Sentenza 12 aprile 2016
Massime • 1
La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di archiviazione del procedimento, ove non venga ritenuta l'insussistenza del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente confiscate dal G.i.p., con il decreto di archiviazione, le armi e munizioni in sequestro, detenute da persone rimaste diverse dall'indagato rimaste ignote).
Commentari • 4
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
Leggi di più… - 2. Confisca obbligatoria di armi o oggetti atti ad offendereDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 marzo 2024
Quando la confisca di armi o oggetti atti ad offendere è obbligatoria (Riferimento normativo: L., 22/05/1975, n. 152, art. 6). Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l'Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia. 1. La questione: confisca di armi o oggetti atti ad offendere Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel rigettare un incidente di esecuzione, confermava al …
Leggi di più… - 3. Perquisizione e sequestro: limiti e dirittiMatteo Cremonesi · https://www.filodiritto.com/ · 26 novembre 2023
Abstract: Il presente contributo si propone di analizzare i casi in cui le perquisizioni e i sequestri, disposti dall'Autorità Giudiziaria o eseguiti d'iniziativa dalle Forze dell'Ordine, devono considerarsi invalidi o inefficaci perché lesivi dei diritti dei cittadini. Abstract ENG: this paper focuses on the cases in which the searches and seizures, whether ordered by the Judicial Authority or carried out on the initiative of the Police, should be considered invalid or ineffective because they harm citizens' rights. SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La perquisizione e il sequestro probatorio. 3. La documentazione degli atti e la necessità della convalida. 4. Le ipotesi di invalidità/inefficacia …
Leggi di più… - 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 24 gennaio 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2016, n. 20508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20508 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2016 |
Testo completo
SND 20 5 0 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 12/04/2016 Registro generale n. 13684/2015 Sentenza n.1333/2016. Composta dai Consiglieri: Dott. Maria Cristina Siotto Presidente Dott. Aldo Esposito Dott. Antonio Minchella Dott. Alessandro Centonze Relatore Dott. Antonio Cairo ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) RR TO, nato 1'08/07/1969; Avverso l'ordinanza n. 5116/2012 del 16/02/2015 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Genova;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 16/02/2015 il G.I.P. del Tribunale di Genova rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza emessa il 27/11/2012, con cui era stata rigettata la richiesta di revoca della confisca dell'arma e delle munizioni sequestrate ad TO RR nel procedimento n. 3706/02 R.G.P.M., conclusosi con la sua archiviazione, emessa con decreto dell'11/08/2007. Nel procedimento penale presupposto, in particolare, erano stati sequestrati al ricorrente un fucile di tipo doppietta, 61 cartucce a munizionamento spezzettato e 2 cartucce a palla unica. Il provvedimento di rigetto, nel caso di specie, veniva adottato dal G.I.P. del Tribunale di Genova sul presupposto che, risultando il RR iscritto nel procedimento penale presupposto per reati in materia di armi, ai sensi degli artt. 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 697 cod. pen., la confisca dei beni sequestrati risultava obbligatoria, per effetto del combinato disposto degli artt. 240 cod. pen. e 6 della legge 25 maggio 1975, n. 152. トー 2. Avverso tale ordinanza il RR, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la confisca dei beni in sequestro, che : erano stati valutati dal G.I.P. del Tribunale di Genova con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non teneva conto dell'esito favorevole del procedimento penale presupposto, che si era concluso con l'archiviazione della posizione dell'indagato, disposta, come detto, con decreto emesso l'11/08/2007. Si evidenziava, in tale ambito, che non erano emersi gli elementi costitutivi delle ipotesi di reato originariamente contestate al RR, così come sopra richiamate, con la conseguenza che il comportamento detentivo del ricorrente doveva ritenersi legittimo. Ne conseguiva che, presupposta la liceità della condotta detentiva del RR, non sussistevano i presupposti per disporre la confisca dell'arma e delle munizioni in sequestro, tenuto conto dell'inapplicabilità al caso di specie della disposizione dell'art. 240 cod. pen. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. - . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2 Deve, in proposito, rilevarsi che questa Corte, in materia di confisca di armi, ha costantemente affermato il seguente principio di diritto: «La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato» (cfr. Sez. I, n. 1264 del 10/11/2006, n. 1264, Pisciotta, Rv. 235854; cfr. Sez. I, n. 34042 del 22/09/2006, Bardino, Rv. 234799). Nel caso di specie, pur essendo stata archiviata la posizione processuale del RR, difettavano i presupposti per il proscioglimento nel merito del detentore dei beni confiscati, atteso che lo stesso non veniva identificato nel - corso delle indagini preliminari, così come evidenziato nelle annotazioni del Nucleo di Polizia Tributaria Liguria del 10/12/2004 e del 02/11/2006, richiamate nel provvedimento impugnato. A conclusioni processuali differenti si sarebbe dovuto giungere nell'ipotesi in cui il decreto di archiviazione fosse stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Genova nei confronti del RR per l'insussistenza del fatto illecito contestato, sul presupposto non riscontrabile nel caso che si sta considerando -- della legittimità della detenzione dell'arma e delle munizioni oggetto di L confisca. Ne consegue che soltanto nel caso di ritenuta insussistenza del fatto cade automaticamente il presupposto cui è subordinata l'applicazione della norma che rende obbligatoria la misura ablativa, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975, costituito dalla avvenuta commissione di un reato concernente le armi (cfr. Sez. I, n. 38951 dell'01/10/2008, Cattane, Rv. 241310). Occorre, pertanto, ribadire che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, dovendosi ritenere esclusa nelle sole ipotesi di assoluzione nel merito dell'imputato per l'insussistenza del fatto illecito oggetto di contestazione. Ne consegue che nel solo caso di ritenuta insussistenza del fatto cade automaticamente il presupposto materiale cui è subordinata l'applicazione dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, che rende . obbligatoria la confisca, costituito dalla avvenuta commissione di un reato concernente le armi.
2. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di TO RR deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese F processuali.
P.Q.M.
3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente processuali. Così deciso il 12/04/2016. Il Consigliere estensore Alessandro Centonze stenteme DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 MAG 2016 IL CANCELLLLERE NI FA 4 al pagamento delle spese Il Presidente MariaJstine Skotto - .