Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2014, n. 26031
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Sentenza 10 giugno 2014

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In tema di indulto, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, d'ufficio e in mancanza di gravame da parte del pubblico ministero, riduca o revochi l'indulto concesso in primo grado, correggendo l'eventuale errore di diritto commesso dal giudice di prima istanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2014, n. 26031
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26031
    Data del deposito : 10 giugno 2014

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