CASS
Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2024, n. 39557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39557 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata nel procedimento nei confronti di R.T. om issis R. N . omissis avverso l'ordinanza del Tribunale di Macerata del 18/03/2024; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto che l'ordinanza impugnata venga annullata senza rinvio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 39557 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO IL f-t ,^c4?-/ •rig,A1 1. Ireip del Tribunale di Macerata, richiesto di procedere all'archiviazione del procedimento penale nel quale R.T. e R.N. erano indagati in riferimento al reato di cui all'art. 572 cod. pen., con ordinanza del 18 marzo 2024 ha disposto che il Pubblico ministero formuli l'imputazione in relazione al diverso delitto di cui all'art. 591 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica di Macerata ha proposto ricorso deducendo l'abnormità del provvedimento di imputazione coatta relativo a fattispecie diversa da quella per cui si sta procedendo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Dagli atti risulta che il Pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione del procedimento in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 572 cod. pen., per la quale erano stati is ritti i due indagati per un'ipotesi di maltrattamenti a danno del figlio minore. Il , con l'ordinanza impugnata, non si è pronunciato in merito a detta contestazione, ma ha rilevato che dagli elementi di indagine acquisiti (in particolare, la lettera di dimissioni della Asl del 12 agosto 2023 dalla quale si evince che il minore, nato il [...], era giunto presso il reparto di neonatologia con difficoltà respiratorie e ostruzione nasale, presenza di "materiale simil plastico occludente entrambe le fosse nasali che veniva rimosso. Le dimissioni avvenivano con la seguente diagnosi: Corpo estraneo intranasale") appare ipotizzabile il reato di abbandono di persone minori o incapaci. Pertanto, ha disposto che il Pubblico ministero debba formulare l'imputazione per tale contestazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. 3. Come è noto, l'ordinanza di archiviazione - che non può essere ordinariamente impugnata se non dalla persona offesa nei soli casi indicati nell'art. 410 bis cod. proc. pen. - è ricorribile per cassazione ove essa costituisca "atto abnorme". Invero, questa Corte ha precisato che «costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione» (Sez. Un., n. 4319 del 28/11/2013, Pm in proc. L., è 2 Rv. 257786; più recentemente, Sez. 4, n. 1207 del 10/10/2018 - dep. 11/01/2019, Manna, Rv. 274907 - 01, che in applicazione del principio ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., nei confronti di soggetto indagato per il solo reato di cui all'art. 589 cod. pen.). r-(14(7.- 3.1. Come correttamente rilevato dal 126 nella requisitoria scritta, le Sezioni Unite hanno in particolare evidenziato che in una precedente decisione - sempre a Sezioni Unite - si era chiarito che, dal complesso delle regole dettate sia a livello di carta fondamentale (art. 112 Cost. e art. 24 Cost., comma 2), sia a livello codicistico (artt. 335, 405, 409 segg. cod. proc. pen.), è possibile estrapolare «una linea di indirizzo piuttosto chiara: il g.i.p. può concordare con il P.M. ed allora nulla quaestio;
può dissentire e ritenere che il P.M. non abbia esercitato bene l'azione penale ed allora, lungi dall'esercitarla egli stesso in contrasto con il dettato costituzionale dell'art. 112 Cost., può invitarlo a compiere ulteriori indagini ed in tal caso, ove dette indagini debbano essere estese a persone non menzionate dal P.M. e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 c.p.p.; solo quando tali formalità siano adempiute e quindi l'attività di indagine sia stata rimessa nuovamente nelle mani e nelle valutazioni del P.M., il G.i.p. è abilitato ad emettere nuovamente i provvedimenti previsti dall'art. 409 c.p.p.», concludendo che non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati (e/o per altri reati non configurati ed iscritti nel registro delle notizie di reato) per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera "notitia criminis" (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, P.M. in proc. Minervini, Rv. 231162). Alla luce di tale precedente, il Supremo collegio nomofilattico, nella pronuncia del 2013, ha affermato che: «Appare di tutta evidenza che il g.i.p. non può limitarsi ad un semplice esame della richiesta finale del p.m., ma deve esercitare il suo