Sentenza 19 maggio 2004
Massime • 1
È viziata da nullità relativa la sentenza che manchi della sottoscrizione del Presidente, la quale sia apposta dall'estensore in qualità di consigliere anziano, allorché la natura dell'impedimento dedotto non rivesta i caratteri di assolutezza richiesti dall'art. 546, comma secondo, cod. proc. pen. che menziona espressamente la morte, sicché ogni altro impedimento deve, del pari, rendere del tutto impossibile la sottoscrizione, connotazione questa che non può attribuirsi all'impedimento dovuto alle ferie del Presidente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2004, n. 35769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35769 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 19/05/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 878
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 045136/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IP VI, N. IL 14/02/1947, nonché P.C. Curatela;
nei confronti di:
1) BO TO N. IL 29/01/1934;
2) BO IL N. IL 30/10/1927;
3) BO NI N. IL 02/10/1928;
avverso SENTENZA del 17/06/2003 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO F. M. che ha concluso per rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Miano S., Peluso Carmelo, Paterniti Carlo. SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza della corte d'appello di Catania in data 17.06.2003 riduceva ad anni 3 di reclusione la pena inflitta dal tribunale di Catania il 25.01.1999 a PO TO per il reato di cui agli artt. 216 c. 1 nn. 1 e 2 e 219 l.f. Confermava la sentenza assolutoria nei confronti di OR IA, OR IL, OR Marcantonio, impugnata dal P.G. e dalla parte civile.
Quale amministratore unico della società Acque Manganelli di Valcorrente s.r.l., dichiarata fallita il luglio 1989, aveva distratto beni per un valore di 4 miliardi nonché sottratto e distrutto libri e scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Nel corso della sua gestione - 1981/1988 - era stato perduto l'intero capitale sociale e si era formato un ingente passivo nei confronti di Enti pubblici. Il ricorrente inoltre aveva compilato - adducendo il furto dei libri contabili - errate e false postazioni in bilancio e sottratto scritture e libri sociali, predisponendo documentazione lacunosa su rapporti con vari enti, pratiche relative a lavori effettuati, assunzioni e licenziamenti, determinando così il grave dissesto finanziario culminato nel fallimento.
Il ricorrente PO TO chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza allegando i seguenti motivi. 1) Mancanza/manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo.
I primi lunghi due motivi d'appello, con allegati documenti e relazioni tecniche, erano stati liquidati in due affermazioni apodittiche (p. 6 e 7) di condivisione delle conclusioni del tribunale in ordine alla gestione del PO, i contrasti tra i soci ed il consiglio di amministrazione.
Aggiunge poi la sentenza che non si comprenderebbe lo scopo del contratto 1981 (per risanare la gestione) quando nel 1988 era stata decisa la cessione dell'impianto di acquedotto al Comune di Catania. Rileva ancora come alcune espressioni (intrigo, piano diabolico nel famigerato contratto di affitto dell'azienda) sarebbero state interpretate a favore del ricorrente e contro i soci principi OR.
Richiama parti della sentenza di 1 grado in cui si parla delle migliorie apportate sotto la gestione PO (prima la società era solo una scatola vuota, p. 5 n. 1), delle quali i OR si erano appropriati anticipando la fine del contratto, quando si erano disinteressati della gestione ed avevano approvato sempre i bilanci (n. 2). Sostiene la regolarità della sua gestione sulla base di relazioni non considerate dalla corte (3). I beni sono stati sottratti dai OR che avevano chiesto il fallimento della s.r.l. Acque Manganelli - senza insolvenza - creando una nuova società Sogea.
Tutto questo nei motivi di appello era stato esposto e provato, nonostante l'assoluzione dei OR. La corte ha rinunciato a decidere.
2) Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle nuove norme d.l.vo n. 61/2002, e precisamente la modifica all'art. 223 l.f. vigente alla data della sentenza impugnata, che impone il nesso causale sullo stato di decozione, mentre il ricorrente non ha causato alcun dissesto.
3) Mancanza/vizio di motivazione in punto di sottrazione dei libri/scritture contabili.
Era stato esplicitato nei motivi d'appello che non aveva alcun interesse alla sparizione dei libri. La pretesa simulazione del furto non era stata provata e comunque erano più interessati i OR. Ritorna sulla correttezza della sua gestione, provata con gli allegati all'appello.
4) Vizio di motivazione sulla richiesta molto articolata di riduzione della pena al minimo, anche per effetto di giudizio di prevalenza delle generiche. Non è stata affatto considerata la questione delle generiche.
5) Nullità della sentenza per mancata sottoscrizione del presidente per ferie, tale motivo non giustifica la mancata firma. Nullità ex art. 546 c. 2 e 3 c.p.p.. Dopo l'avviso di deposito della sentenza contumaciale al PO (06.11.2003), ulteriori motivi di ricorso 20.12.03 (art. 585 lett. c, rif. art. 544 co. 3 c.p.p.). 6) In relazione alla modifica dell'art. 223 l.f. ancora A) Mancanza dello stato di insolvenza durante l'amministrazione del ricorrente. B) Errore nella data di permanenza del ricorrente quale amm.re unico (sino al 29.07.88); il bilancio 1988 approvato - da altri - senza riserve. C) Su qualificazione della dichiarazione di fallimento, quale condizione obiettiva di punibilità, ed inesistenza del nesso causale (sempre in relazione alla modifica dell'art. 223 c. 2 l.f.). 7) Il contratto 1981 era illecito e sottolinea l'esistenza delle due società, traendo argomenti dall'appello del P.M..
Ricorre la curatela, ai soli effetti civili (art. 576 c.p.p.). Dopo una dettagliata esposizione della vicenda, si sofferma sul dolo da parte dei OR assolti. La sentenza di primo grado aveva assolto, ritenendo che da una fideiussione personale dei OR a favore di BNL per finanziamento di 326.000.000 andava desunta la mancanza di dolo, cioè di intento fraudolento mirato a provocare il fallimento con lo stratagemma del contratto 1981.
Nel motivo di appello aveva sottolineato la genericità del dolo nella bancarotta patrimoniale, talché anche l'indebito arricchimento ne avrebbe comportato la presenza. Grazie alla fideiussione, che aveva consentito il prolungamento alla vita della s.r.l. i Borghesi avevano avuto un enorme vantaggio ai danni dei creditori. Mettevano in evidenza, nei motivi di appello, la lettera con cui i OR 5 giorni prima della dichiarazione di fallimento ponevano a disposizione del Comune di Catania gli impianti e sollecitavano una requisizione da parte del Prefetto.
Il contratto del 1981 era stato stipulato in frode ai creditori, a questi non opponibile. La eventuale regolarità del contratto non avrebbe consentito ai OR di mettere gli impianti a disposizione, siccome ne era in possesso la s.r.l.. Ancora un indebito arricchimento per la s.n.c..
Ancora nei motivi d'appello, il bilancio della s.r.l. al 31.12.88 (approvato il 02.05.89 dai soci, il PO non più amministratore) indicava immobilizzazioni per oltre 1 miliardo e mezzo di cui non è traccia nella situazione acclusa all'istanza di autofallimento 03.07.89; i contratti di somministrazione erano intestati a s.n.c. onde induzione in errore degli utenti che fidavano sulla responsabilità illimitata della società.
I motivi d'appello erano rimasti senza alcuna risposta, solo il riferimento all'impossibilità dell'accordo con PO (p. 9/10) del tutto apodittico. La Corte e lo stesso tribunale non hanno prestato attenzione al punto nodale della vicenda il contratto del 1981 con la s.r.l. e la trasformazione della società di fatto in s.n.c..
Ritiene questa Corte di dover preliminarmente esaminare il quinto motivo di ricorso del PO, attinente alla nullità della sentenza impugnata per mancanza di firma del presidente del collegio, a causa di ferie.
In effetti il documento risulta firmato dal consigliere estensore (Antonino Natale), mentre lo stesso magistrato ha apposto la firma per il presidente, nella sua qualità di consigliere anziano. Il motivo menzionato quale impedimento del presidente, tuttavia, non è tale da giustificare l'applicazione del comma 2 art. 546 c.p.p.. La natura dell'impedimento, giustificante la firma del giudice anziano in sostituzione di quella del presidente, va considerata in relazione all'evento naturale (morte) espressamente menzionato, che rende impossibile l'apposizione.
Ogni altro impedimento deve, del pari, rendere del tutto impossibile la sottoscrizione, per una circostanza di carattere fisico (vedi gravi condizioni di ordine psico-fisico che non consentano l'uso della mano in senso assoluto o per un periodo illimitato di tempo) o attinente ad una situazione di anomala irreperibilità accertata (per esempio la scomparsa, un rapimento, l'assenza per lungo viaggio senza indicazione di recapito).
L'indicata ragione di ferie certamente non può essere indicato come impedimento ai sensi dell'art. 586 co. 2 c.p.p. (Cass. 24.01.1997, Triglia, CED 206873).
Ne consegue che la sentenza manca della sottoscrizione del giudice (lett. g, co. 1 art. 586 c.p.p.) dovendo tale espressione riferirsi a ciascuna delle firme richieste (cioè quella dell'estensore e del presidente come precisato nella prima parte co. 2 art. 586 c.p.p.). Pur trattandosi di nullità relativa, l'eccezione contenuta nel ricorso è tempestiva.
La sentenza va, conseguentemente, dichiarata nulla;
la pronuncia non può che estendersi anche all'altro ricorrente (parte civile). Una tale conclusione sarebbe assorbente sotto il profilo strettamente processuale, ma non appaga le esigenze di economia processuale in relazione al contenuto sostanziale della decisione. Invero, il ricorso del PO come quello dalla parte civile, pur filtrati dagli innumerevoli riferimenti di merito non consentiti in questa sede di legittimità, denunzia sostanzialmente - nell'ambito del vizio di motivazione - la scarsa considerazione dei motivi d'appello che si riflette in una carenza nell'esposizione delle ragioni che sostengono la decisione per apoditticità o palese illogicità della motivazione, proprio su un punto della complessa vicenda che nella stessa sentenza viene considerato cruciale. Invero la corte di merito esprime un dubbio in ordine alla funzione ed allo scopo del contratto in data 08.08.1981 (la s.r.l. Acque Manganelli di Valcorrente, gestita dal PO, si impegnava - nei confronti della società di fatto facente capo direttamente alla proprietà rimasta ai principi OR e nel 1984 trasformata in società in nome collettivo con il medesimo nome di Acque Manganelli di Valcorrente - a manutenzione miglioramento e potenziamento dell'azienda con riconsegna alla scadenza di 10 anni) specie in relazione alla decisione presa nel 1988 di cedere l'impianto acquedottistico al Comune di Catania (p. 7 sentenza) che non trova risposta alcuna.
Tale non può essere considerato il riferimento alle difficoltà di ricostruire la effettiva gestione della società dovuta alla sparizione di libri contabili sottratti in occasione di uno stranissimo furto, le cui conseguenze vengono poi poste a carico del ricorrente.
Detti argomenti, infatti, risultano del tutto distaccati dal momento iniziale della vicenda e non offrono alcun chiarimento al dubbio rimasto in sospeso.
Invero, secondo la prospettiva della difesa e della stessa parte civile, proprio in quel momento iniziale andrebbe ricercata la chiave di lettura della globale vicenda.
Apodittica è poi la negazione (pag. 10) dell'accordo tra PO ed i OR (È impensabile che vi fosse accordo tra PO e i OR;
) sul semplice presupposto che i OR avrebbero onorato la fideiussione a favore della BNL per il finanziamento di L. 326.000.000 (argomento contenuto già nella sentenza di primo grado), senza fornire una risposta ai motivi d'appello che avevano evidenziato elementi atti a neutralizzare l'apparente risposta a favore degli imputati assolti. Indipendentemente dall'infondatezza della tesi difensiva basata sulla modifica dell'art. 223 l.f. operata dall'art. 4 del d.l.vo n. 61/2002 (assolutamente estranea all'odierna imputazione, siccome riguarda solo la bancarotta impropria ricollegata ai reati societari previsti dal codice civile), la motivazione dell'impugnata sentenza risulta, pertanto, manifestamente illogica per apoditticità. Di conseguenza, si impone, anche sotto tale profilo l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2004