Sentenza 9 ottobre 2015
Massime • 1
La confisca prevista dall'art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152 è obbligatoria per tutti i delitti ed alle contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo.
Commentari • 3
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
Leggi di più… - 2. Confisca obbligatoria di armi o oggetti atti ad offendereDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 marzo 2024
Quando la confisca di armi o oggetti atti ad offendere è obbligatoria (Riferimento normativo: L., 22/05/1975, n. 152, art. 6). Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l'Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia. 1. La questione: confisca di armi o oggetti atti ad offendere Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel rigettare un incidente di esecuzione, confermava al …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 24 gennaio 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2015, n. 49969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49969 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2015 |
Testo completo
49 9 6 9 / 15 68 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 899/2015- Dott. ARTURO CORTESE Dott. MASSIMO VECCHIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 633/2015 - Consigliere - Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA - Rel. Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA nei confronti di: NT LT N. IL 15/08/1958 avverso la sentenza n. 2065/2013 TRIBUNALE di VELLETRI, del 17/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE CRASANITY che ha concluso per L'ANNSWAMENTO CAN RONDO DELLA SENTENZA IMPS ENOTA Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ; RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Velletri dichiarava non doversi procedere nei confronti di TI LT per il reato di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. contestato all'imputato per avere omesso di comunicare il 1 trasferimento del luogo di detenzione di alcuni fucili - per intervenuta oblazione.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, deducendo violazione di legge. A seguito della modifica normativa dell'art. 38 T.U.L.P.S. operata dal D. L.vo 204 del 2010, la mancata presentazione della denunzia dopo il trasferimento non è più sanzionata dall'art. 221 T.U.L.P.S., ma ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967, integrando la condotta di illegale detenzione dell'arma; in effetti, l'obbligo di ripetizione della denuncia "ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia" è ora enunciato direttamente dall'art. 38 T.U.L.P.S., mentre, in precedenza, era dettato dall'art. 58 del Regolamento, con la conseguenza che la sua violazione era sanzionata ai sensi dell'art. 221 T.U.L.P.S. Inoltre, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la confisca delle armi ai sensi dell'art. 6 legge 152 del 1975. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Velletri per l'ulteriore corso.
3. LT TI ha depositato memoria, eccependo la tardività del ricorso per cassazione proposto dal P.G.. La sentenza, con motivazione contestuale, era stata comunicata alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma il 15/4/2014; il termine per la presentazione del ricorso scadeva, quindi, il 30/4/2014. TI conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile, risultando infondata la eccezione di tardività sollevata dall'imputato con la memoria depositata. La motivazione della sentenza del Tribunale di Velletri non fu affatto contestuale (dall'attestazione della Cancelleria emerge che la motivazione venne depositata il 24/2/2014, quindi sette giorni dopo l'udienza); il termine per impugnare era, quindi, di trenta giorni ed è stato rispettato dal Procuratore 2 Generale.
2. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato con riferimento all'omessa confisca del fucile. L'art. 6, comma 1, legge 152 del 1975 prevede che "il disposto del primo capoverso dell'art. 240 cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere nonché le munizioni e gli esplosivi". La legge ha, quindi, introdotto un'ipotesi di confisca obbligatoria che deve essere sempre disposta "anche se non è stata pronunciata condanna". Questa Corte ha, pertanto, costantemente ritenuto la confisca applicabile a tutti i delitti ed alle contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, con le uniche eccezioni dell'assoluzione nel merito e dell'appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo. La confisca, quindi, si applica anche in caso di una pronuncia di estinzione per oblazione delle contravvenzioni concernenti le armi, come quella contestata (da ultimo: Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012 dep. 15/01/2013, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010 - dep. 25/03/2010, Trisolino, Rv. 246532, su ipotesi identica alla presente). Trattandosi di provvedimento obbligatorio, esso può essere adottato da questa Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. /) cod. proc. pen., previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca dell'arma.
3. Il primo motivo di ricorso è, invece, infondato. Effettivamente quadro normativo riguardante la ripetizione della denuncia della detenzione dell'arma in caso di suo trasferimento è mutato. L'obbligo era dettato dal regolamento di attuazione al Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R.D. 6 maggio 1940, n. 635) che, all'art. 58, comma 3, recitava: "In caso di trasferimento di detto materiale da una località all'altra dello Stato, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato". -A tale norma, pur non abrogata, si è sovrapposta la previsione efficace a far data dal 1/7/2011 - introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. e), punto b) D. L.vo 204 del 2010 che ha inserito nell'art. 38 comma 5 T.U.L.P.S. la previsione secondo la quale "la denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere 3 ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia". La differenza terminologica il regolamento faceva riferimento al trasferimento da una località all'altra dello Stato, mentre la nuova norma al trasferimento in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia - sembra diretta a confermare l'indicazione, ampiamente consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'obbligo di ripetizione della denuncia sorge anche se il trasporto avviene nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale di competenza del medesimo ufficio locale di Pubblica Sicurezza dove era stata presentata quella iniziale: in effetti, questa Corte ha sempre ritenuto necessario che la competente autorità, in qualsiasi momento, conosca con certezza il luogo in cui l'arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli (tra le tante, Sez. 5, n. 18433 del 21/04/2005 - dep. 17/05/2005, Rita, Rv. 232293).
