Sentenza 23 gennaio 2009
Massime • 1
È emendabile con il rimedio della correzione dell'errore materiale e non dà quindi luogo a nullità l'indicazione, nella intestazione della sentenza, di un componente del collegio giudicante diverso da quello che ha preso parte alla deliberazione, e che risulta invece dal verbale di udienza.
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- 1. Antonio PiccoloAccesso limitatohttps://www.eutekne.info/
- 2. La situazione dell'ICI sui fabbricati rurali "Studio Legale Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 29 ottobre 2014
Alcune recenti pronunce delle Commissioni Tributarie Regionali forniscono l'occasione per fare il punto sulla spinosa questione dell' ICI sui fabbricati rurali e per evitare gli ultimi colpi di coda di un'imposta ormai quasi del tutto sostituita dall'IMU. Vediamo, dunque, quali sono gli strumenti a disposizioni del contribuente/agricoltore raggiunto da un avviso di accertamento ICI sui fabbricati rurali, ovvero strumentali alla propria attività agricola. Il presupposto dell'Imposta Comunale sugli Immobili è il “possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2009, n. 18570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18570 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 23/01/2009
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA ER - Consigliere - N. 301
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 39795/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN Umberto, n. San Severo il 14 ottobre 1972;
avverso la sentenza emessa in data 11 luglio 2008 dalla Corte di appello di Bari;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Ciani Gianfranco, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza emessa, all'esito del giudizio abbreviato, in data 30 ottobre 2007 il Tribunale di Foggia dichiarava IA ER colpevole dei reati di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, reati commessi il 9 giugno 2007, e, ritenuta la continuazione, con la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
Con sentenza in data 11 luglio 2008 la Corte di appello di Bari riformava parzialmente la predetta sentenza assolvendo l'imputato dal reato di resistenza a pubblico ufficiale perché il fatto non costituisce reato e riducendo la pena per i residui reati di rapina impropria e di violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione ad anni due, mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa.
L'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in San Severo, era stato casualmente riconosciuto alle ore 14,00 circa da agenti del commissariato P.S. di San Severo (che non erano in servizio) sulla strada provinciale San Severo-Poggio Imperiale mentre era alla guida di uno scooter di colore rosso seguito a brevissima distanza da un'autovettura Ford Mondeo. Postisi all'inseguimento dei due mezzi che nel frattempo avevano accelerato la marcia, gli agenti erano stati ostacolati dal conducente dello scooter il quale, ponendosi dietro la Ford Mondeo e zigzagando, aveva tentato di impedire agli inseguitori di raggiungere l'autovettura alla cui guida si trovava RG IR (fuggito a piedi dopo essere stato bloccato e aver tentato di investire uno dei poliziotti). L'autoveicolo, come successivamente accertato, era stato rubato alle ore 13,40 circa in Lesina da due persone che erano a bordo di un maxi scooter di colore rosso, una delle quali sotto gli occhi del proprietario era entrata nel veicolo ripartendo subito dopo ad elevata velocità seguita dallo scooter in direzione dell'autostrada. IA, che si era fermato sul ciglio della strada solo dopo che gli agenti erano riusciti a superare il suo scooter, era stato fermato alle ore 14,15 nell'abitato di San Severo. Il suo motoveicolo era, secondo il proprietario dell'autovettura rubata, dello stesso tipo e colore di quello utilizzato dagli autori del furto.
Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per Cassazione deducendo:
1) la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 525 c.p.p., comma 2, stante l'incertezza sulla composizione del collegio che aveva deliberato la sentenza (nell'intestazione della sentenza era indicato quale componente del collegio giudicante il cons. Pavese mentre nel verbale dell'udienza camerale risultava la presenza del cons. Mattencini);
2) il difetto di motivazione relativamente al diniego della richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale formulata con l'atto di appello e tendente all'effettuazione di ricognizione personale da parte della persona offesa, presentando l'imputato caratteristiche fisiche "individualizzanti" (era basso, tarchiato e quasi calvo);
3) l'erronea applicazione dell'art. 628 c.p. e il difetto di motivazione non potendosi ravvisare una concreta minaccia all'incolumità degli inseguitori nel fatto che l'imputato zigzagando con la moto avesse ostacolato il tentativo degli agenti (in abiti civili) di raggiungere l'autovettura rubata ed essendo stata comunque la pretesa minaccia posta in essere alle ore 14,00 nel territorio del comune di San Severo, mentre il furto dell'autovettura era avvenuto alle ore 13,40 in Lesina, e quindi in circostanze tali da non rendere plausibile che l'imputato ritenesse di essere inseguito da amici o conoscenti del derubato e intendesse assicurare il possesso dell'autovettura rubata al complice o a se stesso l'impunità; del resto la motivazione sarebbe carente anche in ordine alla commissione del furto dell'autovettura da parte dell'imputato (che era a bordo di una moto di colore bordeaux e non rosso, non aveva tentato di fuggire come il conducente dell'autovettura rubata e non si nascondeva, perché non indossava nemmeno il casco) e alla violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (IA era stato bloccato alle ore 14,15 nel territorio del comune di San Severo).
