Sentenza 9 febbraio 2017
Massime • 1
A seguito dell'entrata in vigore della legge 17 aprile 2015 n. 43, di conversione, con modificazioni, del d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, che ha modificato l'art. 38 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e l'art. 697 cod. pen., i caricatori per arma comune da sparo non sono più qualificabili come "parti di arma" e sono soggetti ad obbligo di denuncia solo se risultano destinati a contenere, rispettivamente, più di cinque colpi per le armi lunghe e più di quindici colpi per le armi corte; ne consegue che la loro detenzione è punita come contravvenzione, secondo il disposto di cui all'art. 697 cod. pen., solo nel caso di omissione della denunzia, non essendo più prevista dalla legge come reato ove non ricorre detto obbligo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2017, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2017 |
Testo completo
03116-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 501/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI -Presidente - REGISTRO GENERALE ADET TONI NOVIK N.21135/2016 MARCO VANNUCCI Rel. Consigliere - MONICA BONI GAETANO DI GIURO N: 20 RUOLO UDIENZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'DI RI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 24/06/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
lette/sentite le conclusioni del PG 로 Udit i difensor Avv.; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. AB Mazzotta, che ha chiesto: l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella sola parte in cui con la stessa è stata rigettata la domanda di restituzione dei 74 M.A.B. indicati nei punti 12 e 13 dell'elenco delle cose mobili oggetto della domanda di restituzione;
il rigetto nel resto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Per quanto qui interessa (alla luce del contenuto delle precisazioni contenute nella successiva opposizione per la riforma), con ordinanza emessa de plano il 29 dicembre 2014 secondo il procedimento previsto dagli artt. 676, 667, comma 4, cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettò la domanda di AB D'AD volta ad ottenere la restituzione: dei caricatori indicati nel punto 1 dell'elenco delle cose mobili oggetto della domanda;
degli accessori per armi indicati nel punto 2 dell'elenco delle cose mobili oggetto della domanda;
dei tubi metallici semilavorati con rigature indicati nel punto 4 dell'elenco delle cose mobili oggetto della domanda;
dei nove stampini indicati nel punto 5 dell'elenco delle cose mobili oggetto della domanda;
degli accessori in metallo di pistola Luger, modello 1908 indicati nel punto 6 dell'elenco delle cose mobili oggetto della domanda;
dei due coltelli e dieci baionette indicati nel punto 7 dell'elenco delle cose mobili oggetto della domanda;
di ventisette confezioni di DIES di vari calibri indicati nel punto 11 dell'elenco delle cose mobili oggetto della domanda;
dei M.A.B. indicati nei punti 12 e 13 dell'elenco delle cose mobili oggetto della domanda;
delle cartucce a salve indicate nel punto 14 dell'elenco delle cose mobili oggetto della domanda;
dell'arma ad aria compressa indicata nel punto 17 dell'elenco delle cose mobili oggetto della domanda.
2. Adita dal ricorrente in sede di opposizione contro tale decisione, la Corte di appello di Napoli rigettò l'opposizione con ordinanza emessa il 24 giugno 2015 facendo integralmente proprie le motivazioni contenute nella requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli del 16 giugno 2015. 2.1 Questi, in sintesi i motivi fondanti il rigetto della domanda di restituzione, quali si desumono dal contenuto della requisitoria fatto proprio dal giudice dell'esecuzione: alla luce del contenuto delle modificazioni normative recate dal d.lgs. n. 204 del 2010, la giurisprudenza di legittimità considera il caricatore di arma da sparo come parte dell'arma medesima, di cui la legge n. 895 del 1967 vieta la vendita, il porto e la detenzione senza autorizzazione, con la conseguenza che caricatori di cui al punto 1 dell'elenco non possono essere restituiti perché soggetti a confisca obbligatoria (art. 6, comma 1, della legge n. 152 del 1975); anche le cose mobili indicate nei punti 2, 6, 11 e 14 dell'elenco sono progettate per essere serventi e funzionali al singolo tipo, modello o marca di arma cui si riferiscono e son altresì indispensabili al funzionamento dell'arma stessa in quanto componenti consentono all'arma di essere idonea allo sparo;
i beni mobili indicati nei punti 4, 5, 7, 12 e 13 dell'elenco sono del pari assoggettabili a confisca, essendo tali ben funzionali alla commissione dei delitti per cui l'opponente era stato condannato, essendosi nel processo di merito accertato che la condotta di tale persona era finalizzata ad immettere illecitamente armi sul mercato anche grazie alle attività di smontaggio di armi in disuso e l'impiego dei componenti ricavati per la realizzazione di nuove armi idonee allo sparo;
a tale tipo di attività era dunque funzionale la detenzione dei tubi metallici semilavorati con rigature indicati nel punto 4 dell'elenco, dei nove stampini indicati nel punto 5 dell'elenco, nonché delle armi di cui ai punti 7, 12 e 13 dell'elenco.
