Sentenza 22 settembre 2016
Massime • 1
In materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto D.Lgs. (introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato D.Lgs. n. 158 del 2015.
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La massima Il reato di omesso versamento di ritenute certificate previsto dall' art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , essendo integrato da una condotta unisussistente, si realizza e si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima prevista alla scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta dell'anno precedente (Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso versamento di ritenute? Vuoi consultare altre sentenze in tema di omesso versamento di ritenute? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2016, n. 50338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50338 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2016 |
Testo completo
м оні шого 5 033 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Sent. n. sez.прив Composta da C.C. - 22/09/2016 - Presidente - Luca Ramacci R.G.N. 49633/2015 - Relatore - Gastone Andreazza Giovanni Liberati Carlo Renoldi Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma nel procedimento nei confronti di : MB AS, n. a Pollena Trocchia il 14/04/1969; avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone in data 03/12/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E. Delehaye, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone in data 03/12/2014 di applicazione della pena di anni uno e mesi dieci di reclusione nei confronti di MB AS per il reato di cui all'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 74 del 2000 per avere omesso di presentare, per l'anno 2010, la dichiarazione annuale con imposta evasa pari ad euro 797.762,52. 2. Lamenta il ricorrente che la sentenza ha omesso di disporre la confisca per equivalente prevista per il reato contestato con riferimento al profitto del reato coincidente, nel caso di specie, con l'importo dell'Iva evasa, confisca la cui applicazione discende dal rinvio effettuato dall'art. 1, comma 143, della I. n. 244 del 2007, all'art. 322 ter cod. pen.; chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omissione della confisca di beni dell'imputato per un valore corrispondente al profitto del reato con i consequenziali provvedimenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Va premesso che l'ambito di applicazione della confisca per equivalente, inizialmente previsto per alcuni reati del codice penale, è stato esteso anche ai delitti tributari dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244 secondo cui, infatti, nei casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322-ter c.p.». Successivamente, la disposizione, abrogata dall'art. 14 del d. Igs. 24 settembre 2015, n. 158 è stata riproposta nel comma 1 dell'inedito art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000 - introdotto proprio dal decreto n. 158 citato - che infatti, recependo, questa volta direttamente e non a mo' di richiamo, il contenuto dell'art. 322 ter cod. pen., ha stabilito che: "Nel caso di condanna o 2 di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto". Ne consegue che la misura ablativa in esame, anche nella forma per equivalente, deve essere sempre disposta ai sensi dell'art. 12 bis, d. lgs. n. 74 del 2000 con riguardo a tutti i delitti di cui al decreto medesimo, ivi compreso, quindi, quello di cui all'art.5 cit. oggetto della sentenza impugnata;
e senza che, al riguardo, si ponga alcuna questione di diritto intertemporale ai sensi dell'art. 2 cod. pen., attesa appunto l'identità della lettera dell'art. 12-bis de quo con quella dell'art. 322-ter, comma 1, cod. pen., richiamato nell'art. 1, comma 143 citato, e, pertanto, la piena continuità normativa tra le stesse previsioni (in tal senso già Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, dep. 22/08/2016, D'Agapito, non massimata).
4. Ciò posto, e per venire al caso di specie, va allora ribadito che, in ragione delle norme appena richiamate, la confisca "diretta" o "per equivalente" del profitto del reato, coincidente con l'imposta evasa, nel caso di specie indicata testualmente dal capo d'imputazione in euro 797.762,52, va sempre obbligatoriamente disposta anche con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 3, n. 19461 del 11/03/2014, dep. 12/05/2014, P.G. in proc. Stefanelli, Rv. 260599). Avendo dunque la sentenza impugnata omesso tout court di provvedere alla confisca, la stessa deve essere annullata limitatamente a tale omissione con rinvio al Tribunale di Frosinone per la necessaria valutazione sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Frosinone limitatamente alle statuizioni sulla confisca. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016 Il Consigliere estensore Il President Gastone Andreazza DEPOSITATA IN CANCELLERIA Luca Ramacci 28 NOV 2016 JL CANCELLIERE إلى Luaka ani