Sentenza 17 settembre 1999
Massime • 3
Il decreto con cui la Corte d'Appello, ai sensi del quarto comma dell'art. 5 della legge 13 aprile 1988 n. 117, pronunciando in sede di reclamo avverso il decreto di declaratoria della inammissibilità della domanda ex art. 2 della stessa legge, a sua volta conferma detta inammissibilità, deve reputarsi suscettibile di impugnazione per revocazione, senza che in contrario possa valere la circostanza che il suddetto provvedimento abbia la forma del decreto e non quella della sentenza (nella specie la Suprema Corte è giunta a tale conclusione, sia sulla base di un'interpretazione sistematica desunta dalla norma dell'art. 656 cod. proc. civ., che ammette la revocazione contro il decreto ingiuntivo, nonché dalla dichiarata incostituzionalità dell'art. 395 prima parte n. 1 e n. 4 nella parte in cui non ammetteva la revocazione contro l'ordinanza di convalida di sfratto o licenza per finita locazione e per morosità, sia dal carattere decisorio del provvedimento, desumibile dalla sua soggezione al ricorso per cassazione e dall'attitudine a divenire inoppugnabile).
Il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che decida sull'impugnazione per revocazione avverso il decreto con cui la stessa Corte d'Appello - provvedendo in sede di reclamo ai sensi dell'art. 5, comma quarto, della legge n. 118 del 1997 - abbia dichiarato l'inammissibilità dell'azione ex art. 2 stessa legge, è quello ordinario di sessanta giorni, di cui all'art. 325, secondo comma cod. proc. civ., non potendosi estendere al suddetto ricorso il termine speciale di trenta giorni, previsto dal suddetto quarto comma dell'art. 5 per l'ordinario ricorso per cassazione proponibile direttamente contro lo stesso decreto.
Al fine della decorrenza del termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. per la proposizione della revocazione avverso il decreto con cui la Corte d'Appello, provvedendo in sede di reclamo, ai sensi del quarto comma dell'art. 5 della l. n. 117 del 1988, dichiara inammissibile la domanda di cui all'art. 2 della stessa legge, non è idonea la notificazione del decreto da parte della cancelleria, prevista dal secondo inciso dello stesso comma quarto dell'art. 5 come idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione avverso lo stesso decreto, ma è necessaria, secondo la regola ordinaria stabilita dall'art. 285 cod. proc. civ., una notificazione del decreto ad istanza di parte, a norma dell'art. 170, primo e terzo comma, cod. proc. cov.
Commentario • 1
- 1. Sfratto morosità decreto ingiuntivo: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/09/1999, n. 10078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10078 |
| Data del deposito : | 17 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI AS NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII^ 396, presso l'avvocato EDOARDO CRISTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 203/97 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 13/08/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/99 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cristini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato Sclafani, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Di AS
Il dr. Giovanni Di AS, già magistrato militare (oggi a riposo), nel 1977 propose domanda ai sensi della legge 8 luglio 1971 n.541, per i benefici di cui agli artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970 n.330, quale ex perseguitato politico. Successivamente, entrata In
vigore la legge 16 gennaio 1978, n. 17, inoltrò istanza alla commissione perseguitati politici e razziali per l'accertamento della qualifica di ex perseguitato, ma l'attestato gli venne negato. Il dr. Di AS adì quindi il T.A.R. del Lazio, che rigettò il ricorso;
e la pronunzia fu confermata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che, con decisione n. 600 del 21 settembre 1989, respinse l'appello dal medesimo Di AS proposto.
Quest'ultimo impugnò la decisione con ricorso ex art. 111, comma 3^, Cost. e 362 c.p.c. denunziando: a) difetto assoluto di giurisdizione,
per avere il Consiglio di Stato attribuito alla domanda (prospettata dall'interessato in collegamento con le leggi n. 541 del 1971 e n. 336 del 1970) una qualificazione alla stregua della legge n. 96 del 1955, che avrebbe comportato la giurisdizione della Corte dei conti;
b) esorbitanza nelle attribuzioni della Corte costituzionale, per avere il Consiglio di Stato affermato la conformità a Costituzione delle norme invocate, arrogandosi il potere di dichiarare la legittimità costituzionale della disciplina cui si riferiva il sollevato dubbio di legittimità, indubbiamente rilevante ai fini della decisione nel merito.
Questa corte, pronunziando a sezioni unite, con ordinanza n. 263/1992 depositata il 25 marzo 1992, dichiarò inammissibile l'impugnazione e condannò il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali. Intanto, con citazione notificata il 26 febbraio 1991, il dr. Di AS aveva citato in giudizio davanti al tribunale di RU la presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117, con riguardo alla decisione adottata dal Consiglio di Stato, richiamando anche l'art. 2 della citata legge n. 117, ma limitando la domanda (nella fase del "filtro") alla denegata giustizia prevista dall'art. 3, con riserva di espansione della stessa in sede di cognizione (v. pag. 9 - 10 del ricorso per cassazione).
Il tribunale adito, pronunziando ai sensi dell'art. 5 della legge 13 aprile 1988 n. 117, con decreto del 21 dicembre 1991 dichiarò
inammissibile la domanda di risarcimento.
Il reclamo proposto dal dr. Di AS fu respinto dalla corte d'appello di RU con decreto depositato in cancelleria il 3 giugno 1992. La corte territoriale osservò (per quanto qui può rilevare):
Che il dr. Di AS aveva proposto l'azione "lamentando diniego di giustizia nel corso di un procedimento (n. 1605/86) davanti al Consiglio di Stato, definito con sentenza in data 28 febbraio-21 settembre 1989";
Che, secondo l'attore, il diniego di giustizia consisteva nel fatto che il Consiglio di Stato non aveva esplicitamente provveduto, con ordinanza, in merito ad un'eccezione d'illegittimità costituzionale sollevata dal medesimo Di AS;
Che il tribunale aveva ritenuto la domanda di risarcimento inammissibile, sia perché esercitata in violazione dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 117 del 1988 (essendo ancora pendente il ricorso davanti alle Sezioni unite civili di questa corte), sia per difetto del presupposto di cui all'art. 2, in relazione all'art.3 della legge n. 117 del 1988, "esulando il requisito del diniego di giustizia nel senso che era inconfigurabile un comportamento anche astrattamente riconducibile al paradigma legislativo", sia perché la domanda era manifestamente infondata, non essendo neppur configurabile in astratto la responsabilità allegata dall'attore;
Che il reclamante aveva prodotto, tra l'altro, copia del dispositivo dell'ordinanza con la quale la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da esso Di AS contro la decisione del Consiglio di Stato, chiedendo termine per acquisire il testo completo del provvedimento;
Che l'acquisizione del testo completo dell'ordinanza era irrilevante ai fini della decisione, in quanto, nel momento in cui il Di AS aveva proposto la domanda davanti al tribunale di RU, l'azione non poteva essere esercitata, perché il provvedimento (asseritamente) causativo del danno sarebbe stato suscettibile di annullamento ad opera della Corte di cassazione;
Che, comunque, pur volendo ritenere superata tale questione (essendo ormai esauriti i normali mezzi di gravame avverso la decisione del Consiglio di Stato), restavano insuperabili gli altri argomenti comportanti la declaratoria d'inammissibilità della pretesa risarcitoria;
Che, infatti, nel corso del procedimento davanti al Consiglio di Stato il Di AS, con memoria in data 16 febbraio 1989, integrativa dell'atto di appello contro la sentenza del T.A.R. del Lazio, aveva precisato le proprie conclusioni, chiedendo la pronuncia della decisione in ordine alle richieste formulate e, tra queste, in subordine, sulla questione di legittimità costituzionale circa la disparità di trattamento tra perseguitati politici e razziali, a danno dei primi;
Che (come pure era certo, sempre in punto di fatto) pochi giorni dopo il Consiglio di Stato aveva deciso la controversia in camera di consiglio il 28 febbraio 1989, depositando poi la sentenza il 21 settembre 1989 ed in essa escludendo la fondatezza dell'eccezione d'incostituzionalità;
Che, in tale situazione, non era ipotizzabile diniego di giustizia, dovendosi escludere la possibilità di censurare una presunta erroneità della decisione;
Che la tesi del reclamante - secondo cui la memoria depositata nel febbraio 1989 avrebbe integrato l'istanza diretta ad ottenere il provvedimento nel termine di trenta giorni e l'omissione del giudice sarebbe consistita nel non aver pronunciato l'ordinanza ex artt. 23 o 24 della legge n. 87 del 1953 -non poteva essere condivisa;
