Sentenza 9 marzo 2009
Massime • 1
Risponde del reato di incendio colposo anche chi, pur non avendo dato materialmente origine al fuoco, abbia dato causa colposamente all'incendio per aver posto le condizioni necessarie non già a far sviluppare il fuoco, ma a cagionare l'incendio. (Nella fattispecie, relativa ad incendio divampato in un fondo e propagatosi ai terreni vicini, al ricorrente, proprietario del fondo, era stato addebitato di aver ammassato nel proprio fondo una quantità consistente di erba secca, rovi e sterpi senza adeguate cautele).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2009, n. 18997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18997 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 09/03/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 727
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 012981/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UR OS, N. IL 28/06/1945;
avverso SENTENZA del 23/11/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 23.11.2006 la Corte di Appello di Roma confermava quella emessa dal Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in data 24.11.2003 che, tra l'altro, condannava IN ST alla pena condizionalmente sospesa, di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed Euro 500,00 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile per il reato di cui all'art. 449 c.p. perché, ammassando nel proprio fondo quantità consistente di rovi e sterpi e senza adeguate cautele, cagionava per colpa un incendio che interessava il proprio terreno e quello dei vicini IA LT e EN NN IA con pericolo per l'incolumità pubblica (in Mentana l'11.9.2001).
La Corte territoriale, nel rigettare le censure mosse alla sentenza di primo grado, ne apprezzava come corrette le conclusioni, basate su un completo ed esaustivo accertamento del fatto (ricostruito tramite numerose testimonianze e la documentazione anche fotografica e planimetrica, acquisita), e sostenute da corrette argomentazioni in punto di diritto alle quali si riportava.
Quindi contestava i motivi di appello, rilevando che le fiamme, alimentate da un leggero vento (come da relazione del V.U. RI), dalla siepe in prossimità del palo dell'ENEL, si erano propagate nella parte del terreno del IN (e da qui nel confinante terreno dei IA) occupato da cumuli di erba secca tagliata dal LI e negligentemente non rimossi dal IN la cui condotta colposa si doveva ritenere collegata dal nesso di causalità con l'incendio.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di IN ST, deducendo i seguenti motivi.
1. L'inosservanza ed erronea applicazione della legge (art. 606 c.p.p., lett. b) e la contraddittorietà della motivazione in relazione ad atti del processo specificamente richiamati in sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. e). a. Contesta che, a fronte delle conclusioni alle quali era prevenuta la sentenza impugnata, le risultanze processuali del giudizio di merito avevano chiarito l'assenza di rapporto di causa ad effetto tra la modesta quantità di sterpi nel terreno dell'imputato e il divampare delle fiamme.
b. Rileva che la circostanza, riconosciuta dagli stessi giudici d'appello, secondo cui le fiamme erano state originate non dalla vegetazione incolta presente nel terreno dell'imputato, ma dalla siepe che delimita il confine tra il fondo dell'imputato e la via Monte Palombino, escludeva il nesso di causalità tra i mucchietti di erba frutto di precedenti tagli di erba sul terreno del IN e il divampare delle fiamme.
c. Evidenzia, inoltre, che lo stesso giorno si erano verificati altri incendi tanto da far ipotizzare una matrice dolosa degli stessi e lo stesso IN aveva presentato, il giorno successivo, querela contro ignoti per il reato di incendio doloso, laddove tale circostanza era stata trascurata dai giudici di merito. d. Altra circostanza trascurata ai fini di una corretta ricostruzione del fatto era quella, riferita dal V.U. RI, (la cui deposizione era stata richiamata nella sentenza d'appello) secondo cui l'11.9.2001 non era una giornata particolarmente ventosa e che quello stesso giorno vi erano stati numerosi altri incendi (che nulla avevano a che fare con la presenza di sterpi nel fondo dell'imputato): il giudizio controfattuale (supponendo, cioè, realizzata l'azione doverosa omessa e chiedendosi se l'evento sarebbe venuto meno) conduceva ad un risultato negativo.
2. La violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b) e il vizio di motivazione in relazione all'art. 449 c.p. (fuoco di vaste proporzioni e di inarrestabile diffusione) assumendo l'assenza dei requisiti per l'integrazione della figura criminosa contestata, e richiamando a tal fine la deposizione del teste RI (il quale aveva riferito che la propagazione delle fiamme si era rapidamente interrotta non potendo proseguire su un terreno non lavorato) e del Vigile del Fuoco che aveva definito l'entità delle fiamme talmente esigua "un fuoco di paglia, poca roba che camminava lentamente...".
3. Il vizio di motivazione in relazione alla corretta ed attenta valutazione delle acquisizioni istruttorie (tra cui le deposizioni dei testi RI e FI) che avrebbero dovuto fugare ogni dubbio in ordine all'esiguità della mole delle sterpaglie. DIRITTO
Il ricorso è inammissibile attesa la manifesta infondatezza delle censure mosse.
Giova premettere che anche quando il vizio di motivazione venga dedotto, come nel caso sub 1), sotto il profilo della omessa valutazione di una prova, è soltanto alla specifica disposizione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) che può farsi riferimento, non potendosi considerare giuridicamente corretto il richiamo che si voglia fare a quella di cui alla lett. b) o c). Inoltre, non ogni possibile incongruenza logica nell'apparato motivazionale della sentenza di merito è deducibile come vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46 e, conseguentemente, censurabile in sede di legittimità: deve trattarsi di incongruenze logiche macroscopiche, assolutamente evidenti dalla lettura del provvedimento gravato, che rendano la conclusione raggiunta, per come giustificata, intrinsecamente contraddittoria e/o gravemente insufficiente, se non addirittura apodittica.
