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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
MANDUZIO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 230/2023
proposto da
Ricorrente_1 - 97103880585
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6ID13731637 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa ha proposto ricorso, iscritto al n. 230/23 R.G., avverso l'avviso di accertamento emesso per il recupero del CUP dovuto in seguito ad esposizioni pubblicitarie per le quali non è stato versato, entro il termine fissato, il relativo canone. L'oggetto di accertamento è n. 1 freccia riportante la dicitura ed il logo di Ricorrente_1 PT, di 1 mq, qualificata nella definizione di preinsegna/freccia direzionale.
Per essa, la ricorrente ritiene non sia valutabile l'effettiva idoneità a promuovere la domanda di beni o di servizi offerti dalle Ricorrente_1 spa, bensì sia rinvenibile soltanto l'indicazione ai cittadini utenti della qualità di Ufficio fornitore del servizio postale universale. Conseguentemente, è ritenuto dalla ricorrente che la freccia sia esente dal pagamento del canone.
La società ricorrente ha pertanto chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Società_1 spa, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale di Pubblicità per il Comune_1 (VI), si è costituita in giudizio ed ha esposto le proprie controdeduzioni, chiedendo la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ricorrente_1 spa svolge un'attività commerciale, essendo stata trasformata, dalla mera attività di servizio postale a quella di servizio universale in materia assicurativa e finanziaria. Pertanto, al di fuori di quelle attività di pubblico interesse in materia di notificazioni postali e di servizi postali riservati, ogni altra attività di tale società deve ritenersi inerente a servizi commerciali e finanziari.
Quindi, il segnale che contenga l'indicazione di riferimento per gli utenti, inerente non solo la direzione viaria ma anche il riferimento ad una società, quale Ricorrente_1 spa, che opera in via commerciale, integra evidentemente un mezzo pubblicitario riguardante la società in argomento, rivolta anche allo scopo di promuovere la domanda di beni e di servizi offerta da questa società.
Il canone è previsto dal Regolamento di ciascun Comune, nella fattispecie dal Comune_1.
Pertanto. ogni doglianza va respinta ed il ricorso va rigettato integralmente.
Le spese seguono la soccombenza e, considerata la natura ed entità del contenzioso e le motivazioni spese a sostegno dalla parte resistente, possono essere liquidate in euro 300,00.
P.Q.M.
Rigetto. Spese Euro 300,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
MANDUZIO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 230/2023
proposto da
Ricorrente_1 - 97103880585
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6ID13731637 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa ha proposto ricorso, iscritto al n. 230/23 R.G., avverso l'avviso di accertamento emesso per il recupero del CUP dovuto in seguito ad esposizioni pubblicitarie per le quali non è stato versato, entro il termine fissato, il relativo canone. L'oggetto di accertamento è n. 1 freccia riportante la dicitura ed il logo di Ricorrente_1 PT, di 1 mq, qualificata nella definizione di preinsegna/freccia direzionale.
Per essa, la ricorrente ritiene non sia valutabile l'effettiva idoneità a promuovere la domanda di beni o di servizi offerti dalle Ricorrente_1 spa, bensì sia rinvenibile soltanto l'indicazione ai cittadini utenti della qualità di Ufficio fornitore del servizio postale universale. Conseguentemente, è ritenuto dalla ricorrente che la freccia sia esente dal pagamento del canone.
La società ricorrente ha pertanto chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Società_1 spa, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale di Pubblicità per il Comune_1 (VI), si è costituita in giudizio ed ha esposto le proprie controdeduzioni, chiedendo la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ricorrente_1 spa svolge un'attività commerciale, essendo stata trasformata, dalla mera attività di servizio postale a quella di servizio universale in materia assicurativa e finanziaria. Pertanto, al di fuori di quelle attività di pubblico interesse in materia di notificazioni postali e di servizi postali riservati, ogni altra attività di tale società deve ritenersi inerente a servizi commerciali e finanziari.
Quindi, il segnale che contenga l'indicazione di riferimento per gli utenti, inerente non solo la direzione viaria ma anche il riferimento ad una società, quale Ricorrente_1 spa, che opera in via commerciale, integra evidentemente un mezzo pubblicitario riguardante la società in argomento, rivolta anche allo scopo di promuovere la domanda di beni e di servizi offerta da questa società.
Il canone è previsto dal Regolamento di ciascun Comune, nella fattispecie dal Comune_1.
Pertanto. ogni doglianza va respinta ed il ricorso va rigettato integralmente.
Le spese seguono la soccombenza e, considerata la natura ed entità del contenzioso e le motivazioni spese a sostegno dalla parte resistente, possono essere liquidate in euro 300,00.
P.Q.M.
Rigetto. Spese Euro 300,00.