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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/05/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3806 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta procura da intendersi apposta in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Vincenzo Alessio, presso lo studio del quale, in Rogliano (Cs) alla via Antonio Guarasci n. 69, è elettivamente domiciliato
- ATTRICE -
E
c.f. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, a ciò legittimato giusta procura a rogito del notaio Controparte_2 Per_1
di Roma del 26.1.2023 (Rep. n. 67309, Racc. n. 35001, registrata a Roma il
[...]
30.1.2023 al n. 700 Serie 1/T), rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Folliero e domiciliata presso lo studio del suddetto avvocato in Cosenza al C.so Luigi Fera n.
115, in forza di mandato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA –
OGGETTO: diritti reali.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.5.2025 i difensori delle parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
1 Per la società attrice (conclusioni rassegnate nelle note depositate nel primo termine di cui all'art. 189 cpc): “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis: Nel merito:
- Accertare e dichiarare l'apposizione da parte di nel terreno Controparte_1
di proprietà della sito nel Comune di Rogliano in catasto Parte_1
al foglio 5 particella 839 di cavi Mb/Bt, in difformità rispetto al progetto depositato presso il Comune di Rogliano e da quest'ultimo approvato, e senza autorizzazione alcuna da parte della proprietà, e per l'effetto condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 20.000,00 o quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali, a titolo di ristoro del danno causato dalla riduzione che la proprietà ha subito in conseguenza del passaggio dei cavi di
Mb/Bt, oltre all'indennità di occupazione a far data dal 2001, epoca di realizzazione dell'illegittima apposizione dei cavi;
- Dichiarare la costituzione della servitù di elettrodotto in favore di sulla porzione di terreno di proprietà Controparte_1 dell'attrice sita nel Comune di Rogliano in catasto al foglio 5 particella 839 interessata dal passaggio dei cavi di Mb/Bt, quantificando, contestualmente,
l'indennità definitiva da porre a carico di;
- Con vittoria di spese e Controparte_1
competenze del presente giudizio da distrarre in favore del costituito procuratore antistatario”;
Per la convenuta (conclusioni rassegnate nelle note depositate Controparte_1 nel primo termine di cui all'art. 189 c.p.c.): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cosenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - IN VIA PRELIMINARE E
PREGIUDIZIALE: Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo di mediazione per tutti i motivi richiamati in fatto ed al precedente punto 1 dei motivi in diritto da intendersi tutti qui integralmente riportati e quindi per l'omessa mediazione sulla differenza di €
8.000,00 come risultante, a titolo di risarcimento danni, tra l'atto di citazione e
l'istanza di mediazione richiamata pure nel verbale di accordo negativo di cui all'all.
3 di parte attrice;
- Nel merito: Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea per tutti i motivi richiamati in fatto ed al precedente punto 2 dei motivi in diritto da intendersi tutti qui integralmente riportati e, per
l'effetto, rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate e con ogni provvedimento di legge anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.; - SEMPRE
NEL MERITO ed in via riconvenzionale: IN OGNI CASO e previa verifica del
2 passaggio di cavi di nella proprietà della Controparte_1 Parte_1
censita nel NCEU al Fgl. 5, P.lla 839 del Comune di Rogliano, accertare e
[...]