3. Per la cassazione di tale ordinanza D'AD ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal relativo difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Stellato) contenente un motivo di impugnazione.
4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto: l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella sola parte in cui con la stessa è stata rigettata la domanda di restituzione dei 74 M.A.B. indicati nei punti 12 e 13 dell'elenco delle cose mobili oggetto della domanda di restituzione, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli;
il rigetto nel resto del ricorso alla luce del contenuto della giurisprudenza di legittimità relativa al concetto di parte di arma da sparo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'odierno ricorrente, condannato con sentenza irrevocabile per la commissione di plurimi reati costituenti violazione della disciplina legale delle armi, chiese al giudice dell'esecuzione la restituzione dei beni mobili specificamente compresi nell'elenco sopra richiamato (per come specificati nel corso del procedimento svoltosi avanti il giudice dell'esecuzione), a lui sequestrati nell'ambito del processo con tale sentenza di condanna definito. Con l'ordinanza impugnata venne, come detto, rigettata l'opposizione volta ad ottenere la riforma di ordinanza di rigetto di tale domanda di restituzione Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce che l'ordinanza sarebbe caratterizzata, ad un tempo, da mancanza di motivazione e da violazione della disciplina legale delle armi, con particolare riferimento alle disposizioni recate dal d.lgs. n. 204 del 2010. 2 In primo luogo il ricorrente deduce che la non qualificazione dei caricatori quali parti di armi da sparo sarebbe stata confermata dalla legge n. 43 del 2015, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 7 del 2015 (recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale) che ha introdotto nell'art. 697 cod. pen. i caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'art. 38, primo comma, del testo unico di cui al r.d. n. 773 del 1931 (a sua volta emendato dalla stessa legge n. 43 del 2015) quali beni la cui detenzione senza previa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza costituisce reato. Fino, dunque, all'entrata in vigore della citata legge del 2015, non vi sarebbe stato alcun obbligo di denuncia per i caricatori aventi le caratteristiche precisate dal "novellato" art. 38 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza (caricatori in grado di contenere, rispettivamente, più di cinque colpi per le armi lunghe e più di quindici colpi per le armi corte). In secondo luogo, il ricorrente sostiene che per la detenzione dei M.A.B. indicati nei punti 12 e 13 dell'elenco sarebbe stata nei suoi confronti pronunciata sentenza di assoluzione nel merito, essendo stato accertato che tali beni erano i buona sostanza carcasse di M.A.B. acquistate, previa procedura di inertizzazione, da parte del Ministero della difesa (alla luce dell'annullamento senza rinvio del capo di sentenza di appello pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza del 28 marzo 2014). In buona sostanza, ad avviso del ricorrente non potrebbe essere disposta alcuna confisca di beni, quali quelli compresi nell'elenco, di libere vendita e detenzione.
2. Per come le censure sono state formulate nel ricorso, si osserva che il ricorrente limita propria critica alla decisione nella sola parte in cui questa ha per oggetto il diniego della restituzione solo dei seguenti beni mobili indicati nell'elenco delle cose mobili oggetto della domanda: i caricatori indicati nel punto 1 dell'elenco; i M.A.B. indicati nei punti 12 e 13 dell'elenco. Il giudice dell'esecuzione, nel fare proprie le motivazioni dedotte dal pubblico ministero, ha negato la restituzione: a) dei caricatori, in quanto parti di armi comuni da sparo atte all'impiego la cui detenzione senza denuncia all'autorità di pubblica sicurezza costituisce il delitto previsto dall'art. 7 della legge n. 895 del 1965; implicitamente affermando che tali particolari beni, dal condannato per violazione della disciplina legale delle armi da sparo detenuti al momento del relativo sequestro, sono soggetti alla misura di sicurezza della confisca obbligatoria prevista dagli artt. 6, comma 1, della legge n. 152 del 1975 e 240, secondo comma, cod. pen.; b) dei M.A.B. in quanto tali beni sarebbero stati utilizzati per commettere i reati per i quali l'odierno ricorrente venne condannato con sentenza irrevocabile;
3 implicitamente affermando che gli stessi sarebbero assoggettabili a confisca ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen.