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto l'erronea indicazione nell'intestazione della sentenza impugnata di uno dei componenti del collegio giudicante nel cons. Giulia Pavese anziché nel cons. Giovanni Mattencini è evidentemente frutto di un errore materiale, risultando dal verbale dell'udienza svoltasi l'11 luglio 2008 (in cui è stata emessa la sentenza impugnata) - verbale che fa fede fino a querela di falso (Cass. sez. 1, 1 aprile 2004 n. 20993, Ivone;
sez. 3, 28 gennaio 2003 n. 9975, Adamo;
sez. 3, 9 luglio 1996 n. 7785, Rizzo)- che, conformemente del resto alla realtà rappresentata dal ricorrente, oltre al Presidente e al consigliere relatore il terzo componente del collegio era il cons. Giovanni Mattencini. Essendo incontestabile (e comunque incontestato) che alla deliberazione della sentenza abbia partecipato il cons. Mattencini, deve escludersi che possa ravvisarsi la nullità assoluta della sentenza ai sensi dell'art. 525 c.p.p., comma 2. Trovando la reale situazione riscontro e documentazione nelle risultanze del verbale del dibattimento, l'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza può essere pertanto emendato con la procedura della correzione degli errori materiali (Cass. sez. 6, 11 marzo 2008 n. 23983, La Valva;
sez. 3, 4 ottobre 2005 n. 41941, Iodice) che, nel caso di specie, non importa una modifica essenziale dell'atto ma solo la rettificazione di una irregolarità formale. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo poiché la riapertura dell'istruzione dibattimentale rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito che nella sentenza impugnata ha motivato, con adeguata e coerente argomentazione, il diniego di procedere alla ricognizione personale da parte della persona offesa Alessandrini ponendone in rilievo l'inutilità avendo l'Alessandrini descritto il motoveicolo utilizzato dagli autori del furto della sua autovettura come un maxiscooter di colore rosso, del tutto simile per colore e modello da quello da lui visto dinanzi al commissariato della P.S. di San Severo e appartenente all'imputato, che era stato fermato mentre si trovava alla guida del mezzo. La valutazione della superfluità della prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata in cui si fa tra l'altro rilevare che i due agenti operanti non avrebbero avuto motivo di accusare falsamente l'imputato, risulta pertanto sorretta da una congrua e logica motivazione. Va del resto rilevato che il sindacato della Corte di Cassazione in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Cass. S.U. 23 novembre 1995 n. 2110, Fachini;
sez. 4, 19 settembre 2007 n. 37624, Giovannetti). Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo. I giudici di appello infatti hanno ravvisato nelle manovre ostruzionistiche poste in essere dall'imputato a bordo del suo scooter - con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici e richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 2, 27 novembre 1989 n. 4761, Smiraldo)- un comportamento di chiaro contenuto intimidatorio perché teso ad impedire agli inseguitori, senza mettere in pericolo la loro incolumità, di effettuare la manovra di sorpasso e bloccare l'autovettura rubata guidata dal complice. La Corte ritiene, conformememente alla giurisprudenza citata nella sentenza impugnata, che non vi sia motivo di escludere che la minaccia possa essere posta in essere anche attraverso l'uso di un mezzo meccanico non destinato per sua natura all'offesa - quale un'automobile o, come nel caso in esame, uno scooter - ove l'agente travalichi i limiti normali di uso del veicolo o attui manovre dirette ad ostacolare l'attività dell'inseguitore ponendolo nell'alternativa di desistere dall'inseguimento o di mettere in grave pericolo la sua incolumità personale. Circa la finalizzazione della minaccia di assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta ovvero l'impunità, la Corte ritiene che nella sentenza impugnata la condotta dell'imputato sia stata correttamente inquadrata nella figura criminosa della rapina impropria per la cui sussistenza non è rilevante che la violenza o minaccia siano realizzate in luogo diverso dalla sottrazione o in pregiudizio di persona diversa dal derubato e che la sottrazione non sia venuta a conoscenza della persona nei cui confronti la violenza o la minaccia vengono esercitate (Cass. sez. 6, 11 febbraio 1999, Stefano;
sez. 2, 16 aprile 2003 n. 20202, Siesto). Quanto al requisito dell'immediatezza tra la sottrazione e l'uso della minaccia, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'immediatezza non va intesa in senso meramente letterale, come assenza di qualsivoglia intervallo temporale tra le due azioni, ma in riferimento al dato concettuale della flagranza e della quasi flagranza (Cass. sez. 6, 16 ottobre 2008 n. 39924, Aasoul;
sez. 2, 9 novembre 2007 n. 43337, Guadagno;
sez. 2, 26 ottobre 2000 n. 12341, Apicella). Nel caso di specie lo stesso ricorrente determina in appena una ventina di minuti la distanza temporale tra la sottrazione e l'avvistamento dell'imputato in agro di San Severo e, con argomentazione logica e razionale, i giudici di appello hanno ritenuto che, l'imputato, pur inconsapevole che si trattasse di agenti di polizia, abbia ritenuto che gli inseguitori fossero amici o conoscenti del derubato postisi alla ricerca dell'autovettura da poco rubata. Privo di fondamento è infine il rilievo difensivo circa l'inverosimiglianza del mancato uso del casco da parte dell'imputato che era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, in quanto nella sentenza impugnata è stata fornita un'adeguata motivazione al riguardo, con riferimento alla casualità dell'avvistamento dello scooter da parte degli agenti di polizia e alla circostanza che il furto era stato commesso lontano dal luogo di residenza dell'imputato. La Corte ritiene infine del tutto irrilevante il riferimento al fatto che il ricorrente venne fermato alle ore 14,15 circa nel centro abitato di San Severo, ove era obbligato a soggiornare, in considerazione delle argomentate e logiche ragioni esposte nella sentenza impugnata circa l'individuazione nell'imputato di uno dei due autori della sottrazione dell'autovettura rubata in Lesina (e quindi fuori dal comune di San Severo).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dispone correggersi l'intestazione della sentenza impugnata nel senso che in luogo del cons. Giulia Pavese debba intendersi come componente del collegio il cons. Giovanni Mattencini. Dichiara inammissibile nel resto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2009