TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3922 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11838/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. sas Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'avv. Fabio Ray presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'avv. Fabio Ray presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in SC (MI) il 10 novembre 2017, Atto n.35, Parte I, Anno 2017, In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.10.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. a definizione degli assetti separativi et in regime di esenzione ex art. 19 della L. n. 74/1987, il Sig. si obbliga a trasferire alla Sig.ra la propria Parte_1 Parte_2 quota di comproprietà pari al 50% dell'immobile sito in Comune Di SC (MI), via Friuli 3: appartamento al piano rialzato, composto da due locali più servizi, con annessi vano di cantina al piano sotterraneo ed un vano di solaio al piano sottotetto, il tutto identificato e classato al catasto dei fabbricati con i seguenti dati: foglio 4, mappale 128, subalterno 2, Via Friuli n. 3, piano T-4-S1, scala U, categoria A/3, classe 3, vani 4,5, rendita catastale euro 336,99; Confini dell'appartamento: cortile comune, enti comuni, via Friuli e Via dei Platani;
confini della cantina: via dei Platani, proprietà di terzi, corridoio comune e proprietà di terzi;
confini del solaio: cortile comune, enti comuni, corridoio comune e solaio di proprietà di terzi. Quanto in oggetto è meglio individuato nella planimetria depositata al Catasto dei fabbricati in data 31 dicembre 1979 n. 21664.1/1979, n. MI0708864 di protocollo;
il tutto con la competente quota di comproprietà delle opere e parti comuni del Condominio, cui appartiene, come per legge e regolamento di condominio - il tutto come meglio individuato in atto di provenienza 18.03.13 a Notaio Dr. iscritto al CP_1 Persona_1
Collegio Notarile di Milano, N° 305.253 Rep. N° 53.937 Racc.; 2. Sempre a definizione degli assetti separativi et in regime di esenzione ex art. 19 della L. n. 74/1987 la Sig.ra si obbliga a trasferire al Sig. la Parte_2 Parte_1 propria quota di comproprietà pari al 50% delle seguenti unità immobiliari: in Comune di Ponzone (AL), frazione Caldasio n.84: fabbricato abitativo indipendente e suoi accessori, composto da: porzione abitativa e pertinenziali locali deposito in corpo staccato ai piani terreno e primo nonché, anch'essi in corpo staccato, altri locali deposito pertinenziali ai piani interrato e terreno;
con annessa corte e con adiacenti piccola porzione di area e terreni agricoli accessori ma non utilizzati ai fini agricoli in quanto anch'essi pertinenziali al fabbricato e come tali qui espressamente anch'essi costituiti in vincolo accessorio - il tutto come meglio individuato in atto di provenienza 03.12.19 a Ministro del Notaio Dr. iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Persona_2
Alessandria, Acqui Terme e Tortona, N° 172.703 Rep. N° 25.560 Racc.;
3. Sempre a definizione degli assetti separativi et in regime di esenzione ex art. 19 della L. n. 74/1987 la Sig.ra si obbliga a trasferire al Sig. la Parte_2 Parte_1 propria quota di comproprietà pari al 50% delle seguenti unità immobiliari: box sito in SC (MI) Via dei Gelsi n. 35, Interno 11, Piano T, Rendita: Euro 37,18, Categoria C/6a), Classe 3, Consistenza 12 mq, Foglio 4, Particella 124, Subalterno 105 - come meglio individuata nella visura storica per immobile;
4. Detti trasferimenti avverranno entro il 31.12.25 a cura e spese del Sig. Parte_1 il quale si impegna a rilasciare casa coniugale entro il 31.03.26 salvo i lavori di
[...] ristrutturazione della casa di ON (AL) dove si trasferirà non fossero terminati, nel qual caso il termine si intende differito al 30.06.26; 5. A far data dall'effettivo rilascio della casa coniugale il Sig. Parte_1 provvederà ad assolvere il mutuo tutt'ora gravante sulla casa coniugale di SC (MI) via Friuli 3 in uno con le spese condominiali, utenze e TARI disponendo dal conto corrente cointestato acceso su Banca Intesa Sanpaolo n. 1000/00000105; 6. Fino all'estinzione del mutuo la Sig.ra verserà mensilmente sul Parte_2 summenzionato conto corrente cointestato acceso su Banca Intesa Sanpaolo n. 1000/00000105 l'importo di € 400; 7. Il Sig. titolare di M.M.SERVICE di Parte_1 Controparte_2 nonché accomandatario di datrici di lavoro della Sig.ra
[...] Controparte_3
verserà le somme dovute alla medesima a titolo di retribuzione, come pure a Parte_2 qualunque altro titolo, sul di lei conto corrente n. 001/02562722/09 acceso presso Banca Mediolanum;
8. I cani e i gatti di proprietà dell'uno e/o dell'altro coniuge seguiranno il Sig. Parte_1 ma sarà facoltà della Sig.ra visitarli e/o accudirli previo accordi con il marito. Parte_2
9. Con l'adempimento delle prefate condizioni che congiuntamente e consensualmente dichiarano di accettare, i signori e danno atto di aver risolto ogni questione patrimoniale, per Pt_1 Parte_2 cui nulla hanno ulteriormente a pretendere l'uno nei riguardi dell'altra, per qualsiasi ragione causa o titolo Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio in SC (MI) il 10 novembre 2017, Parte_2
Atto n.35, Parte I, Anno 2017, in separazione dei beni;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SC (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza