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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, TO
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1375/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14930/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239029214752 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239029214752 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5442/2025 depositato il
26/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 31.10.2024 la Corte di Giustizia di 1° Grado di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente che l'ha impugnata con atto di appello notificato a mezzo pec in data 21.01.2025 alla controparte e depositato telematicamente alla CGT di 2° grado della Campania in data 19.02.2025.
Con la sentenza impugnata la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239029214752 notificata il 26.07.2023, avente ad oggetto TARSU 2011/2012, per complessivi € 7.202,00, emessa sulla base della cartella sottostante n. 07120210021869113.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto infondata l'eccezione della contribuente circa l'intervenuto annullamento della cartella presupposta, osservando che non risultava prodotta in atti la sentenza definitiva della
Commissione Tributaria di Napoli n. 8995/2023 asseritamente annullatoria della cartella stessa, con conseguente difetto di prova sul punto.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la contribuente, deducendo l'erroneità della decisione di primo grado per non avere considerato l'esistenza della sentenza n. 8995/2023 della CGT di Napoli, depositata in allegato all'atto di appello, che aveva annullato la cartella. L'appellante ha chiesto quindi la riforma della sentenza impugnata e la declaratoria di nullità dell'intimazione relativamente alla cartella in questione.
L'Agenzia delle Entrate – IO non si è costituita nel presente grado di giudizio.
All'udienza del 26.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere chiarito l'ambito oggettivo del presente giudizio.
L'impugnazione riguarda esclusivamente l'intimazione di pagamento n. 07120239029214752 notificata il 26 luglio 2023, limitatamente alla cartella di pagamento riferita alla TARSU per le annualità 2011 e 2012, identificata con il numero 07120210021869113.
La restante parte dell'intimazione concerne, come emerge dal suo contenuto e dal dettaglio degli atti presupposti, sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada nonché crediti di natura contributiva (INPS e INAIL), pretese che non sono state impugnate e che, in ogni caso, non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, con conseguente estraneità delle stesse all'odierno giudizio.
Parimenti, con riferimento ad altre cartelle di pagamento inizialmente incluse nell'atto introduttivo, occorre rilevare che la stessa contribuente ha rinunciato alla relativa impugnazione nel corso del giudizio di primo grado, prendendo atto della regolare notifica delle cartelle sottostanti.
Di tale rinuncia il giudice di primo grado ha dato espressamente atto nella sentenza impugnata, laddove si legge testualmente: «Con memorie illustrative la ricorrente prendeva atto della valida notifica via PEC delle cartelle sottostanti l'intimazione impugnata, quindi dell'infondatezza di parte del ricorso» .
Ne consegue che, già nel giudizio di primo grado, l'oggetto della controversia era rimasto circoscritto alla sola cartella n. 07120210021869113 relativa alla TARSU 2011/2012, costituendo questa l'unica pretesa ancora contestata.
Ciò posto, dagli atti prodotti esclusivamente in sede di appello risulta che la predetta cartella di pagamento era stata integralmente annullata con sentenza definitiva, segnatamente con la sentenza n. 8995 del 27 giugno 2023 della Commissione Tributaria di Napoli, pronunciata nel procedimento RG n. 14341/2022, con declaratoria di estinzione della TARSU 2011 e 2012 e condanna dell'Agenzia delle Entrate-IO al pagamento delle spese di lite.
La sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso sul presupposto che tale decisione di annullamento non risultasse materialmente allegata agli atti, affermando che «non risulta allegata la sentenza definitiva che avrebbe annullato la cartella stessa» e ritenendo, pertanto, non provata l'eccezione.
Tuttavia, la produzione in appello del provvedimento giurisdizionale consente di accertare che, alla data di emissione dell'intimazione di pagamento, la cartella TARSU 2011/2012 era già definitivamente annullata e priva di efficacia giuridica, non potendo essere ulteriormente posta in riscossione.
La verifica del ruolo conferma che la cartella n. 07120210021869113 è riferita esclusivamente alla TARSU per le annualità 2011 e 2012, sicché la sua inclusione nell'intimazione di pagamento impugnata si pone in palese contrasto con il giudicato tributario formatosi.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento deve essere annullata limitatamente al ruolo per SU della suddetta cartella, restando ferma per il resto, che non è stato oggetto di impugnazione né rientra nella cognizione del giudice tributario.
Poiché l'appello è stato proposto unicamente con riferimento alla cartella TARSU 2011/2012, lo stesso deve essere integralmente accolto.
La sentenza di primo grado va, tuttavia, riformata solo parzialmente, nella parte in cui ha rigettato il ricorso anche con riferimento alla cartella già definitivamente annullata per la parte relativa alla SU 2011-2012.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, avuto riguardo alla circostanza che la decisione di primo grado è dipesa dalla mancata produzione materiale della sentenza di annullamento, successivamente depositata in appello, e considerato l'andamento complessivo della lite
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, TO
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1375/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14930/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239029214752 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239029214752 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5442/2025 depositato il
26/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 31.10.2024 la Corte di Giustizia di 1° Grado di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente che l'ha impugnata con atto di appello notificato a mezzo pec in data 21.01.2025 alla controparte e depositato telematicamente alla CGT di 2° grado della Campania in data 19.02.2025.
Con la sentenza impugnata la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239029214752 notificata il 26.07.2023, avente ad oggetto TARSU 2011/2012, per complessivi € 7.202,00, emessa sulla base della cartella sottostante n. 07120210021869113.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto infondata l'eccezione della contribuente circa l'intervenuto annullamento della cartella presupposta, osservando che non risultava prodotta in atti la sentenza definitiva della
Commissione Tributaria di Napoli n. 8995/2023 asseritamente annullatoria della cartella stessa, con conseguente difetto di prova sul punto.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la contribuente, deducendo l'erroneità della decisione di primo grado per non avere considerato l'esistenza della sentenza n. 8995/2023 della CGT di Napoli, depositata in allegato all'atto di appello, che aveva annullato la cartella. L'appellante ha chiesto quindi la riforma della sentenza impugnata e la declaratoria di nullità dell'intimazione relativamente alla cartella in questione.
L'Agenzia delle Entrate – IO non si è costituita nel presente grado di giudizio.
All'udienza del 26.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere chiarito l'ambito oggettivo del presente giudizio.
L'impugnazione riguarda esclusivamente l'intimazione di pagamento n. 07120239029214752 notificata il 26 luglio 2023, limitatamente alla cartella di pagamento riferita alla TARSU per le annualità 2011 e 2012, identificata con il numero 07120210021869113.
La restante parte dell'intimazione concerne, come emerge dal suo contenuto e dal dettaglio degli atti presupposti, sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada nonché crediti di natura contributiva (INPS e INAIL), pretese che non sono state impugnate e che, in ogni caso, non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, con conseguente estraneità delle stesse all'odierno giudizio.
Parimenti, con riferimento ad altre cartelle di pagamento inizialmente incluse nell'atto introduttivo, occorre rilevare che la stessa contribuente ha rinunciato alla relativa impugnazione nel corso del giudizio di primo grado, prendendo atto della regolare notifica delle cartelle sottostanti.
Di tale rinuncia il giudice di primo grado ha dato espressamente atto nella sentenza impugnata, laddove si legge testualmente: «Con memorie illustrative la ricorrente prendeva atto della valida notifica via PEC delle cartelle sottostanti l'intimazione impugnata, quindi dell'infondatezza di parte del ricorso» .
Ne consegue che, già nel giudizio di primo grado, l'oggetto della controversia era rimasto circoscritto alla sola cartella n. 07120210021869113 relativa alla TARSU 2011/2012, costituendo questa l'unica pretesa ancora contestata.
Ciò posto, dagli atti prodotti esclusivamente in sede di appello risulta che la predetta cartella di pagamento era stata integralmente annullata con sentenza definitiva, segnatamente con la sentenza n. 8995 del 27 giugno 2023 della Commissione Tributaria di Napoli, pronunciata nel procedimento RG n. 14341/2022, con declaratoria di estinzione della TARSU 2011 e 2012 e condanna dell'Agenzia delle Entrate-IO al pagamento delle spese di lite.
La sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso sul presupposto che tale decisione di annullamento non risultasse materialmente allegata agli atti, affermando che «non risulta allegata la sentenza definitiva che avrebbe annullato la cartella stessa» e ritenendo, pertanto, non provata l'eccezione.
Tuttavia, la produzione in appello del provvedimento giurisdizionale consente di accertare che, alla data di emissione dell'intimazione di pagamento, la cartella TARSU 2011/2012 era già definitivamente annullata e priva di efficacia giuridica, non potendo essere ulteriormente posta in riscossione.
La verifica del ruolo conferma che la cartella n. 07120210021869113 è riferita esclusivamente alla TARSU per le annualità 2011 e 2012, sicché la sua inclusione nell'intimazione di pagamento impugnata si pone in palese contrasto con il giudicato tributario formatosi.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento deve essere annullata limitatamente al ruolo per SU della suddetta cartella, restando ferma per il resto, che non è stato oggetto di impugnazione né rientra nella cognizione del giudice tributario.
Poiché l'appello è stato proposto unicamente con riferimento alla cartella TARSU 2011/2012, lo stesso deve essere integralmente accolto.
La sentenza di primo grado va, tuttavia, riformata solo parzialmente, nella parte in cui ha rigettato il ricorso anche con riferimento alla cartella già definitivamente annullata per la parte relativa alla SU 2011-2012.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, avuto riguardo alla circostanza che la decisione di primo grado è dipesa dalla mancata produzione materiale della sentenza di annullamento, successivamente depositata in appello, e considerato l'andamento complessivo della lite
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.