4. Ciò premesso, pare indubbio che la violazione al predetto obbligo, a partire dal 1/7/2011 (la violazione contestata a TI era successiva a tale data) non possa più ritenersi sanzionata ai sensi dell'art. 221 T.U.L.P.S. che, al secondo comma, punisce con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino ad euro 103 le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento. Il P.G. ricorrente individua negli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 le norme applicabili nel caso di omessa ripresentazione della denuncia di detenzione dell'arma dopo il trasferimento;
ne ricava, quindi, la volontà del legislatore sottesa alla diversa dislocazione dell'obbligo di ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell'arma di equiparare il caso in esame alla mancata denuncia - iniziale dell'arma. In verità, il ricorrente non chiarisce il motivo di tale inasprimento che assume essere stato voluto dal legislatore;
né dal testo della Direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, di cui il D. L.vo 204 del 2010 costituisce attuazione, si rinviene un'indicazione pregnante, limitandosi il provvedimento a richiedere agli Stati membri di provvedere "affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento" (art. 4 paragrafo 5) e autorizzandoli a "concedere alle persone che possiedono i requisiti per la concessione di un'autorizzazione per un'arma da fuoco una licenza pluriennale per l'acquisizione e la detenzione di tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione, fermi restando: a) l'obbligo di comunicare alle autorità competenti eventuali trasferimenti ..." (articolo 7, par. 4). 4 D'altro canto, sotto il profilo formale la soluzione proposta dal P.G. ricorrente non è l'unica possibile: in effetti, poiché la nuova norma manca di specifica sanzione, potrebbe trovare applicazione l'art. 17, comma 1, T.U.L.P.S., in base al quale "le violazioni alle disposizioni del testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad euro 206".
5. Si deve, in effetti, ritenere esatta questa seconda alternativa. Appare opportuno richiamare la motivazione della pronuncia con la quale le Sezioni Unite di questa Corte affermarono il principio per cui "la omessa ripetizione della denuncia da parte di chi trasferisca in altro luogo l'arma già denunciata all'autorità di P.S. di una diversa circoscrizione territoriale integra il reato di cui all'art. 58 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., contenente una norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 38 dello stesso T.U. che disciplina la omessa iniziale denuncia dell'arma". (Sez. U, n. 6176 del 24/03/1984 dep. 30/06/1984, Romano, Rv. 165131) La Corte giunse alla decisione, premettendo che "non sembra validamente contestabile, né è sostanzialmente contestato dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte, che le condotte di chi omette del tutto la denuncia dell'arma e di chi, denunciatala regolarmente, omette di ripetere la denuncia in caso di trasferimento dell'arma stessa in altra circoscrizione di P.S., non sono identiche sul piano del disvalore sociale e morale, assai attenuato nella seconda. Ciò risulta evidente, anche senza ricorrere alla considerazione (...) secondo la quale chi intende celare l'arma ne omette, di norma, la denuncia fin dall'inizio, o alla constatazione che buona parte delle violazioni dell'obbligo di ripetere la denuncia vengono rilevate dall'autorità di P.S., resa edotta del trasferimento dall'avviso di trasporto di cui all'art. 34 T.U. leggi di P.S., regolarmente effettuato dall'interessato che poi omette, sia pure per riprovevole dimenticanza o per irrilevante ignoranza della norma, la successiva denunzia (...)". Si tratta di considerazioni che mantengono intatta la loro validità. Ciò permette di ritenere plausibile un diverso percorso sanzionatorio per la violazione dei due obblighi, pur ormai previsti dalla stessa norma in commi diversi e non essendo, pertanto, più possibile utilizzare l'argomentazione -su cui si basava la seconda parte della sentenza Sez. U, n. 6176 del 24/03/1984 - dep. 30/06/1984, Romano, cit. concernente il rapporto di specialità tra le norme - dell'art. 38 T.U.L.P.S. e dell'art. 58 Reg. 1 5 : In effetti, presupposto dell'obbligo previsto dall'art. 38 comma 1, T.U.L.P.S. è la "acquisizione della materiale disponibilità" delle armi, come ora meglio specifica la norma modificata dallo stesso D. L.vo 204 del 2010, che stabilisce anche un termine di 72 ore per l'effettuazione della denuncia, anche per via telematica: quindi armi che non erano nella disponibilità di un soggetto lo diventano, facendo sorgere l'obbligo di denuncia;
