Sentenza 13 gennaio 2011
Massime • 2
Va annullata con rinvio ai fini della celebrazione di un nuovo giudizio, e non al solo fine di integrare la relativa omissione, la sentenza del giudice d'appello affetta da nullità per mancata sottoscrizione del Presidente del collegio.
La mancanza di sottoscrizione della sentenza, pur sottoscritta dall'estensore, da parte del presidente del collegio integra un'ipotesi di nullità relativa non più sanabile ove gli atti siano stati trasmessi al giudice dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2011, n. 7959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7959 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 13/01/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 53
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 22856/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Severino Luigi, difensore di fiducia di:
LL NC, n. a Napoli il 29.5.1980;
avverso la sentenza in data 5.3.2010 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, a conferma di quella del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 16.2.2009, venne condannato alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, quale colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art.648 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7, L. n. 110 del 1975, art.23, unificati sotto il vincolo della continuazione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. DE SANTIS Fausto, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di LL NC in ordine ai reati di detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a grammi 29,07 di principio attivo, ricettazione, detenzione e porto di una pistola, tipo revolver, cal. 6,35, arma clandestina, in quanto ne era stata abrasa la matricola. La sostanza stupefacente e la pistola di cui alla affermazione di colpevolezza erano state rinvenute all'interno di un'auto Fiat 500, di cui aveva la disponibilità l'imputato.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva contestato l'affermazione di colpevolezza, in particolare formulando accuse a carico di tale TO ON, quale autore dell'occultamento della sostanza stupefacente e della pistola nella sua auto per motivi di ritorsione, per essersi quest'ultimo, in precedenza, reso autore di un agguato a carico del padre dell'imputato, con il quale aveva avuto un diverbio per questioni condominiali. La Corte ha altresì respinto la richiesta di perizia dattiloscopica sull'arma, nonché sugli involucri contenenti la sostanza stupefacente rinvenuti nell'auto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorsi il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento la difesa del ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2, e art. 546 c.p.p.. Si osserva che dall'intestazione della sentenza risulta presidente del Collegio che ha deliberato la decisione la Dr. Anna Di Mauro, che ha altresì sottoscritto il provvedimento. Presidente del predetto Collegio era, invece, il Dr. Giuseppe De Falco Giannone, come attestato nel verbale di udienza. Si deduce, quindi, che nella stesura della sentenza vi è stata la violazione del principio della immutabilità del giudice, stabilito a pena di nullità dall'art. 525 c.p.p., comma 2, in quanto non vi è rispondenza tra il collegio che aveva partecipato all'udienza conclusasi con la lettura del dispositivo ed il collegio risultante dall'intestazione della sentenza depositata successivamente, nella quale è contenuta la motivazione della decisione.
Sulla base degli stessi elementi viene altresì dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 546 c.p.p., per non essere stata sottoscritta dal presidente del collegio che ha deliberato la decisione.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione di norme processuali per non essere stata ammessa una prova decisiva. Con il motivo di gravame si espongono gli elementi fattuali in base ai quali era stato formulato il sospetto che autore dell'occultamento della sostanza stupefacente e della pistola fosse il TO o terze persone che avevano agito per motivi di ritorsione nei confronti dell'imputato, sicché la richiesta di perizia dattiloscopica doveva essere considerata una prova decisiva per accertare chi fosse stato effettivo autore delle condotte criminose. Con altro ricorso, in data immediatamente successiva, è stato riproposto il primo motivo di gravame, allegando copia della sentenza impugnata, del dispositivo e del verbale di udienza dinanzi alla Corte territoriale.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Deve essere escluso che possa ravvisarsi un'ipotesi di nullità della sentenza per violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2, in quanto la disposizione citata, nello stabilire, a pena di nullità assoluta, che alla deliberazione devono concorrere gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, si riferisce al momento della decisione della causa, che si esaurisce con la formazione del dispositivo e la sua pubblicazione mediante lettura in udienza.
Orbene, dall'esame del verbale di udienza in data 5.3.2010, nella quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, emerge che presidente del Collegio giudicante era il Dr. De Falco Giannone Giuseppe, che ha partecipato alla deliberazione, dando successivamente lettura del dispositivo ad essa relativo. Sussiste, invece, la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 3, per omessa sottoscrizione da parte del giudice.
