Sentenza 25 settembre 2013
Massime • 1
In tema di opposizione a decreto penale di condanna, ove - a seguito della richiesta di giudizio immediato o abbreviato o di applicazione della pena - il decreto penale venga revocato, il giudice può dare al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica a condizione che l'imputato abbia avuto la possibilità di interloquire sul punto e non si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali e tale da rappresentare un inaspettato sviluppo dell'originaria contestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2013, n. 48848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48848 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 25/09/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1307
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 39510/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RL CE N. IL 17/02/1983;
avverso la sentenza n. 3055/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 15/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 15.6.2012 la Corte di appello di Palermo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta a IN LA dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in relazione al reato di cui all'art. 699 c.p. per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltello a scatto con lama lunga cm. 7.
Da entrambe le sentenze di merito si rileva - per quanto qui interessa - che il giudice di primo grado aveva ritenuto la diversa qualificazione del fatto contestato originariamente come violazione della L. n. 110 del 1975, art.
4. Il giudice dell'appello aveva confermato la decisione ritenendo infondata la dedotta violazione dell'art. 521 c.p.p. e la relativa eccezione di nullità della sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione.
Premesso che il giudizio era seguito alla opposizione al decreto penale di condanna alla pena dell'ammenda in ordine al reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge avuto riguardo alla configurabilità del reato di cui all'art. 699 c.p.. Contesta, in specie, le valutazioni che hanno condotto la giurisprudenza di legittimità a ritenere che il dispositivo di blocco di una lama sia sufficiente a qualificare il coltello dotato di tale meccanismo come arma propria, così che qualsiasi arnese con lama richiudibile, idoneo a tagliare e dotato di blocco della lama dovrebbe costituire arma ai sensi dell'art. 699 c.p.. È del tutto irragionevole che i coltelli a lama fissa abbiano un trattamento sanzionatorio più favorevole pur essendo maggiormente idonei ad offendere e che qualsiasi coltello pieghevole, dotato di meccanismo a molla per estrarne la lama, sia considerato arma. Il congegno di apertura a scatto, infatti, non comporta in sè la trasformazione del coltello in pugnale o stiletto, come inopinatamente ritenuto dalla Corte di legittimità. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di norma processuale in relazione all'art. 522 c.p.p., affermando la nullità della sentenza di condanna per fatto diverso da quello contestato nel decreto di citazione a giudizio.
Assume che, tenuto conto della originaria imputazione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, si era determinato a proporre opposizione al decreto penale di condanna per dimostrare la sussistenza di un giustificato motivo. Pertanto, la diversa qualificazione giuridica ha radicalmente modificato il fatto vanificando le scelte difensive con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Del resto, la originaria imputazione era stata già condivisa dal Gip che aveva emesso il decreto penale di condanna, dichiarando espressamente "corretta la qualificazione giuridica del fatto".
Lamenta, altresì, che,a seguito della indicazione del giudice di primo grado sulla possibilità della diversa qualificazione del fatto il difensore aveva tempestivamente chiesto di essere rimesso in termini per accedere al rito alternativo, richiesta che è stata rigettata benché la decadenza del termine per accedere al rito alternativo non fosse ascrivibile all'imputato ma all'errata imputazione formulata dal pubblico ministero ed avallata dal gip con il decreto penale di condanna.
Richiama, quindi, le pronunce della Corte EDU in relazione al rapporto tra qualificazione giuridica del fatto ed equità del procedimento e diritto dell'imputato di esercitare il diritto di difesa in maniera concreta ed effettiva (tra queste Drassich 11.12.2007).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È manifestamente infondato il motivo di ricorso con il quale si contesta la configurabilità del reato di cui all'art. 699 c.p. nella fattispecie che ha riguardo non ad un qualsiasi coltello pieghevole o a serramanico, ma al tipo con apertura della lama a scatto. Invero, secondo l'orientamento assolutamente consolidato - che il Collegio condivide - rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o bianche, il coltello a scatto, detto "molletta", il cui porto, vietato in modo assoluto, integra non già il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 c.p., comma 2, (Sez. 1, n. 16785 del 07/04/2010, Pierantoni, rv. 246947), mentre rientra nella categoria degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere il coltello a serramanico non a scatto, il cui porto fuori della propria abitazione dev'essere sorretto comunque da giustificato motivo (Sez. 1, n. 392 del 01/12/1999, Sannibale, rv. 215145; Sez. 1, n. 4514 del 20/03/1995, Di Renzo, rv. 201136).
2. Quanto alle censure mosse dal ricorrente in ordine alla diversa qualificazione del fatto, deve rilevarsi, in primo luogo che con l'opposizione a decreto penale di condanna l'imputato, quali che siano le motivazioni, chiede la celebrazione del giudizio nel contraddittorio delle parti nelle diverse forme del rito previste dall'art. 461 c.p.p., comma 3; in tal modo, viene dato ingresso ad un giudizio sul merito della contestazione e l'imputato accetta le regole del giudizio richiesto e tutti i possibili epiloghi dello stesso. Così che, avendo il ricorrente proposto opposizione al decreto penale di condanna chiedendo il giudizio immediato, non sono fondate le doglianze in ordine alla diversa qualificazione del fatto, tenuto conto del potere del giudice del dibattimento di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella formulata nell'imputazione; tale potere è escluso soltanto se determina un concreto pregiudizio del diritto di difesa in applicazione del principio costituzionale del giusto processo, ovvero nei casi in cui tra il fatto-reato contestato e quello di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile vi sia un rapporto di piena ed irriducibile alterità (Sez. 3, n. 13151, 02/02/2005, Vignola, rv. 231829).
Infatti, in tema di opposizione a decreto penale è stato affermato che il giudice non può riqualificare il fatto contestato nel caso in cui vi sia stata contestuale richiesta di oblazione, mentre tale facoltà è consentita nel caso in cui, per effetto delle richieste di giudizio immediato o abbreviato o di applicazione della pena, il decreto penale venga revocato e si dia così ingresso ad un giudizio sul merito della contestazione (Sez. 3, n. 2430 del 22/10/2008, Pettine, rv. 242342).
Del resto, nella specie, la imputazione descriveva puntualmente la condotta contestata nel porto di un coltello a scatto, specificamente descritto e la diversa qualificazione è stata operata nel giudizio richiesto dall'imputato con l'opposizione al decreto penale dal giudice di primo grado;
così che il ricorrente ha avuto la possibilità di difendersi anche nell'ulteriore grado di merito. Il rispetto della regola del contraddicono - che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111 Cost., comma 2, integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU - impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa" e cioè nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la violazione dell'art. 521 c.p.p. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Jovanovic, rv. 254649). Alla luce di ciò, è infondata, altresì, la doglianza relativa al rigetto della richiesta di restituzione nel termine per accedere al rito alternativo che doveva essere formulata all'atto della proposizione dell'opposizione come previsto dall'art. 461 c.p.p.. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013