2.1 Con riferimento al diniego di restituzione dei M.A.B., è da rilevare che, come dedotto dal Procuratore generale, l'ordinanza impugnata non prende in alcuna considerazione l'allegazione del ricorrente secondo cui il capo di sentenza di condanna pronunciata per la detenzione illegale di tali specifici beni sarebbe stato, da Cass. Sez. 1, n. 16275 del 28 marzo 2014, annullato, senza rinvio, per insussistenza del fatto: l'assenza di esame di tale deduzione di fatto costituisce dunque vizio di assenza di motivazione caratterizzante il provvedimento impugnato (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.). La questione è, ovviamente, rilevante in quanto l'art. 6, comma 1, della legge 152 del 1975 prevede che «il disposto del primo capoverso dell'art. 240 cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere nonché le munizioni e gli esplosivi». Mediante il rinvio formale recettizio alla citata disposizione del codice penale, la legge speciale ha dunque introdotto un'ipotesi di confisca obbligatoria che deve essere sempre disposta «anche se non è stata pronunciata condanna». In ragione dell'ampiezza del contenuto precettivo del citato articolo della legge del 1975, la misura di sicurezza della confisca da esso prevista è dunque obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione ovvero per il caso di archiviazione quando non venga accertata l'insussistenza del fatto costituente reato;
restando, invece, esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito dalla commissione di taluno di tali reati o di appartenenza dell'arma a persona estranea a taluno degli stessi reati (in questo, senso, con specifico riferimento all'ipotesi di estinzione di contravvenzione in materia di armi per effetto di oblazione, cfr., per tutte, Cass. Sez. 1, n. 49969 del 9 ottobre 2015, P.G. in proc. Costantini, Rv. 265409; Cass. Sez. 1, n. 1806 del 4 dicembre 2012, dep. 2013, Scotti, Rv. 254213;. Cass. Sez. 1, n. 11480 del 20 gennaio 2010, Trisolino, Rv. 246532; con specifico riferimento a decreto di archiviazione di procedimento in cui armi e munizioni sequestrate appartenevano a persone diverse, e rimaste ignote, da quella sottoposta ad indagini preliminari, cfr. Cass. Sez. 1, n. 20508 del 12 aprile 2016, Terranova, Rv. 266894).
2.2 Quanto alla qualificazione dei caricatori come parti di armi comuni da sparo, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 204 del 2010 si era ipotizzato che il caricatore per arma comune da sparo non rientrasse tra le parti di arma in senso stretto. Da ciò si inferiva che la vendita, la detenzione ed il porto di esso non fossero punibili, ai sensi della legge n. 895 del 1967. La giurisprudenza, affatto maggioritaria, di questa Corte si era, tuttavia, orientata in senso contrario (cfr. Cass. Sez. 3, n. 45151 del 14 ottobre 2015, C., Rv. 265458; Cass. Sez. 6, n. 16141 del 2 aprile 2014, Baglivo, Rv. 259765). Tale interpretazione era assunta sul rilievo secondo cui: il richiamato decreto legislativo, nel dare attuazione alla direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, si era limitato ad un elenco esemplificativo delle parti di un'arma; lo stesso art. 2 della fonte normativa indicata specificava che dovesse essere qualificata come «parte» di arma «qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento». In tale ultima categoria, si riteneva di includere, appunto, il caricatore di munizioni in tutte le armi - diverse dai revolver o dalle automatiche con nastro di munizioni non funzionanti se non munite di quel componente essenziale - (in questo senso, cfr. già Cass. Sez. 1, n. 39209 del 24 giugno 2013, Zaccaria, Rv. 256770; Cass. Sez. 1, n. 36648 del 14 giugno 2013, Ferrari, Rv. 255802; Cass. Sez. 1, n. 27814 del 23 aprile 2013, Ferrari, Rv. 255877). Tale orientamento interpretativo non è più sostenibile alla luce del mutato quadro normativo conseguente alle relative modificazioni determinate dall'entrata in vigore, avvenuta il 21 aprile 2015, della legge 17 aprile 2015 n. 43, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2015, n.