Tale connotazione non riveste, di certo, la motivazione della sentenza impugnata che anzi, nel richiamare espressamente quella di primo grado, s'integra con essa, fondendosi in un unicum completo e perfettamente calibrato.
Ma in ogni caso non spetta alla Corte di cassazione "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché, attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi (Cass. pen., sez. 4, 12.2.2008, n. 15556). Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. pen., sez. 2, 15.1.2008, n. 5994). Orbene, il primo motivo (n. 1, sub a, b) è manifestamente infondato, risolvendosi comunque in una censura di merito afferente la valutazione dei mezzi di prova che, come sopra accennato, sfugge al sindacato di legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dal giudice di merito appare logica e congruamente articolata.
In buona sostanza, tale censura si fonda o su una differente valutazione dei fatti ovvero su un riferimento ad elementi di fatto già considerati dai giudici di merito oppure su circostanze non risultanti dal testo del provvedimento, sicché come tale è inammissibile. Il fatto che la Corte territoriale abbia convenuto sull'origine dell'incendio dalla siepe, in prossimità del palo dell'ENEL, "di rovi e sterpi prospiciente la via Monte Palombino" a nulla vale ai fini della pretesa contraddizione motivatoria e dell'esclusione della responsabilità del ricorrente, avendo poi precisato che l'incendio si era propagato nella parte del terreno del IN occupato dai cumuli di erba secca negligentemente non rimossi dal predetto, e ciò alla luce del richiamato orientamento di questa Corte (Sez. 4, 4.7.2003 n. 36612, Rv. 226030), secondo cui "risponde del reato di incendio colposo ai sensi degli artt. 449 e 423 cod. pen., anche chi, pur non avendo dato materialmente origine al fuoco, tuttavia abbia dato causa colposamente all'incendio verificatosi, per aver posto le condizioni necessarie non già a far sviluppare il fuoco, ma a cagionare l'incendio, che è manifestazione del divampare delle fiamme, con pericolo per la pubblica incolumità" e "...ai fini della sussistenza della fattispecie legale dell'incendio colposo previsto dall'art. 449 cod. pen.,... ciò che rileva, invece, sono le cause (azioni od omissioni) che hanno reso possibile al fuoco di divampare in incendio, assumendo le caratteristiche della vastità, diffusibilità e difficoltà di estinzione".
Deve ritenersi, pertanto, fornita adeguata e logica spiegazione della sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del IN e l'evento, cioè l'incendio. Analogamente, del tutto inconsistenti sono gli ulteriori rilievi del ricorrente (supra, sub n. 1 c, d), dovendosi ragionevolmente ritenere che i medesimi siano stati comunque considerati dalla Corte territoriale ma non abbiano avuto alcuna decisiva incidenza sulle predette conclusioni alle quali è pervenuta: invero nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. pen., Sez. 4, 24 ottobre 2005, n. 1149). Tanto meno è comprensibile come possa formularsi un giudizio "controfattuale" di esito negativo sulla scorta della mera presenza di altri incendi (di supposta, ma non accertata natura dolosa) nel medesimo giorno e della "non particolare ventosità" della giornata, laddove la relazione del Vigile Urbano RI da atto proprio del vento, sia pur "leggero", che avrebbe alimentato le fiamme (come si legge nella sentenza impugnata). Quanto alle residue censure, si osserva che per la configurabilità del reato di incendio colposo, il fuoco, causato dalla condotta imprudente e negligente dell'agente, deve essere caratterizzato dalla vastità delle proporzioni, dalla tendenza a progredire e dalla difficoltà di spegnimento, restando irrilevante che resti circoscritto entro un limite oltre il quale non possa estendersi;
in presenza di tali caratteristiche, il giudice, il cui accertamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimità se condotto con criteri non illogici, deve prescindere dall'accertamento di un pericolo concreto, in quanto nel reato in questione il pericolo per la pubblica incolumità è presunto (Cass. pen., sez. 4, 21.2.2007, n. 36108): ne consegue che i rilievi svolti al riguardo dal ricorrente con richiamo alle deposizioni del teste RI e del Vigile del Fuoco, teso a dimostrare la modesta estensione del fuoco, non presentano alcuna incidenza, dal momento che addirittura le fiamme (come la sentenza impugnata desume dalla relazione dei Vigili del Fuoco) si erano propagate "all'interno del terreno del IN e da qui all'interno del terreno confinante dei IA, arrivando fino ai margini della loro abitazione, distruggendo alcune piante e l'impianto di irrigazione" e, successivamente, si fa esplicito riferimento all'estensione del terreno, a prato, interessato dalle fiamme, pari a quattro-cinquemila metri.
Correttamente e conformemente a criteri del tutto logici, pertanto, la Corte territoriale, assieme al Giudice di primo grado, ha qualificato come incendio l'evento cagionato dalla condotta colposa del IN.
Con analoga incensurabile valutazione, i giudici di merito non hanno attribuito alcuna rilevanza alle dimensioni dei covoni di sterpaglie, anch'essi andati quasi tutti bruciati, come riferito dalla moglie del IA, EN NN IA, dal momento che l'eventuale esiguità degli stessi (colposamente non rimossi), non valeva ad escludere l'eziologia della propagazione dell'incendio inteso nei termini sopra indicati.
Consegue l'inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2009