dichiarare in favore di la costituzione di servitù di elettrodotto Controparte_1
per usucapione nella proprietà suddetta della per tutti i Parte_1
motivi richiamati in fatto ed al precedente punto 3 dei motivi in diritto da intendersi tutti qui integralmente riportati, con contestuale rigetto di ogni avversa domanda e con ogni altro provvedimento di legge anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
c.p.c.; - ANCORA NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA ALLE PRECEDENTI
ISTANZE Nella denegata ipotesi di rigetto delle suddette istanze e di accoglimento anche parziale della domanda attorea nella parte in cui richiede una “… indennità di occupazione a far data dall'apposizione dei cavi (anno 2001), oltre all'indennità di asservimento per la costituenda servitù giudiziale”, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione per l'indennità di occupazione da giugno 2001 a novembre
2018 e dunque calcolare e disporre i relativi importi soltanto per l'ultimo quinquennio antecedente la notifica dell'atto di citazione (28.11.2023) per
l'intervenuta prescrizione di quelli pregressi. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. …”.”;
PREMESSO IN FATTO
La in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
premesso di essere proprietaria, in forza di compravendita del 15.2.2005, di un terreno edificatorio sito nel Comune di Rogliano e catastalmente identificato al foglio
5, particella 839 (facente parte della maggiore consistenza dell'ex particella 229); premesso, altresì, che in data 7 giugno 2001 l'ufficio tecnico del Controparte_3 aveva autorizza EN S.p.A. all'esecuzione di un intervento di costruzione di una linea
Mt/Bt in cavo sotterraneo nel tratto comunale compreso tra l'incrocio di via Tien An
Men e Via Roberti e il piazzale Stazione, per una lunghezza di ml 350 ponendo espressamente a carico dell'EN “eventuali scavi da compiersi su terreni e/o corti di proprietà di privati cittadini e/o di altri Enti, che dovranno essere preventivamente autorizzati dai medesimi”, esponeva nell'atto introduttivo del giudizio che la società
EN aveva effettuato la costruzione della linea Mt/Bt in palese difformità rispetto al progetto presentato al e da quest'ultimo autorizzato, facendo Controparte_3
passare i cavi sotterranei attraverso la p.lla 839 senza chiedere ed ottenere dai proprietari dell'epoca (poi alienanti a favore della società attrice) alcuna autorizzazione, contrariamente a quanto disposto dalla vigente normativa in tema di
3 servitù di elettrodotto e di quanto prescritto nell'autorizzazione Comunale all'esecuzione dei lavori. Ciò, sempre secondo la prospettazione del fatto contenuta in citazione, aveva provocato un pregiudizio alla società attrice, che non aveva potuto sfruttare appieno il terreno edificatorio di sua proprietà, perdendo, in particolare, la possibilità di realizzare sulla porzione di fondo interessata dal passaggio dei cavi un muro di recinzione con annesso cancello di ingresso, da adibire ad area parcheggio auto.
Su tali premesse, la chiedeva: Parte_1
a) Accertare e dichiarare l'apposizione da parte di (già EN Controparte_1
s.p.a.) nel terreno di sua proprietà di cavi Mt/Bt, in difformità rispetto al progetto depositato presso il Comune di Rogliano e da quest'ultimo approvato, e senza autorizzazione alcuna da parte della proprietà;
b) Condannarsi, per l'effetto, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 20.000,00 o quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali, a titolo di ristoro del danno causato dalla riduzione che la proprietà subiva in conseguenza del passaggio dei cavi, oltre ad un'indennità di occupazione a far data dal 2001, epoca di realizzazione dell'illegittima apposizione dei cavi;
c) Dichiarare la costituzione della servitù di elettrodotto in favore di Controparte_1 sulla porzione di terreno di proprietà dell'attrice sita nel Comune di
[...]
Rogliano e catastalmente identificata al foglio 5 particella 839 interessata dal passaggio dei cavi di Mb/Bt, quantificando, contestualmente, l'indennità definitiva da porre a carico di . Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del costituito procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda attorea per non corretto esperimento del tentativo di mediazione, posto che in quella sede la pretesa risarcitoria era quantificata nella misura di euro 12.000,00, non coincidente con la somma richiesta nel presente giudizio (pari ad euro 20.000).
Nel merito, la convenuta contestava, comunque, la fondatezza della domanda della società attrice, escludendo il passaggio di cavi nel terreno di sua attuale proprietà e,
4 in ogni caso, eccependo, altresì, il difetto di prova in punto di an e quantum del danno asseritamente sofferto.
In subordine, la convenuta chiedeva, in via riconvenzionale, accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto (a vantaggio del fondo proprio e a carico del fondo di proprietà della società attrice) ed eccepiva la prescrizione rispetto all'indennità richiesta dalla società attrice per il quinquennio antecedente la notifica dell'atto di citazione.
Nel corso del giudizio aveva luogo TU sui quesiti meglio specificati nell'ordinanza del 6.5.2024 (“1. Previo necessario sopralluogo, descriva il TU la linea Mt/Bt in cavo sotterraneo nel tratto compreso tra l'incrocio di via Tien An Men – via Roberti
e il piazzale di via Stazione in Rogliano, verificandone la rispondenza al progetto autorizzato, come ricavabile dagli atti;
2. Dica, in particolare, il TU se e in che misura l'opera predetta interessi il terreno di proprietà della società attrice, anche in difformità del progetto autorizzato;
in caso di risposta affermativa, quantifichi il
TU la porzione di terreno occupata, indicando il valore locatizio del fondo al mq in relazione alle sue caratteristiche ed espliciti se e in che misura la presenza dei cavi incida sul valore economico del bene;
3. Indichi il TU, ove sia possibile ricavare il dato sulla base di elementi obiettivi, l'epoca di apposizione dei cavi attraversanti la proprietà della società attrice - ove riscontrati in sede di sopralluogo
- e se gli stessi siano funzionali all'erogazione di energia elettrica alle utenze presenti in zona”).