controllo sul complesso degli atti procedimentali rimessigli dallo stesso p.m. I provvedimenti adottati dal g.i.p., in dissenso con la richiesta di archiviazione formulata dalla pubblica accusa, fanno "tornare il procedimento nella iniziativa del p.m. il quale, nel seguire le indicazioni del g.i.p., potrà esercitare, nella sua autonoma determinazione, tutti i poteri attribuitigli dalla legge, primo fra tutti quello di adottare le determinazioni conseguenti all'esito» per concludere che al giudice per le indagini preliminari è inibito ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di 3 reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione o a carico di soggetti non sottoposti ad indagini, ma può ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati o degli ulteriori soggetti che abbia individuato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza». 3.2. Le Sezioni Unite sono ulteriormente tornate sul tema, ribadendo che «costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta» (sent. n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581 - 01). 4. Si è peraltro precisato che «non è abnorme, nè in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero» (Sez. 5, n. 24616 del 16/03/2021, PmT c. Di Cillo, Rv. 281441 - 01). E ciò in quanto deve ritenersi «legittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, ordini contestualmente, a norma dell'art. 409 cod. proc. pen., l'imputazione coatta nei confronti dell'indagato per il fatto di reato oggetto dell'originaria iscrizione, qualificando diversamente la fattispecie individuata nella richiesta di archiviazione (Sez. 6, n. 37658 del 10/06/2014, Rv. 261645, Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015, Giovinazzo, Rv. 264509; Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016 Rv. 268138). In effetti, il potere di qualificare giuridicamente il fatto costituisce una prerogativa del giudice (non solo quello per le indagini preliminari) prevista in modo costante dall'ordinamento processuale». Prerogativa che può ritenersi correttamente esercitata nel caso in cui il giudice, rigettando l'istanza di archiviazione, formuli l'ordine di imputazione coatta contro soggetti che erano già stati iscritti nel registro degli indagati e nei cui confronti il Pubblico Ministero aveva svolto le indagini e, infine, l'ordine di imputazione coatta abbia ad oggetto gli stessi identici fatti su cui il Pubblico Ministero aveva indagato. In dette situazioni - conclude la sentenza da ultimo indicata - «non è, quindi, ipotizzabile ... alcuna abnormità nel provvedimento impugnato, essendosi il giudice per le indagini preliminari limitato ad esercitare il doveroso e legittimo controllo che gli spetta sull'attività del Pubblico Ministero. In conclusione, poiché il provvedimento impugnato - avente ad oggetto l'esatta qualificazione giuridica del fatto - va ritenuto rientrante tra i poteri legittimi di 4 nsigliere este controllo del giudice per le indagini preliminari sull'iniziativa penale del Pubblico Ministero e non ha nulla a che vedere con l'esercizio dell'azione penale». 4.1. Tale principio appare condivisibile, nna. iesso non-è applicabile al caso in esame. Invero, tra la fattispecie ipotizzata dal F91. (maltrattamenti in famiglia) e quella per la quale l'ordinanza impugnata ha ordinato l'imputazione (abbandono di minore) sussiste incompatibilità, atteso che i reati di maltrattamenti in famiglia e di abbandono di persone minori o incapaci sono connotati da condotte differenti, ossia i programmatici e reiterati maltrattamenti psico-fisici ai danni di persone della famiglia, nel delitto di cui all'art. 572, cod. pen., e l'abbandono ingiustificato di un soggetto incapace di provvedere a sé stesso che si abbia l'obbligo giuridico di custodire, che lo esponga ad un pericolo anche solo potenziale, nel delitto di cui all'art. 591, cod. pen.» (così, Sez. 6, n. 21948 del 23/04/2024, D., Rv. 286512 - 01). 4.2. La differenza strptrprple tra le due fattispecie - e dunque la diversità tra n' --- i fatti, contestati dal MI e ritenuti dal Giudice - impedisce a quest'ultimo di qualificare differentemente la - pur provvisoria - contestazione sottoposta al suo esame in sede di archiviazione, ma rende necessaria una decisione sul reato oggetto della richiesta ed, eventualmente, l'indicazione al Pubblico ministero di procedere all'iscrizione per l'ulteriore fattispecie ritenuta emergente dagli atti. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata, Ufficio Gip, per l'ulteriore corso. In ragione del titolo di reato, si deve disporre nel caso di diffusione della presente sentenza l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private a norma dell'art. 52 d.Ig. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024 Il Presi te
