Sentenza 10 giugno 2014
Massime • 1
In tema di indulto, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, d'ufficio e in mancanza di gravame da parte del pubblico ministero, riduca o revochi l'indulto concesso in primo grado, correggendo l'eventuale errore di diritto commesso dal giudice di prima istanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2014, n. 26031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26031 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 10/06/2014
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1647
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 36114/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OK IM nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 18.10.2012;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. DI MARZIO Fabrizio;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Dott. GALLI Massimo, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Pescara in data 13 luglio 2010, appellata da OK IM, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, per il capo C dell'imputazione, ha rideterminato la pena in anni 2 mesi 8 di reclusione ed Euro 1000 di multa, ha eliminato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e la declaratoria di indulto confermando nel resto. Nel ricorso presentato nell'interesse dell'imputato si lamentano:
- violazione di legge nell'art. 423 c.p.p. e ss. e art. 521 c.p.p. e ss. e dunque violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, da ritenersi valido anche per l'ipotesi del giudizio abbreviato rilevante nel caso di specie.
Si lamenta che il fatto imputato - ossia di avere OK investito con l'automobile che guidava un carabiniere accorso sul luogo in cui l'imputato aveva appena commesso un furto, carabiniere che nel tentativo di fermare l'imputato aveva anche esploso alcuni colpi di arma da fuoco verso le gomme della macchina - qualificato come tentato omicidio, fosse stato riqualificato del pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato come tentativo di rapina e resistenza a pubblico ufficiale: con ciò violando il diritto di difesa dell'imputato presidiato anche dell'art. 6, comma 3, lett. e B della convenzione europea dei diritti dell'uomo, che diede luogo alla sentenza della corte europea dell'11 dicembre 2007, Drassich vs. Italia e alla successiva giurisprudenza di questa corte - per cui, in tema di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, la regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella citata sentenza (secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio), è conforme al principio statuito dall'art. 111 Cost., comma 2, che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso. Ne consegue che si imporrebbe al giudice una interpretazione dell'art. 521 c.p.p., comma 1, adeguata al decisum del giudice europeo e ai principi costituzionali sopra richiamati (Cass. sez. 6^, 12.11.2008, n. 45807);
violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio sulla penale responsabilità dell'imputato per i delitti di rapina impropria e di resistenza a pubblico ufficiale, per avere la corte di appello aderito ad una ricostruzione dei fatti perplessa, lacunosa e inefficiente a superare il ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato; per aver in particolare argomentato come sussistente il dolo specifico di rapina inapprezzabile nel caso di specie;
per avere infine ritenuto integrato il delitto di resistenza nonostante le gravi incongruenze emerse nel corso del giudizio, anche alla luce delle risultanze di una disposta perizia;
violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 597 c.p.p., per avere la corte di appello eliminato la declaratoria di indulto in assenza di impugnativa del pubblico ministero, così violando il principio devolutivo di cui all'art. 597 c.p.p., (nel ricorso si richiama Cass. sez. 3^, 28.9.2010, n. 39748, per cui viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice d'appello che, impugnante il solo imputato, revochi parzialmente il beneficio dell'indulto già applicato in primo grado).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nelle recente giurisprudenza di questa corte è acquisito che il potere di riqualificazione del fatto storico deve essere sempre esercitato con piena garanzia del diritto di difesa dell'imputato. Così è stato deciso che in tema di opposizione a decreto penale di condanna, ove - a seguito della richiesta di giudizio immediato o abbreviato o di applicazione della pena - il decreto penale venga revocato, il giudice può dare al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica a condizione che l'imputato abbia avuto la possibilità di interloquire sul punto e non si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali e tale da rappresentare un inaspettato sviluppo dell'originaria contestazione (Cass. sez. 1^, 25.9.2013, n. 48848). Inoltre, è stato deciso che deve ritenersi violato il principio del giusto processo, sotto il profilo del diritto alla difesa e del contraddittorio, qualora la riqualificazione dell'originaria imputazione, effettuata all'esito del giudizio abbreviato incondizionato, non fosse in concreto prevedibile (nella specie la Corte ha escluso la valenza autoaccusatoria delle generiche dichiarazioni rese dall'imputato riportate nella comunicazione di notizia di reato redatta dalla Polizia Giudiziaria in relazione al reato di ricettazione rispetto a quello di furto originariamente contestato non essendo intervenuta alcuna forma di contraddittorio al riguardo) (Cass. sez. 2^, 12.12.2012 n. 1625). Tuttavia, sempre per giurisprudenza di questa corte, la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata anche quando venga operata dal giudice di primo grado nella sentenza pronunziata all'esito del giudizio abbreviato, in quanto con i motivi d'appello l'imputato è posto nelle condizioni di interloquire sulla stessa, richiedendo una sua rivalutazione e l'acquisizione di integrazioni probatorie utili a smentirne il fondamento (Cass. sez. 6^, 14.2.2012, n. 10093). A tale ultimo riguardo dalla lettura della sentenza impugnata e anche del ricorso emerge che il motivo oggi prospettato non è stato mai esposto alla corte di appello;
pertanto l'imputato non ha ritenuto di usufruire del fondamentale spazio difensivo messo a sua disposizione dal diritto di impugnazione esercitato, omettendo di contestare la diversa qualificazione del fatto.