il presupposto fattuale dell'obbligo di cui all'art. 38 comma 5 T.U.L.P.S. è, invece, quello opposto: non può sorgere l'obbligo di ripetere la denuncia se non esiste una pregressa disponibilità delle armi. Di conseguenza, la detenzione "illegale" di armi di cui agli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 è quella di chi ne ha acquisito la materiale disponibilità che, in precedenza non aveva, e non abbia denunciato la detenzione, così determinando la "scomparsa" dell'arma - o impedendone la comparsa rispetto alle Autorità di - Pubblica Sicurezza, che ne ignorano l'esistenza. La mancata ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell'arma, al contrario, non determina questa situazione: le Autorità di P.S. conoscono l'esistenza dell'arma e l'identità di chi ne ha la detenzione, ma possiedono un'informazione non aggiornata sul luogo dove l'arma è detenuta;
situazione ovviamente anch'essa pericolosa per la sicurezza pubblica, ma rimediabile, sia utilizzando le denunce di trasporto delle armi presentate ai sensi dell'art. 34 T.U.L.P.S. (si ricordi l'osservazione delle Sezioni Unite, secondo cui molti procedimenti per la mancata ripetizione della denuncia sorgono direttamente dall'esame da parte delle Forze di polizia degli avvisi di trasporto), sia interpellando il detentore. In definitiva, la detenzione in luogo differente da quello indicato nell'iniziale denuncia, pur in mancanza della ripetizione della denuncia stessa, non può definirsi "illegale".
6. Non trova applicazione nel caso di specie la riserva contenuta nell'art. 17 T.U.L.P.S. ("le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non 1 provvede il codice penale"), in base alla quale potrebbe individuarsi come norma sanzionatrice l'art. 697 cod. pen., che punisce chiunque detiene armi "senza averne fatto denuncia all'Autorità". Come è noto, tale norma, prima dell'approvazione della legge n. 497 del 1974, sanzionava direttamente la violazione dell'obbligo di denuncia di cui all'art. 38 T.U.L.P.S.; come ricordava la sentenza S.U. Romano, cit., nel periodo intercorso tra l'approvazione del T.U. (1931) e quella del regolamento (1940), 6 essa fu applicata dalla giurisprudenza anche per sanzionare l'omessa ripetizione della denuncia in caso di trasferimento dell'arma in circoscrizione diversa;
attualmente il suo ambito di applicazione è limitato alla sanzione della detenzione abusiva di munizioni per arma comune da sparo (Sez. 1, n. 51450 del 15/07/2014 - dep. 11/12/2014, P.G. in proc. Iacono Dimitri, Rv. 261583). Ebbene: l'opzione ermeneutica di assimilazione delle due ipotesi, adottata nel periodo intercorso fra l'approvazione del T.U.L.P.S. e quella del relativo regolamento, venne definitivamente meno con la introduzione, ad opera dell'art. 58 del Regolamento del 1940, di una previsione apposita per l'ipotesi di omessa denuncia di trasferimento dell'arma, ritenuta dalle Sezioni Unite del 1984 meritevole in sé di un trattamento largamente più mite rispetto a quello, fortemente inasprito con la legge del 1974, riservato alla omissione della denuncia iniziale, risolventesi in detenzione illegale dell'arma; tale opzione non può, quindi, rivivere in conseguenza dell'approvazione del nuovo art. 38, comma 5, T.U.L.P.S. In sostanza, il quadro normativo complessivo induce ad affermare che, ormai, l'art. 697 cod. pen. faccia riferimento esclusivamente all'omissione della denunzia iniziale, unica a rendere la detenzione "illegale".
7. In definitiva, la condotta contestata all'imputato avrebbe dovuto essere sanzionata ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S.: pertanto, egli avrebbe potuto accedere ugualmente all'oblazione ai sensi dell'art. 162 bis cod. pen., sia pure pagando una somma più alta, essendo maggiore il massimo dell'ammenda previsto per detta fattispecie. Tuttavia, atteso che il P.G. ricorrente non ha dedotto la questione del versamento di una somma inferiore a quella dovuta per ottenere l'estinzione del reato per intervenuta oblazione, non vi è luogo per disporre l'annullamento della sentenza impugnata che l'ha dichiarata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca dell'arma che dispone;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 9 ottobre 2015 DEPOSITATA Il Consigliere estensore IN CANCELLERIA Il Presidente Bach 18 DIC 2015 Giacomo Rocchin Arturo IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA