Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 1
Il provvedimento di revoca dell'indulto, che sia adottato d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., perché il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, richiede l'impulso di parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2010, n. 42308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42308 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/11/2010
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2573
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 14195/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA IA A\, N. IL *21/08/1946*;
avverso l'ordinanza n. 68/2008 TRIB.SEZ.DIST. di POZZUOLI, del 25/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, in persona del Dott. Francesco Mauro Iacoviello, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 25 maggio 2009 e depositata il 26 maggio 2009, il Tribunale ordinario di Napoli - Sezione distaccata di Pozzuoli, in funzione di giudice della esecuzione, provvedendo di ufficio previa instaurazione del contraddittorio in camera di consiglio, ha revocato il condono della pena dell'arresto in mesi due e dell'intera ammenda di ventimila euro, concesso alla condannata AR SA AT dallo stesso Tribunale giusta sentenza 19 ottobre 2006, passata in giudicato;
e, contestualmente, ha applicato novamente l'indulto alla pena detentiva e, nel limite di legge di diecimila euro, ai sensi della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, alla pena pecuniaria.
2. - Ricorre per Cassazione la condannata, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Caruso, mediante atto depositato il 2 luglio 2009, col quale denunzia, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648 c.p.p., deducendo che il passaggio in giudicato della decisione di applicazione del condono (ancorché illegittimamente elargito in violazione della misura massima stabilita dalla legge per la pena pecuniaria), non consente al giudice della esecuzione di procedere alla revoca - ovvero alla riduzione - del beneficio, ostando il principio della intangibilità del giudicato. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 3 giugno 2010, previa ampia digressione sulla possibilità del diretto esperimento del ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti del giudice della esecuzione di applicazione dell'indulto deliberati (non de plano, bensì) colle forme della udienza camerale partecipata (v. paragrafi da 2.1 a 2.4 della requisitoria), rileva: il giudicato preclude la revoca dell'indulto illegittimamente concesso a cagione dell'errore di diritto in cui è incorso il giudice della cognizione;
epperò non è consentita la riforma della statuizione della sentenza in punto di indulto, attuata col contraddittorio espediente della revoca del benefico e della contestuale nuova applicazione nei limiti di legge. 4. - Il ricorso è fondato.
4.1 - È appena il caso di premettere che la questione agitata preliminarmente dal Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte (circa la possibilità dell'esperimento diretto del ricorso per Cassazione, in luogo della opposizione prevista dall'art.667 c.p.p., comma 4, e art. 672 c.p.p., avverso il provvedimento di applicazione del condono elargito colle forme del rito della camera di consiglio partecipata) non è confacente al caso in esame. Nella specie ricorre, precipuamente, il caso diverso della revoca dell'indulto. L'istituto (sia pur con riferimento espresso all'indulto condizionato) è contemplato dell'art. 674 c.p.p.. E, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte suprema, per la revoca dei benefici previsti dalla succitata disposizione, trovano applicazione le forme ordinarie del procedimento della esecuzione, stabilite dall'art. 666 c.p.p. (v. Cass., Sez. 1, 5 ottobre 1993, n. 3873, Lattari, massima n. 196730: "In materia di esecuzione, per i provvedimenti concernenti la revoca dei benefici applicati ai condannati deve osservarsi la procedura di cui all'art. 666 c.p.p. - fissazione di udienza camerale con avviso alle parti interessate e presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore - mentre la procedura de plano è applicabile ai soli provvedimenti concernenti l'adozione di amnistia ed indulto nei confronti dei medesimi ex art. 672 c.p.p.; la revoca dell'indulto senza il ricorso alla procedura prevista dal predetto art. 666 c.p.p., comporta nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., lett. c) per violazione del diritto di difesa del destinatario del provvedimento"; cui adde: Sez. 1, 25 marzo 1991, n. 1454, Giunta, massima n. 186940; Sez. 1, 13 ottobre 1993, n. 4131, Beccati, massima n. 195878; Sez. 1, 9 novembre 1993, n. 4738, Falci, massima n. 195745; Sez. 1, 31 ottobre 1994, n. 4979/1995, Giovazzino, massima n. 200329; Sez. 1, 23 novembre 1994, n. 5626/1995, Floris, massima n. 200871; Sez. 1, 6 maggio 2008, n. 20290, Di Dia, massima n. 239994; Sez. 1, 27 ottobre 2009, n. 42471, Tozzi, massima n. 245574).
Epperò, essendo stato correttamente e doverosamente instaurato il rito della camera di consiglio partecipata, è affatto evidente che avverso il provvedimento deliberato dal giudice della esecuzione è esperibile (non già l'opposizione, bensì) ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 6, il ricorso per Cassazione.
4.2 - Rispetto all'esame della censura dedotta dalla ricorrente, assume carattere preliminare e assorbente il rilievo officioso dalla nullità assoluta del provvedimento (di revoca del condono) deliberato dal giudice della esecuzione con patente inosservanza del principio della domanda.
L'art. 666 c.p.p., comma 1, recita: "Il giudice della esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore".
Orbene, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, "il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione della amnistia o dell'indulto, esige per il suo inizio l'impulso di parte. Ne consegue che il provvedimento del giudice dell'esecuzione (..) che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, sia adottato di ufficio, è viziato da nullità insanabile" (Sez. 1, 12 novembre 1990, n. 3934, Contreras de Castelblanco, massima n. 186186; Sez. 3, 25 settembre 1992, n. 1502, Berna, massima n. 192073; Sez. 1, 13 ottobre 1993, n. 4131, Beccati, massima n. 195878, che in materia di revoca dell'indulto, ha ribadito che il giudice della esecuzione non ha il potere "i provvedere di ufficio";
Sez. 6, 24 aprile 1998, n. 1579, Speciale, massima n. 211712, la quale ha confermato: "il giudice della esecuzione esercita la sua funzione su domanda di parte"; Sez. 5, 16 aprile 1999, n. 1228, El Omari Abdelahkrim, massima n. 213653; e Sez. 1, n. 1839 del 28 novembre 2006/2007, Fortini, massima n. 235794; contra: Sez. 3, 18 novembre 2008, n. 6901/2009, Favate, massima n. 242734). Il contrario arresto censito affatto isolato (fondato sul rilievo che il potere del Pubblico Ministero di attivare il giudice della esecuzione non è equivalente alla potestà di esercizio della azione penale) non è condivisibile.
L'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), trova, infatti, applicazione in via di interpretazione estensiva, la di là della formulazione meramente letterale, in quanto la norma esprime, con particolare riferimento all'esercizio della azione penale, il generale principio della domanda e il correlato divieto "ne procedat judex ex officio", cardini immanenti nell'ordinamento giuridico e, definitivamente, consacrati dalla solenne affermazione (contenuta nell'art. 111 Cost., comma 2, recante i principi del giusto processo) del carattere dalla terzietà del giudice, requisito che esclude la possibilità della iniziativa officiosa del giudicante nella promozione del procedimento sul quale deliberi.
4.3 - Consegue l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2010