In ogni caso, della osservarsi come la descrizione naturalistica dello stesso, sopra riportata, e rimasta assolutamente intatta come evento storico contestato all'odierno ricorrente, rendeva estremamente prevedibile la finale qualificazione in termini, piuttosto che di tentato omicidio, di tentata rapina impropria (risolvendosi il fatto in un tentativo di fuga dopo un furto e nel travolgimento di un carabiniere che cercava di bloccare l'azione dell'imputato). Ne discende l'infondatezza del motivo. Manifestamente infondati sono i motivi relativi al giudizio sulla penale responsabilità dell'imputato. La corte di appello ha esposto una idonea e anche dettagliata motivazione sulla ricostruzione del fatto e sulla qualificazione dello stesso nei termini sopra indicati (tentativo di rapina impropria e resistenza), avendo cura in particolare di ricostruire la sussistenza di tutti gli elementi di fattispecie delle figure di reato implicate nella decisione (cfr. pagine 3-8 della sentenza impugnata).
Nel ricorso si espone (cfr. pagine 14-22) una alternativa ricostruzione del fatto, espressamente e argomentatamente giudicata della corte d'appello come impossibile ad essersi verificata (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata). Giudizio di fatto che, come tale, è di insindacabile valutazione in questa sede di legittimità. Infondato è invece il motivo relativo alla revoca della declaratoria dell'indulto. I giudici di appello hanno escluso l'applicabilità del beneficio essendo stati i fatti commessi in data 21 aprile 2008, ossia successivamente alla data del 2 maggio 2006 assunta come il limite temporale dalla L. n. 241 del 2006. Nel ricorso si richiama, in critica, la giurisprudenza di questa corte in Cass. sez. 3^, 28.9.2010, n. 39748, applicabile al caso di specie. Secondo questa giurisprudenza la Corte di Appello, nel porre rimedio all'evidente errore del primo giudice, avrebbe dovuto tenere conto del disposto di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3 ("Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, ... ne' revocare benefici .."). In mancanza di appello del P.M. non avrebbe, pertanto, potuto revocare il beneficio dell'indulto.
Una pronuncia ormai non recente, affermando che in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello non può revocare l'indulto applicato in primo grado, aveva pure aggiunto, in esito alla propria argomentazione, che la revoca sarebbe pertanto rimessa alla fase esecutiva, "poiché - come risulta agli art. 590 c.p.p., u.c., 1930 e art. 674 c.p.p., u.c. in vigore - il giudice della cognizione può revocare il beneficio condizionato solo con la sentenza di condanna per altro reato". Recentemente Cass. sez. 2^, 14.12.2011, n. 48584, ha argomentato che mentre il provvedimento di revoca dell'indulto, che sia adottato d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), perché il procedimento di esecuzione,
salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, richiede l'impulso di parte (Sez. 1^, Sentenza n. 42308 del 11/11/2010 Cc. (dep. 30/11/2010) Rv. 249024), ai sensi dell'art. 674 c.p.p., u.c. - il giudice della cognizione e, quindi, anche d'appello può revocare il beneficio condizionato solo con la sentenza di condanna per altro reato, come nella fattispecie oggetto di quel giudizio. "Tale potere", prosegue la sentenza, "va riconosciuto, anche d'ufficio, al giudice di cognizione, quindi anche in mancanza di impugnazione del pubblico ministero. Il divieto della reformatio in peius, di cui all'art. 515 c.p.p., comma 3, riguarda l'entità complessiva della pena ed i benefici la cui applicazione consegue ad una valutazione critica delle singole emergenze di causa, ma non si estende a meccanismi automatici, come quello che presiede all'applicazione dell'indulto, astrattamente fissati dalla legge sulla base di parametri soggettivi ed oggettivi predeterminati. In conseguenza, il giudice dell'impugnazione ben può d'ufficio e in mancanza di gravame da parte del P.M., revocare l'indulto precedentemente concesso con riferimento ad altri reati, nel caso di successiva condanna per altro reato".
Deve tuttavia osservarsi che, in realtà, proprio in quanto la revoca era argomentata in potere del giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, logicamente, affermarsi anche per il giudice della cognizione. In effetti, già in precedenza questa corte aveva affermato che il divieto della reformatio in peius doveva intendersi rivolto alla entità complessiva della pena e ai benefici la cui applicazione consegue ad una valutazione critica delle singole emergenze di causa senza estendersi a meccanismi automatici, come quello che presiede all'applicazione dell'indulto, astrattamente fissati della legge sulla base di parametri soggettivi e oggettivi predeterminati. Cosicché il giudice dell'impugnazione ben può d'ufficio e in mancanza di gravame da parte del pubblico ministero ridurre o revocare l'indulto concesso in primo grado correggendo l'eventuale errore di diritto commesso dal giudice della prima istanza (Cass. sez. 1^, 1.2.1989, n. 3821). Questa giurisprudenza deve essere ulteriormente confermata - non essendo rilevante la distinzione se il giudice della cognizione intervenga a revocare l'indulto concesso in primo grado per il reato per cui si procede o già concesso per altro e diverso reato - in ragione del decisivo argomento che alla revoca in oggetto potrebbe comunque provvedere il giudice dell'esecuzione. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2014