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto che l'ordinanza impugnata venga annullata senza rinvio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 39557 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO IL f-t ,^c4?-/ •rig,A1 1. Ireip del Tribunale di Macerata, richiesto di procedere all'archiviazione del procedimento penale nel quale R.T. e R.N. erano indagati in riferimento al reato di cui all'art. 572 cod. pen., con ordinanza del 18 marzo 2024 ha disposto che il Pubblico ministero formuli l'imputazione in relazione al diverso delitto di cui all'art. 591 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica di Macerata ha proposto ricorso deducendo l'abnormità del provvedimento di imputazione coatta relativo a fattispecie diversa da quella per cui si sta procedendo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Dagli atti risulta che il Pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione del procedimento in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 572 cod. pen., per la quale erano stati is ritti i due indagati per un'ipotesi di maltrattamenti a danno del figlio minore. Il , con l'ordinanza impugnata, non si è pronunciato in merito a detta contestazione, ma ha rilevato che dagli elementi di indagine acquisiti (in particolare, la lettera di dimissioni della Asl del 12 agosto 2023 dalla quale si evince che il minore, nato il [...], era giunto presso il reparto di neonatologia con difficoltà respiratorie e ostruzione nasale, presenza di "materiale simil plastico occludente entrambe le fosse nasali che veniva rimosso. Le dimissioni avvenivano con la seguente diagnosi: Corpo estraneo intranasale") appare ipotizzabile il reato di abbandono di persone minori o incapaci. Pertanto, ha disposto che il Pubblico ministero debba formulare l'imputazione per tale contestazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. 3. Come è noto, l'ordinanza di archiviazione - che non può essere ordinariamente impugnata se non dalla persona offesa nei soli casi indicati nell'art. 410 bis cod. proc. pen. - è ricorribile per cassazione ove essa costituisca "atto abnorme". Invero, questa Corte ha precisato che «costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione» (Sez. Un., n. 4319 del 28/11/2013, Pm in proc. L., è 2 Rv. 257786; più recentemente, Sez. 4, n. 1207 del 10/10/2018 - dep. 11/01/2019, Manna, Rv. 274907 - 01, che in applicazione del principio ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., nei confronti di soggetto indagato per il solo reato di cui all'art. 589 cod. pen.). r-(14(7.- 3.1. Come correttamente rilevato dal 126 nella requisitoria scritta, le Sezioni Unite hanno in particolare evidenziato che in una precedente decisione - sempre a Sezioni Unite - si era chiarito che, dal complesso delle regole dettate sia a livello di carta fondamentale (art. 112 Cost. e art. 24 Cost., comma 2), sia a livello codicistico (artt. 335, 405, 409 segg. cod. proc. pen.), è possibile estrapolare «una linea di indirizzo piuttosto chiara: il g.i.p. può concordare con il P.M. ed allora nulla quaestio;
può dissentire e ritenere che il P.M. non abbia esercitato bene l'azione penale ed allora, lungi dall'esercitarla egli stesso in contrasto con il dettato costituzionale dell'art. 112 Cost., può invitarlo a compiere ulteriori indagini ed in tal caso, ove dette indagini debbano essere estese a persone non menzionate dal P.M. e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 c.p.p.; solo quando tali formalità siano adempiute e quindi l'attività di indagine sia stata rimessa nuovamente nelle mani e nelle valutazioni del P.M., il G.i.p. è abilitato ad emettere nuovamente i provvedimenti previsti dall'art. 409 c.p.p.», concludendo che non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati (e/o per altri reati non configurati ed iscritti nel registro delle notizie di reato) per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera "notitia criminis" (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, P.M. in proc. Minervini, Rv. 231162). Alla luce di tale precedente, il Supremo collegio nomofilattico, nella pronuncia del 2013, ha affermato che: «Appare di tutta evidenza che il g.i.p. non può limitarsi ad un semplice esame della richiesta finale del p.m., ma deve esercitare il suo controllo sul complesso degli atti procedimentali rimessigli dallo stesso p.m. I provvedimenti adottati dal g.i.p., in dissenso con la richiesta di archiviazione