Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2017, n. 3116
CASS
Sentenza 9 febbraio 2017

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A seguito dell'entrata in vigore della legge 17 aprile 2015 n. 43, di conversione, con modificazioni, del d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, che ha modificato l'art. 38 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e l'art. 697 cod. pen., i caricatori per arma comune da sparo non sono più qualificabili come "parti di arma" e sono soggetti ad obbligo di denuncia solo se risultano destinati a contenere, rispettivamente, più di cinque colpi per le armi lunghe e più di quindici colpi per le armi corte; ne consegue che la loro detenzione è punita come contravvenzione, secondo il disposto di cui all'art. 697 cod. pen., solo nel caso di omissione della denunzia, non essendo più prevista dalla legge come reato ove non ricorre detto obbligo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2017, n. 3116
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3116
    Data del deposito : 9 febbraio 2017

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