7 - recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale. Invero, con tale legge stato, in primo luogo, interpolato l'art. 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, mediante aggiunta della seguente frase: «La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni». Inoltre, con la stessa legge è stato integrato il contenuto precettivo dell'art. 697, primo comma, cod. pen., nel senso dell'inserimento, dopo le parole «detiene armi>>, delle seguenti parole: «caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni>>. Dal coordinamento fra tali, modificate, disposizioni di legge (codice penale e testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), deriva che i caricatori per arma comune da sparo sono soggetti ad obbligo di denuncia solo se risultano destinati a contenere, rispettivamente, più di cinque colpi per le armi lunghe, e più di quindici colpi per le armi corte, anche se essi sono approvati per armi sportive o per le repliche. 5 Le conseguenze che la giurisprudenza di legittimità ha tratto dal menzionato mutamento di disciplina legale sono nel senso che: la detenzione degli unici caricatori soggetti a denunzia non è più punita come detenzione di parte di arma da sparo (id est, come delitto rilevante ex lege n. 895 del 1967), ma come contravvenzione, secondo il disposto di cui all'art. 697 cod. pen.; la detenzione di caricatori non più soggetti ad alcuna denuncia ai sensi del citato art. 38 perché destinati a contenere, rispettivamente, cinque (o meno di cinque) colpi per le armi lunghe, e quindici (o meno di quindici), colpi per le armi corte costituisce fatto che non è più (a partire dal 21 aprile 2015) previsto dalla legge come reato (in questo cfr. Cass. Sez. 1, n. 49274 del 4 Luglio 2016, Cedro, non massimata;
Cass. senso, Sez. 7, n. 45992 del 30 settembre 2016, Covella, non massimata). L'ordinanza impugnata non ha tenuto di tale mutamento di disciplina sostanziale;
con la conseguenza che la stessa è da annullare con rinvio al giudice dell'esecuzione affinché accerti se, in funzione dell'applicabilità della confisca obbligatoria di cui al citato art. 6, comma 1, della legge 152 del 1975, i caricatori indicati nel punto 1 dell'elenco rientrino, o meno, fra quelli per i quali l'art. 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel testo risultante dalla modificazione recata dalla citata legge n. 43 del 2015, impone la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
3. In conclusione, l'ordinanza impugnata è da annullare con rinvio alla Corte di appello di Napoli che dovrà esaminare il merito della domanda di restituzione dell'odierno ricorrente limitatamente ai caricatori di indicati nel punto 1 dell'elenco allegato alla domanda stessa ed ai M.A.B. indicati nei punti 12 e 13 del medesimo elenco, attenendosi ai seguenti principi: a) dare adeguata risposta, in funzione della decisione relativa alla sussistenza dei presupposti per la confisca obbligatoria prevista dall'art. 6, comma 1, della legge 152 del 1975, alla deduzione del ricorrente secondo cui egli sarebbe stato assolto, con la sentenza resa da questa Corte il 28 marzo 2014, n. 16275, perché il fatto non sussiste, dall'accusa di avere commesso violazione della disciplina penale delle armi nella detenzione degli specifici M.A.B. indicati nei punti 12 e 13 dell'elenco allegato alla domanda di restituzione;
b) verificare in concreto se, sempre in funzione della decisione relativa alla sussistenza dei presupposti per la confisca obbligatoria prevista dall'art. 6, comma 1, della legge 152 del 1975, in conseguenza del mutamento di disciplina legale derivato dall'entrata in vigore della legge 17 aprile 2015 n. 43, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, per come interpretato nel precedente punto 2.2, i caricatori indicati nel punto 1 dell'elenco allegato alla domanda di restituzione siano, o meno, destinati a contenere, rispettivamente 6 cinque (o meno di cinque) colpi per le armi lunghe, e quindici (o meno di quindici), colpi per le armi corte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Mariastefania Di Tomassi Marco Vannucci Mari kumini DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 GEN 2018 CANCELLIERE E T R O C 7