formulata dalla pubblica accusa, fanno "tornare il procedimento nella iniziativa del p.m. il quale, nel seguire le indicazioni del g.i.p., potrà esercitare, nella sua autonoma determinazione, tutti i poteri attribuitigli dalla legge, primo fra tutti quello di adottare le determinazioni conseguenti all'esito» per concludere che al giudice per le indagini preliminari è inibito ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di 3 reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione o a carico di soggetti non sottoposti ad indagini, ma può ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati o degli ulteriori soggetti che abbia individuato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza». 3.2. Le Sezioni Unite sono ulteriormente tornate sul tema, ribadendo che «costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta» (sent. n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581 - 01). 4. Si è peraltro precisato che «non è abnorme, nè in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero» (Sez. 5, n. 24616 del 16/03/2021, PmT c. Di Cillo, Rv. 281441 - 01). E ciò in quanto deve ritenersi «legittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, ordini contestualmente, a norma dell'art. 409 cod. proc. pen., l'imputazione coatta nei confronti dell'indagato per il fatto di reato oggetto dell'originaria iscrizione, qualificando diversamente la fattispecie individuata nella richiesta di archiviazione (Sez. 6, n. 37658 del 10/06/2014, Rv. 261645, Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015, Giovinazzo, Rv. 264509; Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016 Rv. 268138). In effetti, il potere di qualificare giuridicamente il fatto costituisce una prerogativa del giudice (non solo quello per le indagini preliminari) prevista in modo costante dall'ordinamento processuale». Prerogativa che può ritenersi correttamente esercitata nel caso in cui il giudice, rigettando l'istanza di archiviazione, formuli l'ordine di imputazione coatta contro soggetti che erano già stati iscritti nel registro degli indagati e nei cui confronti il Pubblico Ministero aveva svolto le indagini e, infine, l'ordine di imputazione coatta abbia ad oggetto gli stessi identici fatti su cui il Pubblico Ministero aveva indagato. In dette situazioni - conclude la sentenza da ultimo indicata - «non è, quindi, ipotizzabile ... alcuna abnormità nel provvedimento impugnato, essendosi il giudice per le indagini preliminari limitato ad esercitare il doveroso e legittimo controllo che gli spetta sull'attività del Pubblico Ministero. In conclusione, poiché il provvedimento impugnato - avente ad oggetto l'esatta qualificazione giuridica del fatto - va ritenuto rientrante tra i poteri legittimi di 4 nsigliere este controllo del giudice per le indagini preliminari sull'iniziativa penale del Pubblico Ministero e non ha nulla a che vedere con l'esercizio dell'azione penale». 4.1. Tale principio appare condivisibile, nna. iesso non-è applicabile al caso in esame. Invero, tra la fattispecie ipotizzata dal F91. (maltrattamenti in famiglia) e quella per la quale l'ordinanza impugnata ha ordinato l'imputazione (abbandono di minore) sussiste incompatibilità, atteso che i reati di maltrattamenti in famiglia e di abbandono di persone minori o incapaci sono connotati da condotte differenti, ossia i programmatici e reiterati maltrattamenti psico-fisici ai danni di persone della famiglia, nel delitto di cui all'art. 572, cod. pen., e l'abbandono ingiustificato di un soggetto incapace di provvedere a sé stesso che si abbia l'obbligo giuridico di custodire, che lo esponga ad un pericolo anche solo potenziale, nel delitto di cui all'art. 591, cod. pen.» (così, Sez. 6, n. 21948 del 23/04/2024, D., Rv. 286512 - 01). 4.2. La differenza strptrprple tra le due fattispecie - e dunque la diversità tra n' --- i fatti, contestati dal MI e ritenuti dal Giudice - impedisce a quest'ultimo di qualificare differentemente la - pur provvisoria - contestazione sottoposta al suo esame in sede di archiviazione, ma rende necessaria una decisione sul reato oggetto della richiesta ed, eventualmente, l'indicazione al Pubblico ministero di procedere all'iscrizione per l'ulteriore fattispecie ritenuta emergente dagli atti. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata, Ufficio Gip, per l'ulteriore corso. In ragione del titolo di reato, si deve disporre nel caso di diffusione della presente sentenza l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private a norma dell'art. 52 d.Ig. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024 Il Presi te