Come rilevato dal ricorrente nella intestazione della sentenza depositata il 15.3.2010 viene indicato quale presidente del Collegio la Dr. Anna Di Mauro, che inequivocabilmente risulta avere sottoscritto il provvedimento.
Orbene, anche se si può configurare quale errore materiale, emendabile ai sensi dell'art. 130 c.p.p., la indicazione, nella intestazione della sentenza, di un componente del Collegio, nella persona del presidente, diverso da quello che ha effettivamente preso parte alla deliberazione (cfr. sez. 2^, 23.1.2009 n. 18570, Iannuzzi, RV 244442) e come non apposta la sottoscrizione della dott.sa Di Mauro, la sentenza risulta in ogni caso mancante della sottoscrizione dell'effettivo presidente del Collegio. Rileva questa Corte che permane un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità sul punto delle conseguenze derivanti dalla mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice che la ha emessa in generale e, più specificatamente, del presidente, allorché si tratti di organo giudicante collegiale. Alcune pronunce hanno affermato che la sentenza sottoscritta dall'estensore, ma non dal presidente del collegio, non è viziata da nullità, configurandosi in tale ipotesi una mera irregolarità suscettibile di correzione, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., da parte dell'organo giudiziario che ha emesso la sentenza stessa (sez. 6^, 9.12.2009 n. 49886, Legname, RV 245544; sez. 6^, 12.5.2008 n. 36158, Campolo, RV 241645).
L'indirizzo interpretativo prevalente, cui questo Collegio aderisce, ravvisa, invece, nella mancata sottoscrizione un'ipotesi di nullità relativa, che non può essere più sanata con la sottoscrizione mancante allorché gli atti siano stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, (sez. 4^, 20.5.2010, n. 23946, Frati, RV 247821;
sez. 1^, 14.10.2008 n. 41000, Ruà, RV 241432; sez. 6^, 19.3.2010, 23738, P.G. in proc. Cascino, RV 247298, sia pure con riferimento alla mancata sottoscrizione da parte del giudice monocratico;
sez. 5^, 19.5.2004 n. 35769, Prestifilippo ed altri, RV 229328;
implicitamente conforme con riferimento al caso di cui ci si occupa:
sez. 5^, 20.1.2004 n. 6246, P.M. in proc. Attinà, RV 228082). La necessità che la sentenza sia sottoscritta sia da) presidente che dall'estensore, nell'ipotesi di organo collegiale giudicante, si palesa un evidente requisito di validità del provvedimento, la cui carenza, anche parziale, lo inficia, configurandosi quale causa di nullità ai sensi del comma 3 del predetto articolo.
Milita, peraltro, in favore di tale più rigorosa interpretazione la tassativa indicazione, contenuta nell'art. 546 c.p.p., comma 2, delle cause ostative assolute, in presenza delle quali la sottoscrizione può essere apposta, in sostituzione del presidente impedito, dal membro più anziano del collegio ovvero può mancare la sottoscrizione dell'estensore, previa indicazione delle cause dell'impedimento.
Pertanto, nel caso in esame, poiché la sentenza non è stata integrata con la sottoscrizione mancante prima della trasmissione del provvedimento a questa Corte, ne deve essere rilevata la nullità con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per un nuovo giudizio.
Sul punto la Corte osserva che l'art. 546 c.p.p. non prevede, allorché si accerti la nullità della sentenza ai sensi del terzo comma di detto articolo, e quindi al di fuori della ipotesi della emendabilità del provvedimento ai sensi dell'art. 547 c.p.p., la possibilità di disporre il rinvio al giudice a quo al solo fine di integrare la sentenza con gli elementi mancanti.
Osta inoltre ad una diversa soluzione il tassativo disposto dell'art.623 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone il rinvio ad altra sezione della Corte di appello o del Tribunale nell'ipotesi di giudice collegiale ovvero che il processo sia trattato da un giudice diverso nell'ipotesi di tribunale monocratico.
L'accoglimento del primo motivo di gravame rende ovviamente superfluo l'esame del secondo.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 13 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011