa circostanza parte ricorrente non ha dedotto alcunché come era suo onere posto che sulla scorta dell'oramai consolidato orientamento della Suprema Corte, anche per l'indebito previdenziale, in cui è controverso il diritto a trattenere le prestazioni già ricevute, grava proprio sull'accipiens la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione percepita (cfr. Cass. 11.2.2016, n. 2739 così massimata: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”). Passando all'analisi della questione attinente alla circostanza se la rilevata assenza della ricorrente, al momento della cosiddetta 'visita fiscale', sia giustificata o meno, e conseguentemente se abbia titolo ad usufruire dell'indennità di malattia, occorre considerare che il lavoratore è obbligato ad essere presente nel proprio domicilio durante determinate fasce orarie di reperibilità nell'ambito delle quali possono aver corso i controlli.
L'assenza dal domicilio durante tali fasce è sanzionata con la perdita di ogni beneficio economico, con esclusione dei soli casi in cui l'assenza è stata determinata da un giustificato motivo, che deve essere allegato e provato in giudizio.
In relazione alla necessità di effettuazione di una visita medica, la prova del giustificato motivo deve riguardare non solo il dato fattuale di compimento della visita, ma anche la necessità, l'urgenza e l'indifferibilità di tale visita, vale a dire l'assoluta impossibilità di effettuarla in ore diverse da quelle di reperibilità [cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 4247/2004; Cass. Sez. Lav. 15446/2004), rilevandosi che, in altre pronunce, la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento dal proprio domicilio (cfr. Cass. Sez. Lav. 21621/2010)].
Va poi considerato che la Suprema Corte ha affermato il principio per cui: “L'obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l'allontanamento dall'abitazione indicata all'ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora tale comunicazione sia stata omessa
o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto, ma l'omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati” (così Cass. Sez. Lav. 3294/2016. In merito anche Cass. Sez. Lav.
19668/2019: “In materia di visite di controllo, l'allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio è giustificato solo ove tempestivamente comunicato agli organi di controllo o, in difetto, allorquando venga fornita la dimostrazione dell'indifferibilità del predetto allontanamento, avuto riguardo alla sussistenza di un obbligo di cooperazione in capo all'assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela”).
Nel caso in esame, la motivazione addotta dalla parte ricorrente per l'assenza al momento della visita è genericamente riferita a gravi dolori causati dal cedimento di una protesi dentaria e trova supporto unicamente in una certificazione medica in cui l'odontoiatra certifica che: “la sig.ra Parte_1
si è sottoposta a trattamenti odontoiatrici di urgenza” (v. certificato medico in atti di parte
[...] ricorrente). Ebbene, tale certificazione non offre alcun elemento di prova, neppure presuntivo, sull'indifferibilità dell'accesso allo studio dentistico perché non indica quale fosse l'urgenza manifestata dal paziente, né quale sia stata l'effettiva diagnosi, né quale terapia sia stata praticata. Attesa la genericità delle allegazioni e della prova in riferimento ai principi esposti, non superata dalla prescrizione medica del 28.1.2017 allegata dalla parte ricorrente, la domanda si mostra infondata e va rigettata.
Spese compensate a fronte dell'autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 22.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso Da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Angelo Amato
Email_1 contro
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Giuseppe Abruzzo
t Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 30.10.2018, parte ricorrente premettendo di prestare attività lavorativa con qualifica di operaio a tempo indeterminato con mansioni di salumiere, presso la società Maiora srl, ha dedotto che in data 23.02.17 ha iniziato un periodo di malattia, regolarmente comunicato tramite invio di apposito certificato, durato fino CP_ all'08.03.17; che in data 28.02.17 è stata effettuata, da parte dell' una visita medica di controllo domiciliare presso la propria abitazione e in tale occasione è stata riscontrata l'assenza presso il CP_ proprio domicilio;
che in seguito alla visita domiciliare ha comunicato ed inviato all' certificazione medica al fine di giustificare l'assenza dalla propria abitazione;
che con lettera del CP_ 06.04.17 l' le ha comunicato che l'assenza della stessa, presso il proprio domicilio, durante la visita medica di controllo, non era stata ritenuta giustificabile con conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia con successiva richiesta di restituzione dell'importo di €. 807,79.
Previa proposizione di ricorso amministrativo al Comitato Provinciale (rimasto privo di risposta), ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di “dichiarare nullo e/o annullare il provvedimento del CP_ 06.04.2017, notificata dall' alla ricorrente, con il quale si comunica che l'assenza a visita di controllo del 28.02.2017 non è stata ritenuta giustificabile e per l'effetto annullare la richiesta di restituzione della somma di €. 807,79 in quanto non dovuta”.
Si è costituito in giudizio , contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_2 particolare che la perdita del trattamento di malattia era conseguente all'assenza ingiustificata dalla visita domiciliare e che la motivazione addotta non era sufficiente per giustificare l'assenza, non sussistendo i requisiti della necessità ed indifferibilità.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per i motivi di seguito indicati.
Nel caso in esame la ricorrente rivendica l'indennità di malattia, corrisposta e successivamente disconosciuta dall' per essere stata assente, la lavoratrice, alla visita fiscale del 28.02.2017, con CP_2 conseguente richiesta di indebito della somma di € 807,79.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti da (v. copia scheda istruttoria ricorso) risulta CP_2 che nessun indebito è stato mai preteso con riferimento all'indennità di malattia che, tra l'altro, non risulta mai erogata.
L'importo di € 807,79, di cui alla missiva depositata in atti da parte ricorrente, integrerebbe un presunto indebito a titolo di indennità di disoccupazione e con riferimento a questa circostanza parte ricorrente non ha dedotto alcunché come era suo onere posto che sulla scorta dell'oramai consolidato orientamento della Suprema Corte, anche per l'indebito previdenziale, in cui è controverso il diritto a trattenere le prestazioni già ricevute, grava proprio sull'accipiens la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione percepita (cfr. Cass. 11.2.2016, n. 2739 così massimata: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”). Passando all'analisi della questione attinente alla circostanza se la rilevata assenza della ricorrente, al momento della cosiddetta 'visita fiscale', sia giustificata o meno, e conseguentemente se abbia titolo ad usufruire dell'indennità di malattia, occorre considerare che il lavoratore è obbligato ad essere presente nel proprio domicilio durante determinate fasce orarie di reperibilità nell'ambito delle quali possono aver corso i controlli.
L'assenza dal domicilio durante tali fasce è sanzionata con la perdita di ogni beneficio economico, con esclusione dei soli casi in cui l'assenza è stata determinata da un giustificato motivo, che deve essere allegato e provato in giudizio.
In relazione alla necessità di effettuazione di una visita medica, la prova del giustificato motivo deve riguardare non solo il dato fattuale di compimento della visita, ma anche la necessità, l'urgenza e l'indifferibilità di tale visita, vale a dire l'assoluta impossibilità di effettuarla in ore diverse da quelle di reperibilità [cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 4247/2004; Cass. Sez. Lav. 15446/2004), rilevandosi che, in altre pronunce, la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento dal proprio domicilio (cfr. Cass. Sez. Lav. 21621/2010)].
Va poi considerato che la Suprema Corte ha affermato il principio per cui: “L'obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l'allontanamento dall'abitazione indicata all'ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora tale comunicazione sia stata omessa
o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto, ma l'omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati” (così Cass. Sez. Lav. 3294/2016. In merito anche Cass. Sez. Lav.
19668/2019: “In materia di visite di controllo, l'allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio è giustificato solo ove tempestivamente comunicato agli organi di controllo o, in difetto, allorquando venga fornita la dimostrazione dell'indifferibilità del predetto allontanamento, avuto riguardo alla sussistenza di un obbligo di cooperazione in capo all'assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela”).
Nel caso in esame, la motivazione addotta dalla parte ricorrente per l'assenza al momento della visita è genericamente riferita a gravi dolori causati dal cedimento di una protesi dentaria e trova supporto unicamente in una certificazione medica in cui l'odontoiatra certifica che: “la sig.ra Parte_1
si è sottoposta a trattamenti odontoiatrici di urgenza” (v. certificato medico in atti di parte
[...] ricorrente). Ebbene, tale certificazione non offre alcun elemento di prova, neppure presuntivo, sull'indifferibilità dell'accesso allo studio dentistico perché non indica quale fosse l'urgenza manifestata dal paziente, né quale sia stata l'effettiva diagnosi, né quale terapia sia stata praticata. Attesa la genericità delle allegazioni e della prova in riferimento ai principi esposti, non superata dalla prescrizione medica del 28.1.2017 allegata dalla parte ricorrente, la domanda si mostra infondata e va rigettata.
Spese compensate a fronte dell'autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 22.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.