All'esito, concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa era rimessa in decisione il 5.5.2025.
RITENUTO IN DIRITTO
1. La domanda della società attrice è parzialmente fondata e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono.
1.1 Va disattesa, anzitutto, l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta con riferimento alla non coincidenza, in punto di quantum debeatur, tra la pretesa risarcitoria fatta valere dalla società attrice in sede di mediazione e quella fatta valere nel presente giudizio. Ai sensi, infatti, dell'art. 4 d.lgs. 28/2010, la domanda di mediazione “deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”. L'obbligo stabilito dalla norma va, dunque, riferito al nucleo essenziale della controversia, sicché, anche considerandosi la ratio dell'istituto (che
è quella di favorire la possibilità di un accordo che eviti lo svolgersi di un giudizio),
5 deve escludersi che qualora una pretesa accessoria alla domanda soggetta a condizione di procedibilità sia fatta valere in una certa misura in sede di mediazione la stessa non possa essere reiterata in diversa misura in giudizio, frustrandosi altrimenti anche la finalità di conciliazione che l'istituto è destinato a svolgere (che potrebbe portare le parti, prima del giudizio, a mitigare una pretesa, al fine di evitare il percorso processuale).
2. Nel merito, parte attrice deduce l'indebita occupazione del fondo di sua proprietà da parte della convenuta, per effetto del passaggio di cavi sotterranei nell'ambito della realizzazione di un elettrodotto nel tratto comunale compreso tra l'incrocio di via Tien An Men e Via Roberti e il piazzale Stazione in Rogliano, in mancanza di qualsiasi autorizzazione dei proprietari del fondo occupato e in difformità al progetto approvato dal Comune di Rogliano. Tale deduzione in fatto ha trovato parziale conferma nella TU svoltasi in corso di causa. L'ausiliario nominato, infatti, all'esito di sopralluoghi caratterizzati da specifici rilievi e della disamina della documentazione amministrativa disponibile, ha verificato l'effettiva non coincidenza al progetto autorizzato dell'opera realizzata da EN ZI ZI AL
(poi ) nella parte in cui il tracciato, anziché essere posizionato nel Controparte_1
tratto della viabilità pubblica, veniva deviato più in basso, con conseguente interessamento di due particelle catastali di privati cittadini, tra cui quella oggetto di giudizio (la particella n° 839 del foglio 5 oggi appunto di proprietà della
[...]
, attraversata per una lunghezza di 11,27 metri lineari ed un'area Parte_1
di 15.70 mq da cavi apposti ad una profondità di circa 60/70 cm rispetto al piano stradale. Trattasi di conclusioni che vanno certamente recepite in questa sede, in quanto frutto di metodo di indagine serio e razionale e immuni da qualsiasi censura di ordine logico.
Ciò posto, la società attrice ha implicitamente rinunciato alla riduzione in pristino, chiedendo accertarsi il proprio diritto al risarcimento del danno e ad un'indennità di occupazione e chiedendo, altresì, riconoscersi giudizialmente l'esistenza di una servitù (coattiva) di elettrodotto, con quantificazione di indennità in proprio favore.
2.1 Rispetto a tali domande diviene, tuttavia, preliminare la domanda riconvenzionale
(subordinata) della convenuta, diretta al riconoscimento dell'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto sul fondo della proprietà della società attrice.
Dalla retroattività degli effetti dell'acquisto di un diritto per usucapione, infatti, deriva il venir meno del presupposto risarcitorio, retroagendo gli effetti dell'usucapione al
6 momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui e togliendo, pertanto, essi, ab origine, il connotato di illiceità al comportamento di chi abbia usucapito (Cass. 19294/2006). Orbene, l'acquisto del diritto di servitù per usucapione richiede l'esercizio pacifico, non clandestino e continuato per almeno vent'anni, del possesso corrispondente al diritto reale, sub specie di corpus e animus possidendi
(benché quest'ultimo ai sensi dell'art. 1141, comma 1, c.c. possa presumersi in presenza di relazione di fatto con la cosa, salva prova contraria da parte di chi si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione: Cass. 25095/2022). Nella specie, la convenuta ha collocato temporalmente nel giugno 2001 l'apposizione dei cavi nell'ambito della realizzazione dell'elettrodotto, quale data coincidente con l'autorizzazione concessa dal Comune di Rogliano. La società attrice, nella prima memoria ex art. 171 ter cpc, ha contestato tale assunto (sul presupposto che l'autorizzazione non è idonea a provare l'effettiva data di inizio e ultimazione dei lavori), ma trattasi di contestazione che sembra riferirsi al solo mese di inizio dei lavori, posto che la medesima società attrice richiede, sia nell'atto introduttivo sia nelle note di precisazione delle conclusioni, un'indennità di occupazione a far data dall'anno 2001 («La ha diritto, altresì, a vedersi riconosciuta Parte_1
l'indennità di occupazione a far data dall'apposizione dei cavi (anno 2001), oltre all'indennità di asservimento per la costituenda servitù giudiziale»). Ne consegue che pur ipotizzandosi il completamento dei lavori al 31.12.2001, alla data della notifica dell'atto introduttivo (28.11.2023) era decorso il tempo utile per usucapire.
Manca, tuttavia, la possibilità di ipotizzare, anche in via presuntiva, un animus possidendi nella relazione di fatto con la cosa instauratasi per effetto dell'occupazione, in quanto sia dal tenore degli scritti difensivi di Controparte_1
sia dalla documentazione allegata (in particolare quella afferente la
[...] corrispondenza stragiudiziale tra le parti) appare evidente come l'occupazione del fondo nella realizzazione dell'opera sia stata del tutto inconsapevole e involontaria;
a fronte, infatti, delle note ricevute – in cui la società attrice lamentava, appunto,
l'indebita occupazione del fondo di sua proprietà con cavi MT/BT - la convenuta fissava apposito sopralluogo per la risoluzione delle problematiche rappresentate, rigettando poi ogni pretesa sul presupposto dell'accertamento, anche da parte dei propri tecnici, dell'insussistenza dell'occupazione rappresentata.
Va, pertanto, disattesa la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dalla convenuta.
7 2.2 Non può, altresì, riconoscersi giudizialmente la costituzione di una servitù, per come invocato dall'attrice, ai fini del riconoscimento di un'indennità a favore del fondo servente, secondo la normativa di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Non ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 119 rd 1775/1933 (ai sensi del quale
“Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente”) per la costituzione di una servitù coattiva, in quanto l'opera autorizzata dall'autorità amministrativa non prevedeva il passaggio su fondi privati, per come appurato dal TU in corso di causa
(per l'imposizione della servitù di elettrodotto con sentenza del giudice, infatti, il presupposto della preventiva autorizzazione all'impianto della linea da parte della competente autorità costituisce una condizione dell'azione). E' pacifico, invero, che in tema di servitù di elettrodotto, la normativa contenuta nell'art. 119 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 non è né esclusiva né inderogabile, ma rappresenta solo il paradigma normale sul quale si modella detta servitù e non esclude pertanto che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico, ivi compresa l'usucapione (Cass. 5606/1996). Nel caso di specie, tuttavia, non ricorre nessuno dei casi tipici di costituzione previsti dall'ordinamento (contratto richiedente forma scritta ad substantiam;
usucapione; testamento), essendo risultata infondata la domanda di usucapione della convenuta.
2.3 Uniche domande astrattamente esaminabili restano, pertanto, quella risarcitoria e quella diretta al riconoscimento di un'indennità per occupazione illegittima, sostanziandosi l'attività di passaggio dei cavi elettrici - in mancanza di un corrispondente provvedimento costitutivo della servitù - in un'attività materiale suscettibile di giustificare il ricorso agli ordinari rimedi civilistici ove qualificabile come illecita.
La domanda di risarcimento del danno va certamente disattesa. Invero, la realizzazione di una servitù pubblica di elettrodotto in assenza della prescritta autorizzazione dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore o gestore, legittimando il proprietario alla richiesta di integrale ristoro del danno, comprendente la definitiva perdita di valore del bene, conseguente alla condotta materiale tenuta dalla controparte (Cass. 701/2023). Nel caso di specie, tuttavia, il
TU ha escluso qualsiasi incidenza dell'opera sul valore economico del terreno di proprietà della società attrice, posto che il passaggio dei cavi interessava il fondo solo
8 marginalmente e per una piccola porzione, senza in alcun modo impedire la facoltà di edificazione (e posto che, peraltro, la presenza della linea elettrica dava in generale maggior valore ai terreni ubicati in zona). Non ha trovato, in ogni caso, riscontro istruttorio alcuno la deduzione di parte attrice secondo cui “era intenzione di parte attrice realizzare sulla porzione della particella 839 interessata dal passaggio dei cavi per cui è causa un muro di recinzione con annesso cancello di ingresso alla proprietà, da adibire ad area parcheggio auto” (così pag. 3 atto introduttivo), la cui realizzazione sia stata impedita proprio dalla presenza dei cavi in questione.
Fondata è, invece, la domanda di indennità per illegittima occupazione del fondo: la società attrice, infatti, ha sufficientemente allegato la perdita subita (consistente nell'impossibilità di godere del fondo nella sua interezza) e ciò genera, in applicazione dei principi dettati da Cass., Sez. Un., 33645/2022, un danno presunto, che può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato. Recependosi, quindi, l'accertamento condotto sul punto dal TU (che ha tenuto conto, in relazione alle singole annualità, della destinazione urbanistica del fondo occupato, nonché della porzione oggetto di occupazione) l'indennità può quantificarsi, all'attualità e tenendosi conto dell'intero periodo di occupazione, nella misura complessiva (già rivalutata) di euro 1.339,07.
Coglie, tuttavia, parzialmente nel segno l'eccezione di prescrizione della convenuta.
Come, infatti, ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
6867/2022; Cass. 26592/2021; Cass. 5381/2011; Cass. 25983/2008) l'occupazione illegittima costituisce una condotta antigiuridica configurabile come illecito a carattere permanente, che si protrae nel tempo, a partire dall'iniziale apprensione del bene, e determina un pregiudizio destinato a rinnovarsi continuamente, in relazione alla privazione del godimento ed alla perdita dei frutti dell'immobile, con la conseguenza che il diritto del proprietario al risarcimento sorge in ogni momento, in relazione al danno già verificatosi, e nello stesso momento comincia a decorrere il relativo termine di prescrizione quinquennale, la cui maturazione impedisce il riconoscimento del diritto in questione per il periodo anteriore al quinquennio che precede la proposizione della domanda, a meno che il danneggiato non abbia nel frattempo compiuto validi atti interruttivi. Considerato, pertanto, che si discorre di
"indennità annua", rispetto alla quale il dies a quo della prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui ha termine il rispettivo anno di occupazione e che la
9 domanda era notificata in data 28.11.2023, deve tenersi conto dei seguenti atti interruttivi:
a) istanza di mediazione e nota racc. a firma dell'avv. Vincenzo Alessio (2022);
b) nota racc. a firma del l.r.p.t. della società (2018);
c) nota racc. a firma dell'avv. Celestina Morabito (2013).
Il diritto della società attrice, quindi, va dichiarato prescritto per il periodo antecedente all'anno 2008, con conseguente quantificazione del residuo in euro
738,54, seguendosi il medesimo prospetto di calcolo, per le singole annualità, redatto dal TU per l'area edificabile e per quella agricola (il metodo seguito dall'ausiliario appare, infatti, pienamente condivisibile e può essere recepito con la presente decisione).
Solo entro tali limiti, pertanto, la domanda della società attrice può trovare accoglimento.
3. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo in relazione al valore della controversia e in applicazione dei medi tabellari che appaiono congrui rispetto alle caratteristiche concrete del processo. In ragione, tuttavia, dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea corretta appare la compensazione delle spese in misura di 2/3, ponendosi solo il restante terzo a carico della convenuta soccombente
(anche in riconvenzionale). Quanto alle spese di TU, le stesse, trattandosi di adempimento risultato funzionale alla verifica delle domande ed eccezioni di ambo le parti, sono definitivamente poste a carico della società attrice e di Controparte_1
in misura di metà.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda dell'attore e per l'effetto:
a) accerta l'occupazione da parte della società convenuta e per una superficie pari a 11,27 metri lineari ed un'area di 15.70 mq del terreno di proprietà della società attrice (sito nel Comune di Rogliano in catasto al foglio 5 particella 839) nella realizzazione dell'opera autorizzata dal Comune di Rogliano in data 7 giugno
2001; b) condanna , in persona del l.r.p.t., al pagamento di Controparte_1 un'indennità di occupazione in favore della società attrice, in persona del l.r.p.t., nella misura equitativamente determinata all'attualità, nei limiti della
10 prescrizione già maturata, di euro 738,54, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
2. Rigetta ogni diversa domanda della società attrice;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale della società convenuta;
4. Condanna , in persona del l.r.p.t., alla rifusione in favore della Controparte_1
società attrice di 1/3 delle spese e competenze del giudizio, che si liquidano in euro 88,00 (su euro 264,00) per spese ed euro 1.692,33 (su euro 5.077,00) per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario;
5. Dichiara le spese compensate per i restanti 2/3;
6. Pone le spese di TU come liquidate in corso di causa definitivamente a carico della società convenuta in misura di metà ciascuno;
7. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 12/05/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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