Che, invero, il Consiglio di Stato aveva esaminato e risolto la questione di legittimità costituzionale, respingendola con adeguata motivazione nella sentenza, ne' era sostenibile che la memoria presentata nel febbraio 1989 potesse essere considerata quale istanza ex art. 3 della legge n. 117 del 1988;
Che, con quella memoria, la parte si era limitata a prospettare all'organo giudicante le proprie "conclusioni- (sia quelle di merito in via principale, sia le altre in via subordinata), ed a quel punto l'unico obbligo del Consiglio di Stato era quello di emettere una decisione su tutte le istanze, obbligo adempiuto da quel giudice con la decisione assunta undici giorni dopo la presentazione della memoria;
Che non era, dunque, ravvisabile l'invocato diniego di giustizia, secondo lo schema stabilito dall'art. 3 della legge n. 117 del 1988, in quanto il Consiglio di Stato doveva rispettare i termini di legge per il compimento dell'atto (la decisione);
Che, qualora (trascorsi quei termini) l'atto non fosse stato emesso, la parte avrebbe potuto presentare altra istanza per ottenere il provvedimento, e soltanto se vi fosse stato rifiuto, omissione o ritardo dopo la presentazione di tale istanza si sarebbe potuto invocare il diniego di giustizia;
Che nulla di tutto ciò era avvenuto nel caso in esame, in cui il Consiglio di Stato, decidendo con sentenza sulla proposta questione di legittimità costituzionale, aveva operato la nota operazione di "filtro" assegnata dalla legge al giudice, allo scopo di evitare che la Corte costituzionale sia chiamata a decidere questioni che si presentino prima facie infondate.
Con citazione notificata il 19 luglio 1993 il dr. Giovanni Di AS impugnò per revocazione, ex art. 395 n. 5 c.p.c., il menzionato decreto della corte d'appello perugina, convenendo la presidenza del Consiglio dei ministri davanti alla stessa corte di appello, affinché fossero accolte le seguenti conclusioni:
"Piaccia alla Corte d'Appello, dichiarata ammissibile ed accolta la domanda, revocare il decreto impugnato e, decidendo l'intera questione nel merito, dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento del danno nell'an per il titolo dedotto e nel quantum per l'equivalente delle sue spettanze;
in subordine, sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Cost. le sulla questione inerente ai benefici che egli assume competergli, secondo i termini che si fa riserva di precisare in corso di giudizio;
con le statuizioni accessorie, provvisoria esecuzione, rivalutazione e interessi, rifusione delle spese della fase rescindente e di quella rescissoria, competenze e restituzione di quanto dalla controparte conseguito con il decreto revocato.
Si fa espressa riserva di proporre, ove del caso, questione di costituzionalità sulla L. 117/88 e sull'ammissibilità della presente domanda".
Il dr. Di AS - premesse alcune considerazioni di carattere generale e richiamati gli antefatti, con riguardo (tra l'altro) alla questione di legittimità costituzionale sollevata davanti al giudice amministrativo in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché il contenuto del decreto del tribunale di RU e gli errori da cui (ad avviso del deducente) esso sarebbe stato affetto - trattò dell'ammissibilità della proposta revocazione. Osservò poi che il provvedimento emesso in sede di reclamo dalla corte d'appello di RU (depositato il 3 giugno 1992) veniva a porsi in contrasto con l'ordinanza emessa da questa corte, a sezioni unite (ipotesi sub art. 395, n. 5 C.P.C.). Infatti la domanda di esso De AS - proseguiva il deducente - concerneva violazione di legge e/o denegata giustizia, ex artt. 2, n.3 a), e 3, in ordine al "comportamento intermedio" serbato dal Consiglio di Stato fra l'istanza del 17 febbraio 1989, con la quale era stata sollevata la questione di costituzionalità, l'istanza a provvedere verbalizzata il 28 febbraio 1989 e il deposito della decisione avvenuto il 21 settembre 1989. In detto periodo (ben più lungo di trenta giorni) era stata sollevata la questione, era stata presentata l'istanza a provvedere e non era stato adottato alcun provvedimento nel suddetto termine di trenta giorni. La corte di appello avrebbe citato più volte la sola memoria del 17 febbraio 1989, trascurando però l'atto formale del 28 febbraio 1989, trascritto a verbale e menzionato nella stessa decisione, integrante, ad avviso dell'impugnante, la portata dell'istanza a provvedere, sicché il comportamento intermedio sarebbe stato di natura omissiva, non sanata dalla decisione finale.
