Sentenza 18 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2002, n. 8776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8776 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 ) E 3 E . E N G N , A 1 O I P 9 Z I 9 A EPUBBLICA ITALIANA 1 D - R 1 T 1 E S - I C 1 G I 2 E IN NOME DEL POPOLO IT AN D R . I L I A 9 D CORTE PREMA DICASSAZIONE G 3 E I Oggetto T E E N N E 4 S T . E SEZIONE PRIMA CIVILE T S I T ( R A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 4681/00 Dott. Rosario DE MUSIS - Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Consigliere Cron. 24036 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 17/01/02 Dott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SPARANISE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO PICARDI 4, presso l'avvocato GAITO SERGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIROLAMO IZZO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
NE AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 86, presso l'avvocato ALESSANDRO ZAMPONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AUGUSTO ZAMPONE, 2002 giusta procura a margine del controricorso;
83
- controricorrente -
4
contro
SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA, COMMISSARIO GOVERNATIVO BANCO DI NAPOLI SpA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 33/99 del Giudice di pace di R678/00 PIEDIMONTE MATESE, depositata il 04/02/99; Cron. udita la relazione della causa svolta nella pubblica Rep. udienza del 17/01/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni Ud. 17/01/02 LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Izzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
SPARAND Spataro con udito per il resistente, 1'Avvocato delega, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ON QU il 22 giugno 1998 citava in giu- dizio davanti al Giudice di Pace di Pignataro Maggiore il Comune di Sparanise e il locale Servizio di Riscos- sione Tributi (gestito dal Banco di Napoli spa), chie- dendo l'accertamento negativo del credito di L. 212.010 2 fatto valere nei suoi confronti dal Comune con iscri- zione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale da parte dello stesso Servizio, a titolo di 'canone" per la somministrazione di acqua potabile nel corso del 1992 e sollecitando l'annullamento degli atti di accer- tamento ed esazione al riguardo. Il Giudice di Pace di Piedimonte Matese, davanti al quale la causa era rias- sunta a seguito della accolta ricusazione - su istanza del Comune 1 del Giudice di Pace di Pignataro Maggiore, con sentenza 4 febbraio 1999, in accoglimento della domanda dichiarava la “inesistenza del diritto al pagamento" preteso dal Comune, osservando in particola- che la controversia riguardava il corrispettivo di re: contratto di somministrazione e quindi un rapporto un obbligatorio non incluso tra quelli demandati alla giu- risdizione delle commissioni tribuntariee ovvero alla competenza per materia del tribunale;
che non v'era ra- gione di sospendere il processo per effetto della ulte- riore istanza di ricusazione proposta dal Comune - per- ché tardiva ed irrituale -, né per effetto della produ- zione nella udienza di discussione di copia del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, perché ma- nifestamente infondata era la deduzione del Comune ri- corrente circa la devoluzione della domanda alla cogni- zione delle commissioni tributarie;
che non era oppor- 3 tuna la riunione della causa con quelle di contenuto analogo promosse da altri utenti del servizio comunale;
che i dubbi sulla regolarità della costituzione del Co- mune nella fase conseguente alla riassunzione del pro- cesso, fondati sulla mancanza di una nuova procura, do- vevano essere superati per motivi di equità; che il credito preteso dal Comune si era estinto per prescri- zione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 cod. civ. in carenza di validi atti interruttivi del relativo termi- ne e comunque non era assistito la sufficienti prove. Con ricorso notificato il 23 aprile 1999 il Comune di Sparanise ha chiesto la cassazione di tale sentenza prospettando quattordici motivi di impugnazione arti- colati in molteplici censure. QU ON ha resi- pregiudizialmente eccependo stito con