Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2009, n. 18570
CASS
Sentenza 23 gennaio 2009

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Massime1

È emendabile con il rimedio della correzione dell'errore materiale e non dà quindi luogo a nullità l'indicazione, nella intestazione della sentenza, di un componente del collegio giudicante diverso da quello che ha preso parte alla deliberazione, e che risulta invece dal verbale di udienza.

Commentari2

  • 1Antonio PiccoloAccesso limitato
    https://www.eutekne.info/

  • 2La situazione dell'ICI sui fabbricati rurali "
    Studio Legale Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 29 ottobre 2014

    Alcune recenti pronunce delle Commissioni Tributarie Regionali forniscono l'occasione per fare il punto sulla spinosa questione dell' ICI sui fabbricati rurali e per evitare gli ultimi colpi di coda di un'imposta ormai quasi del tutto sostituita dall'IMU. Vediamo, dunque, quali sono gli strumenti a disposizioni del contribuente/agricoltore raggiunto da un avviso di accertamento ICI sui fabbricati rurali, ovvero strumentali alla propria attività agricola. Il presupposto dell'Imposta Comunale sugli Immobili è il “possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2009, n. 18570
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18570
Data del deposito : 23 gennaio 2009

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