Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2024, n. 21011
CASS
Sentenza 8 marzo 2024

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell'esclusione dallo stato passivo di un credito sorto, anteriormente al sequestro, nei confronti di persona diversa dal proposto e garantito da ipoteca iscritta su un bene confiscato, è necessaria la prova positiva non solo del nesso di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del prevenuto, ma anche della sussistenza di elementi idonei a consentire al terzo creditore la consapevole percezione della pericolosità del debitore. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di rigetto dell'opposizione allo stato passivo formulata da un istituto di credito relativamente a un mutuo concesso alla madre e al fratello del proposto per l'acquisto di un bene immobile formalmente intestato ai medesimi e sottoposto a misura ablatoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2024, n. 21011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21011
    Data del deposito : 8 marzo 2024

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