Sentenza 12 maggio 2008
Massime • 1
In tema di requisiti della sentenza, la mancata sottoscrizione del presidente del collegio, ove sia presente quella dell'estensore, non integra una ipotesi di nullità, bensì un'ipotesi di mera irregolarità, suscettibile di rimedio mediante ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2008, n. 36158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36158 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 12/05/2008
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 818
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 030935/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO ZO, N. IL 05/06/1963;
avverso SENTENZA del 20/12/2006 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
Sentito il P.G. Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza in data 3/12/2004, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Savona, Sezione Distaccata di Alberga, ha dichiarato AM NZ colpevole del reato di cui all'art. 385 c.p., comma 4, e, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena di mesi due di reclusione. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del AM, deducendo con un primo motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), la violazione dell'art. 546 c.p.p., commi 1, 2 e 3, per essere la sentenza impugnata priva del requisito essenziale della sottoscrizione del Presidente del Collegio. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli. Fa presente che la condotta del AM non era finalizzata alla sottrazione al vincolo restrittivo ne' all'acquisizione della libertà, avendo il predetto lasciato provvisoriamente, e per un tempo assolutamente breve, il luogo degli arresti domiciliari per raggiungere il carcere di Imperia, allo scopo di farsi ivi internare, essendo divenuta non più proseguirle la condizione degli arresti domiciliari a causa di insanabili dissidi con la sua convivente.
Con un terzo motivo viene denunziata l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. In via subordinata, il difensore chiede dichiararsi l'estinzione totale della pena inflitta, in applicazione dell'indulto.
DIRITTO
Preliminarmente, va esaminata la questione processuale inerente alla nullità della sentenza impugnata, sollevata col primo motivo di ricorso.
Ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 2, la sentenza emessa dal giudice collegiale deve essere sottoscritta sia dal presidente che dal giudice estensore. Nel caso di specie, come si evince dall'esame degli atti, la sentenza impugnata reca la firma del solo consigliere estensore e non anche quella del presidente del collegio decidente. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tuttavia, deve escludersi che la sanzione ricollegabile a tale ipotesi di sottoscrizione "incompleta" sia quella della nullità della sentenza. Questa Corte, infatti, ritiene di aderire all'indirizzo della giurisprudenza secondo cui, in caso di sentenza resa da giudice collegiale, la mancanza di sottoscrizione da parte del presidente o del giudice estensore da luogo ad una mera irregolarità, suscettibile di sanatoria mediante la procedura di correzione degli errori materiali ad opera dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento (Cass. Sez. 3^, 16/11/2001 n. 44657; Cass. Sez. 6^, 7/7/2003 n. 34089). Tale interpretazione appare quella più aderente al disposto dell'art. 546 c.p.p., comma 3, il quale, nel prescrivere che la sentenza è nulla "se manca la sottoscrizione del giudice", fa evidente riferimento alla sola ipotesi di mancanza assoluta della sottoscrizione. Al contrario, quando manca la firma del presidente o quella del giudice estensore, la sottoscrizione risulta incompleta ma non totalmente mancante;
sicché si verte in ipotesi di vizio emendabile con la correzione, a norma dell'art. 547 c.p.p.. Di conseguenza, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Genova, per i relativi adempimenti.
Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Genova per la correzione dell'errore materiale costituito dalla omessa sottoscrizione del Presidente.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2008