Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
Viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice d'appello che, impugnante il solo imputato, revochi parzialmente il beneficio dell'indulto già applicato in primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2010, n. 39748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39748 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 28/09/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1444
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 5738/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) P.A. nato il (omesso) ;
avverso la sentenza del 6.7.2009 della Corte di Appello di Firenze;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresanro;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Alfredo Montagna, che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata in ordine all'indulto;
sentito il difensore, avv. Marcello Lucera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 4.10.2006 il Tribunale di Prato condannava P.A. , previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per i reati di cui all'art. 56, art. 609 bis c.p. (capo a), art. 61, n. 2, artt. 582, 585 c.p. (capo b), L. 110 del 1975, art. 4 (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione, dichiarando condonata ex L. n. 241 del 2006 la pena inflitta nella misura di anni 1, mesi 3 e giorni 10 di reclusione.
La Corte di Appello di Firenze, in data 6.7.2009, riduceva l'indulto, applicato con la sentenza del Tribunale di Prato, appellata dal P. , a mesi 4 di reclusione, confermando nel resto.
2) Propone ricorso per cassazione P.A. , a mezzo del difensore, denunciando la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3. La Corte di Appello, benché appellante fosse il solo imputato, ha violato il principio del divieto della reformatio in peius", revocando, sia pure parzialmente, il beneficio dell'indulto applicato dai primi giudici. Chiede, pertanto, l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
3) Il ricorso è fondato.
Il Tribunale aveva applicato il beneficio dell'indulto nella misura di anni 1, mesi 3 e giorni 10 di reclusione.
La Corte di Appello ha ridotto l'indulto a mesi 4 di reclusione. Pur essendo tale statuizione contenuta nel solo dispositivo e non essendo quindi sorretta da alcuna motivazione, risulta evidente, tenuto conto del calcolo della pena effettuato dal primo giudice, che i giudici di appello hanno limitato l'applicabilità del condono al solo aumento ex art. 81 c.p.p., apportato per i reati di cui ai capi b) e c), escludendolo quindi per il reato di cui al capo a). La L. n.241 del 2006 non prevede, infatti, il beneficio dell'indulto per il reato di cui all'art. 609 bis c.p.. La Corte di Appello, nel porre rimedio all'evidente errore del primo giudice, non ha, però, tenuto conto del disposto di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3 ("Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, ... ne' revocare benefici ..").
In mancanza di appello del P.M. non avrebbe, pertanto, potuto revocare (neppure parzialmente) il beneficio dell'indulto. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata, senza rinvio, limitatamente alla revoca parziale dell'indulto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta riduzione dell'indulto.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2010