controricorso, del ricorso per la genericità delle l'inammissibilità deduzioni, per la formulazione di censure non consenti- te contro pronuncia resa secondo equità ed infine per difetto di interesse rispetto a motivi che non conte- stano tutte le autonome rationes decidendi della sen- tenza impugnata. Poiché il secondo motivo del ricorso ripropone l'assunto del difetto di giurisdizione del giudice or- dinario sotto il profilo che la controversia, riguar- dando entrate patrimoniali assimilabili ai tributi, 4 rientrerebbe nella giurisdizione delle commissioni tri- butarie, su tale motivo si sono pronunciate le sezioni unite di questa Corte che, con sentenza n. 9504 del 2001, lo hanno rigettato, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato quindi asse- gnato a questa sezione per la pronuncia sugli altri mo- tivi. Il Comune di Sparanise e QU ON hanno presentato memorie ex art 378 c.p.c.. Il Servizio Ri- scossione Tributi non ha svolto difese in questa fase. Motivi della decisione Il Pubblico Ministero ha motivatamente con- 1. cluso per la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, derivante da vizio relativo alla costituzio- ne del giudice (a norma dell'art. 158 c.p.c.), essendo stata la controversia, che era stata promossa davanti al competente Giudice di pace di Pignataro Maggiore, decisa dal Giudice di pace di Piedimonte Matese, davan- ti al quale il processo era stato riassunto a seguito dell'accoglimento della istanza di ricusazione. Richia- ma il Pubblico Ministero un - risalente - precedente di questa Corte ( Cass.7 novembre 1981, n. 5907) che, sul- la premessa secondo cui, pur se sia stato designato un giudice appartenente ad un diverso ufficio in sostitu- zione di quello ricusato, il procedimento deve prose- guire davanti all'ufficio giudiziario originariamente 5 adito, ha affermato la sussistenza di "nullità derivan- te dalle costituzione del giudice" se il processo sia stato riassunto e si sia svolto presso l'ufficio giudi- ziario del giudice designato sostituto;
e la rilevabi- lità d'ufficio di tale nullità a norma dell'art. 158 c.p.c.. Condivide il collegio la premessa secondo cui pure nella specie la riassunzione prosecuzione del processo davanti al diverso ufficio giudiziario del giudice sostituto ha comportato la nullità della sen- tenza per vizio relativo alla costituzione del giudice, ma una tale nullità, ancorchè assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae alla operatività del princi- pio di conversione della invalidazione nella impugna- zione, attraverso la deduzione di uno specifico motivo sul punto (facendo l'art. 158 c.p.c. "salva la disposi- zione dell'art. 161"). Sicché, non avendo il Comune ri- corrente dedotto un tale profilo di nullità della sen- tenza impugnata, il giudicato che si è formato al ri- guardo preclude la rilevabilità d'ufficio in questa se- de. Né la sentenza qui impugnata può considerarsi giu- ridicamente inesistente (per assimilazione alla ipotesi testuale di mancanza della sottoscrizione del giudice ex art. 161, c.2, c.p.c.) è perciò sottratta al princi- pio della necessaria conversione della nullità in mezzo di impugnazione. Non può infatti affermarsi che la pro- 6 nuncia nella specie, in tutto conforme ai requisiti formali e funzionali del modello normativo della sen- tenza (art. 132 c.p.c.), provenga da un organo privo di alcun potere giurisdizionale.
2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente de- duce il difetto di giurisprudenza del giudice ordina- rio, già è stato scrutinato e rigettato dalle sezioni unite di questa Corte che hanno negato, da un lato, che la controversia investa la validità di provvedimenti generali in materia tariffaria (non coinvolgendo le scelte autoritative e discrezionali del Comune nell'organizzazione del servizio di erogazione dell'acqu a potabile) e riconosciuto, dall'altro, che la domanda riguarda la posizione di diritto soggettivo costituita con il perfezionamento del rapporto contrat- tuale di somministrazione, essendo diretta alla dichia- razione di inesistenza del credito fatto valere dal somministrante (nei modi della riscossione delle entra- te patrimoniali e norma dell'art. 69 d.p.r. 28 gennaio 1988, n.43) in base a quel rapporto.
3. Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per non avere il Giudice di pace pronunciato sulla prospettata "eccezione di improponi- bilità ed improcedibilità della domanda" che, avendo ad oggetto la impugnazione della cartella esattoriale, sa- 7 rebbe dovuta essere proposta nel termine di sessanta giorni prescritto dall'art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Il motivo, ammissibile poichè implicitamente denuncia la violazione di una norma processuale (art. 112 c.p.c.), è palesemente infondato. il Giudice di pa- ce, infatti, avendo correttamente qualificato la doman- da come diretta all'accertamento negativo della obbli- gazione nascente dal rapporto privatistico di sommini- strazione, ha per ciò stesso negato che nella specie applicazione la disciplina del contenzioSOtrovasse tributario, dettando l'art. 21 d.lgs, 546/1992 il "termine per la proposizione del ricorso" che introduce "il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale". E ovviamente quel termine non può valere - come nella specie l'ente locale si sia av- quanto valso del servizio esattoriale per la riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate (art. 69 D. P. R. 28 gennaio 1988, n. 43), attraverso cioè gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie e la contestazione del preteso credito (che non ha natura di imposta o tassa e trova titolo negli impegni convenzionalmente assunti), da parte dell'indicato debitore, sia portata davanti all'autorità giudiziaria con l'azione di accertamento negativo. 8 4. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente ripropone la eccezione di incompetenza del giudice di pace "in materia di imposte e tasse" riservata alla competenza esclusiva del tribunale ex art. 9 c.p.c., è infondato. La controversia, infatti, come hanno giudi- cato le sezioni unite di questa Corte rigettando il mo- tivo attinente alla giurisdizione, ha oggetto l'accertamento negativo di un credito dell'ente locale che trova titolo, non già in una potestà impositiva, ma nel rapporto di natura privatistica costituito dal con- tratto di somministrazione: sicchè correttamente nella specie è stato identificato il giudice di pace, compe- tente per valore a decidere della controversia (relativa a "bene mobile" a norma dell'art. 7 c.p.c.).
5. Con il quarto motivo, denunciando l'inosservanza degli artt. 101, 134, 175 e 168 bis c.p.c., il icor- rente eccepisce la radicale nullità attinente allo svi- luppo del procedimento di merito, e riflessa nella sen- tenza impugnata, per la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa e riferisce che il Giudice di pace, avendo fissato nell'udienza del 30 dicembre 1998 la trattazione di tutte le cause connesse in ragione - promosse nei confronti del Comune di del titolo Sparanise dai singoli utenti del servizio di erogazione dell'acqua potabile, in quell'udienza conclusa alle 9 ore 21 - non trattò che i primi undici procedimenti;
e benchè gli altri cinquanta processi - e con essi quello non fossero stati neppure di cui al presente ricorso - chiamati, risultò poi che il Giudice di pace li aveva con singoli provvedimenti rinviati al giorno succes- sivo, ma di tale rinvio (all'udiensa cioè del 31 dicem- bre) le parti non furono avvisate e nella nuova udienza - in loro assenza tutte le cause furono poste in de- cisione. il motivo, che denuncia un vizio radicale del procedimento e postula perciò l'esame diretto degli atti relativi, è infondato. La lettura del verbale di causa rende evidente che il rinvio fu disposto dal Gi- udice di pace in udienza, non già per la mancata com- parizione delle parti a norma dell'art. 309 c.p.c. (in tale ipotesi della successiva udienza il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite), ma in ragione del protrarsi della trattazione delle prime undici cause fino ad "ora tarda" (le ore 21). Afferma il ricorrente che il provvedimento di rinvio (in realtà di prosecuzi- one della medesima udienza al giorno successivo) fu pronunciato non già in udienza, alla presenza dei procuratori delle parti, ma quando le parti e i loro procuratori già erano stati licenziati (e dunque dopo la conclusione dell'udienza). Prospettazione in fatto questa che contrasta con la testualità del verbale di 10 udienza (dove appunto si attesta che il provvedimento fu dato in udienza) e la verità dei fatti in esso at- testati può essere posta in discussione soltanto at- traverso la querela di falso (art. 180, c.3, c.p.c. e 2700 C.C.).
6. Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 320, 321 e 184 c.p.c., lam- enta che il Giudice di pace, in luogo di provvedere sulle deduzioni istruttorie (disponendo la comparizione personale delle parti, ammettendo l'interrogatorio for- male e la prospettata prova testimoniale), pose la causa in decisione, così compromettendo le facoltà difensive del Comune convenuto. Così formulata, la cen- sura, benchè deduca la violazioni di una norma proces- suale, inammissibile, perchè non critica il punto della decisione nel quale l'asserito errore nella trat- tazione istruttoria si sarebbe riflesso, là dove in particolare il Giudice di pace ha motivamente escluso la rilevanza delle circostanze di fatto dal Comune de- dotte a prova testimoniale in ordine alle prospettata sussistenza di uno specifico atto di messa in mora, as- trattamente idoneo ad interrompere la prescrizione (dedotta dall'attore come causa estintiva del diritto di credito fatto valere dal Comune).
7. Prospettando la “nullità della sentenza” per 11 violazione degli artt. 306 e 320 c.p.c., 2041, 2042, 2035 e 2940 C.C.; 52 e SS. d.p.r. 602/1973, nel sesto motivo di impugnazione il Comune di Sparanise critica la decisione per non avere il Giudice di pace consid- erato l'effetto processuale del pagamento del debito intervenuto in corso di causa, avendo l'attore manifes- tato in tal modo "la volontà di desistere dalla azione intrapresa" (quando irripetibile è il pagamento sponta- neo in adempimento di debito prescritto). La censura così formulata è inammissibile, oichè l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alle circostanze, sopravvenute nel corso del processo, che eliderebbero - in ipotesi la posizione di contrasto tra le parti con l'effetto della "cessazione della ma- teria del contendere", è insindacabile in sede di le- gittimità (Cass. 12614/1995).
8. Con il settimo motivo il ricorrente censura, per violazione dell'art. 112 c.p.c., l'avere il Giudice di pace negato fondamento nel merito alla pretesa dal Comune fatta valere attraverso il procedimento di ri- scossione esattoriale (per difetto della prova in ordi- ne alla prestazione di erogazione di acqua potabile e in ogni caso in ordine alla entità della stessa), quan- do invece l'attore - utente si era limitato a chiedere l'accertamento della estinzione della propria obbliga- 12 zione per prescrizione. La censura è in parte infondata e in parte inam- missibile. Il Giudice di pace, infatti, benchè avesse accolto la difesa principale dell'attore in ordine alla pre- scrizione del diritto di credito del Comune, ha tutta- via esaminato anche la prospettazione subordinata del ON (che aveva in ogni caso negato il fondamento nel merito della pretesa del Comune, contestando in pro capite tra gli particolare la suddivisione utenti del costo del servizio). Non sussiste dunque il lamentato vizio di ultrape- tizione, mentre inammissibile è l'ulteriore profilo della censura, là dove si critica l'apprezzamento ne- gativo compiuto dal Giudice di pace in ordine agli elementi di prova documentale sui quali il Comune aveva fondato nel merito la sua specifica pretesa verso il ON e perciò si denuncia in error in iudicando, non deducibile come motivo di cassazione della decisione dal giudice di pace resa secondo equità.
9. Con l'ottavo motivo, denunciando la "nullità della sentenza ex artt. 1,7, 37 c.p.c. e d.p.r. 636/1992", il ricorrente ancora prospetta la questione di giurisdizione argomentata più specificamente nel primo motivo, esaminato e rigettato dalle sezioni unite 13 di questa Corte. 10. Inammissibile è il nuovo motivo del ricorso, enunciato come omessa, insufficiente, illogica e con- traddittoria motivazione della sentenza ex art. 132 c.p.c. ed art. 112 c.p.c.", con il quale si deduce l'erroneo apprezzamento del fondamento nel merito del diritto fatto valere dal Comune e dunque si denuncia in error in indicando estraneo al sindacato di legittimità sulle sentenze del giudice di pace rese a norma dell'art. 113.c.2, c.p.c. E se poi si fosse inteso de- nunciare che la pretesa esercitata dal Comune (nelle forme della riscossione esattoriale) era fondata su in- sindacabili scelte autoritative e discrezionali della amministrazione comunale, un tale rilevo riproporrebbe la questione attinente alla giurisdizione già decisa dalle sezioni unite con il rigetto del primo motivo. 11. Inammissibile è pure il deciso motivo del ricorso che, sotto il titolo di "errata applicazione degli artt. 2948, 2934, 2935, 2943 e 2944 C.C.", criti- ca la decisione nel merito per avere il giudice di pace ritenuto operante la prescrizione quinquennale con de- correnza dal 31 luglio 1992; escluso la efficacia in- terruttiva del termine relativo, riconoscibile invece nei manifesto pubblici di invito ad adempiere e nella lettera dal Comune invita ad ogni utente nel novembre 14 1994; negato la ammissibilità della prova per presun- zioni e per testimoni in ordine alla effettiva ricezio- ne di tale lettera da parte del destinatario ON;
considerato la prescrizione quinquennale ex art. 2948, sub 4) C.C., quando invece nella specie era operante la prescrizione decennale nei confronti del Comune in di- chiarato "dissesto finanziario" e con riguardo alla pretesa considerata in ogni caso sul fondamento dell'art. 2041 C.C.. Così argomentata, la censura, denunciando la vio- lazione di norme sostanziali che regolano il rapporto dedotto in giudizio, nonchè vizi di motivazione in or- dine all'apprezzamento dei documenti prodotti e alla valutazione negativa della rilevanza delle proposte istanze probatorie, sollecita un sindacato sulla pro- nuncia di merito escluso dal controllo di legittimità sulle sentenze del giudice di pace rese secondo equità in causa il cui valore non eccede L. 2.000.000. 12. L'undicesimo motivo ripropone la medesima censura già prospettata nel quarto motivo e dal colle- gio giudicata infondata. 13. Il dodicesimo motivo, che deduce "errata ap- plicazione degli artt. 273 e 274 c.p.c." e censura l'omessa riunione di tutti i procedimenti relativi alle cause promosse contro il Comune di Sparanise dai singo- 15 li utenti e connesse "per il titolo", é palesemente poichè il potere conferito al Giudiceinammissibile, dell'art. 274 é eminentemente discrezionale e perciò il suo esercizio pur se negativo è sottratto al sindacato in sede di impugnazione. 14. Inammissibile è pure il tredicesimo motivo che, denunciando la violazione di una norma ("punto 10" della “tariffa professionale" approvata con d.m. 5 ot- tobre 1994, n. 585) regolatrice della determinazione degli onorari di avvocato, prospetta un errore in indi- cando, sottratto al sindacato di legittimità sulle sen- tenza del giudice di pace rese secondo equità. 15. Con il quattordicesimo ed ultimo motivo il ricorrente censura la omessa sospensione del giudi- zio, che invece sarebbe dovuta essere disposta per ef- fetto della istanza di ricusazione ex art. 52, comma 3, c.p.c. basti al riguardo considerare che, pur a pre- scindere dalla considerazione che secondo la consoli- data giurisprudenza di legittimità - deve escludersi l'automatismo dell'effetto sospensivo (effetto invece condizionato alla delibezione del giudice a quo sulla ammissibilità dell'istanza), la censura é inammissibile per difetto di interesse, poichè la istanza fu nella specie rigettata dal giudice competente (il Pretore di Santa Maria Capua Vetere) prima del deposito della sen- 16 tenza del giudice ricusato. 16. Il ricorso, affidato a motivi in parte inam- missibili e in parte infondati, deve essere perciò ri- gettato. Non può tuttavia dirsi che il Comune di Spara- nise abbia agito in questa sede di legittimità con dolo o colpa grave come afferma la difesa del controricor- rente, la cui domanda fondata sulla asserita responsa- bilità aggravata ex art. 96 c.p.c. deve essere perciò respinta. E anzi nella complessità di talune questioni poste dal presente ricorso (il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione d'ufficio della nul- lità della sentenza impugnata) ravvisa il Collegio giu- sto motivo di compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal controricorrente e compensa tra le parti le spese di questa fase del giudizio. Roma 17 gennaio 2002. O 4 7 L ) L 3 . E O N B C , E 1 A E 9 P Il Consigliere estensore Il Presidente 9 N I 1 O - D I 1 Z 1 E - A 1 R Giovanni Losavio Rosario De Musis C I 2 T S . D I L G U I E 9 3 R G E A E D 6 N 4 E . . T T T N S DEPOSITATA IN CANC T I E ( S R E A Oggi, 18 2 Marie a Jum .17