Sentenza 20 maggio 2010
Massime • 1
La mancata sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio integra un'ipotesi di nullità relativa che, nel caso in cui gli atti siano stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, non può più essere sanata con la sottoscrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/2010, n. 23946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23946 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 20/05/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 958
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 40404/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI GI N. IL 03/06/1954;
avverso la sentenza n. 609/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 11/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
udito il P.G. in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano;
udito il difensore avv. D'Angelo Michele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
TI GI ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole in concorso con altro imputato, separatamente giudicato del reato di detenzione, trasporto e importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Vengono articolati due motivi di ricorso.
Con il primo si deduce la nullità della decisione sul rilievo che la sentenza non sarebbe stata sottoscritta dal presidente del collegio, ma solo dal relatore.
Con il secondo si contesta il merito dell'affermazione di responsabilità.
Assorbentemente va rilevato che, in effetti, l'elaborato decisorio è privo della sottoscrizione del presidente.
In proposito, va considerato che il requisito della sottoscrizione, in caso di giudice collegiale, è postulato dall'art. 546 c.p.p. con riferimento sia alla firma del presidente sia dell'estensore. Secondo l'orientamento che questo Collegio ritiene di preferire perché più rispettoso delle esigenze di garanzia (v. tra le altre, Sez. 1^, 14 ottobre 2008, Ruà, rv. 241432), la mancanza di una di esse comporta una nullità relativa che, nel caso in cui gli atti siano stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, non può più essere sanata sottoscrizione (e ciò, pur nella consapevolezza dell'altro orientamento, secondo il quale la sentenza non sottoscritta dal presidente configura una mera irregolarità suscettibile di correzione, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., da parte dell'organo giudiziario che ha emesso la sentenza stessa, v. in tal senso, Sez. 6^, 9 dicembre 2009, Legname, rv. 245544). Nel caso in esame detta nullità è stata tempestivamente eccepita ex art. 181 c.p.p. dall'interessato nel ricorso e, pertanto, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010