Ciò, in primo luogo, perché questa sarebbe stata tardiva ed in secondo luogo - qui si realizzerebbe l'ipotesi del contrasto di giudicati - perché, come stabilito da questa Corte di cassazione nel giudizio fra le stesse parti, la questione di costituzionalità sarebbe autonoma rispetto alla decisione di merito ed avrebbe dovuto essere decisa espressamente;
essa stessa, inoltre, sarebbe di merito. Diversamente dall'ordinanza di questa corte, il decreto della corte d'appello di RU avrebbe statuito che l'unico obbligo del giudice amministrativo sarebbe stato quello di emettere una decisione, il che avrebbe fatto con la sentenza pronunziando anche sulla questione di legittimità costituzionale.
Pertanto questa corte avrebbe ritenuto che non vi fosse stata pronunzia espressa, mentre la corte di appello avrebbe affermato che essa vi sarebbe stata e che non si sarebbe trattato di questione di merito.
Su tali premesse il dr. Di AS affermò la sussistenza delle condizioni perché si potesse pervenire all'esame del merito della questione, deducendo di agire a titolo di violazione di legge per colpa che era certamente grave e per denegata giustizia, e rassegnando le conclusioni nei sensi sopra trascritti. La presidenza del Consiglio dei Ministri si costituì per resistere alla domanda, della quale dedusse l'inammissibilità e l'infondatezza.
In corso di causa l'attore prospettò altresì l'applicabilità dell'art. 395, n. 3, C.P.C. La corte di appello di RU, con sentenza n. 20/97 depositata il 13 agosto 1997 e notificata il 18 novembre 1997, rigettò la domanda di revocazione e condannò il Di AS al pagamento delle spese giudiziali, considerando:
Che la domanda di revocazione era inammissibile, perché oggetto dell'impugnazione era un decreto emesso al sensi dell'art. 5 della legge n. 117 del 1988, non equiparabile ad "una sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado", di cui all'art. 395, prima parte, c.p.c., da intendere cioè come atto avente natura e forma di sentenza;
Che irrilevante, oltre che manifestamente infondata, era la questione di legittimità costituzionale circa l'art. 5 della legge n. 117 del 1988 e l'art. -195 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della
Costituzione, nella parte in cui tali norme non consentirebbero la revocazione contro i decreti previsti dalla citata normativa (irrilevante, sussistendo ulteriori motivi per ritenere inammissibile la revocazione de qua;
infondata, perché la revocazione è uno strumento eccezionale d'impugnazione, che presuppone l'impossibilità di ricorrere ad altri mezzi, mentre contro il decreto in questione era ammesso il ricorso per cassazione, da proporre entro trenta giorni dal decreto, ai sensi dell'art. 5 comma 4^ della legge n. 117 del 1988, di cui il Di AS non aveva inteso avvalersi);
Che, in ogni caso, la domanda in revocazione era stata proposta con atto notificato il 19 luglio 1993, e perciò anche oltre un anno dal decreto impugnato, pubblicato il 3 giugno 1992, in violazione del termine di decadenza di cui all'art. 127 c.p.c.;
Che il decreto impugnato in revocazione aveva già considerato l'ordinanza delle Sezioni unite di questa corte, pubblicata il 25 marzo 1992, il cui dispositivo era stato prodotto in quel giudizio, ritenuta dalla corte d'appello irrilevante al fini della decisione sull'ammissibilità dell'azione risarcitoria instaurata dal Di AS;
Che, pertanto, non si trattava -di nuovo e decisivo documento, ne' era riscontrabile un caso d'impossibilità di produzione per caso fortuito o forza maggiore, ne poteva ipotizzarsi un conflitto di giudicati, anche perché mancava tra i due giudizi l'identità di soggetti ed oggetti, di petitum e di causa petendi;
Che, infatti, l'ordinanza delle Sezioni unite aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato per l'unico aspetto che contro le pronunzie del detto giudice amministrativo il ricorso è ammissibile soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, ritenendo estraneo alla propria cognizione l'eventuale errore commesso da quel giudice, affermando o non pronunziando circa una questione di legittimità costituzionale di una legge, giudizio che, con ogni evidenza, nulla aveva in comune con l'azione di responsabilità instaurata dal dr. Di AS, sulla quale aveva deciso la corte d'appello coi decreto impugnato;
Che il Di AS, infatti, aveva attribuito al Consiglio di Stato una violazione dell'art. 112 c.p.c., mentre il decreto della corte d'appello non aveva ravvisato, in tale prospettata violazione, un comportamento costitutivo di un illecito risarcibile ma, eventualmente, soltanto un errore di diritto e contro tale decisione l'interessato avrebbe dovuto proporre, nel termine di giorni trenta, il ricorso per cassazione ex art. 5 della legge n. 117 del 1988;
Che, pertanto, rimanevano valide tutte le argomentazioni svolte dal decreto impugnato per ritenere inammissibile ogni forma di respolabilità dei magistrati del Consiglio di Stato, i quali avevano pronunciato la sentenza depositata il 21 settembre 1989;
Che non aveva rilievo, al fini del giudizio di revocazione, l'ordinanza n. 231 del 26 giugno - 3 luglio 1996 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 10 marzo 1955, n. 96 (provvidenze in favo re dei perseguitati politici antifascisti o razziali, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. del Lazio e dalla Corte dei conti), pronuncia priva d'incidenza anche nel giudizio di responsabilità introdotto dal Di AS;
Che, a norma dell'art. 398 c.p.c., la citazione in revocazione doveva indicare, a pena d'inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c., onde dovevano ritenersi inammissibili (oltre che infondate per le considerazioni sopra svolte) le allegazioni di motivi di revocazione non indicati nell'atto di citazione, ma introdotte successivamente (ipotesi ex art. 395, n. 3 e 4, c.p.c.). Contro la suddetta sentenza il dr. Di AS, con atto notificato il 16 gennaio 1998, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi illustrati con memoria.
La presidenza del Consiglio dei Ministri resiste con controricorso. Motivi della decisione
1. Con il controricorso l'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 18 novembre 1997.
Sostiene che la decisione, emessa sulla domanda di revocazione di un decreto d'inammissibilità reso dalla corte d'appello al sensi dell'art. 5 della legge n. 117 del 1988, sarebbe soggetta allo stesso regime speciale d'impugnazione previsto per il decreto oggetto della domanda di revocazione e quindi potrebbe essere impugnata con ricorso per cassazione soltanto nel termine di trenta giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 5 quarto comma della legge n. 117 del 1988. La circostanza che, nella specie, la sentenza sia stata notificata su richiesta dell'Avvocatura distrettuale e non a cura della cancelleria sarebbe priva di rilievo, in quanto di regola gli effetti che la legge ricollega alla notificazione di una sentenza prescinderebbero dal soggetto che ha assunto l'iniziativa di provvedere alla notifica. Peraltro l'art. 5, quarto comma, della legge n. 117 del 1988 potrebbe interpretarsi soltanto nel senso che, laddove la cancelleria non provveda con sollecitudine, sarebbe in facoltà dell'altra parte di richiedere la notifica al fine di far decorrere il termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione.
L'eccezione non ha fondamento.
L'art. 5, quarto comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, disciplina (in caso di preliminare declaratoria d'inammissibilità della domanda di risarcimento) un procedimento speciale che, modellato (ma soltanto in parte) sul rito della camera di consiglio, è destinato a concludersi con una sentenza di questa Corte di cassazione, con la procedura e secondo i termini scanditi dalla medesima norma, che si discosta dall'ordinario processo di cassazione.
Nulla è invece stabilito, nel citato art. 5 o in altra norma della legge n. 117 del 1988, in ordine all'impugnazione per revocazione, al sensi degli artt. 395 e segg. c.p.c. Ma se si ammette (come deve ammettersi, per quanto si dirà in prosieguo) che anche questo mezzo è esperibile contro il decreto d'inammissibilità pronunziato in grado di appello ai sensi dell'art. 5, quarto comma, della legge n.117 del 1988, è evidente che - in assenza di una disciplina normativa ad hoc - contro le sentenze emesse dal giudice adito per la revocazione il ricorso per cassazione non va proposto nel termine di trenta giorni (stabilito per il ben diverso e specifico procedimento di cui all'art. 5, quarto comma, della legge n. 117 cit.), bensì negli ordinari termini di cui agli artt. 325 - 327 c.p.c., unici parametri normativi di riferimento applicabili, dal momento che oggetto del ricorso non è il decreto previsto dalla legge n. 117 del 1988 ma la sentenza che ha pronunciato sulla impugnazione per revocazione del medesimo.
Nè a diversa conclusione potrebbe indurre il disposto dell'art. 403, comma secondo, c.p.c., alla stregua del quale contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
Questa norma non è suscettibile di coordinamento con l'art. 5 quarto comma della legge n. 117 del 1988, perché viene a porsi in contrasto con le specifiche modalità procedurali in detto articolo contemplate, onde deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame soltanto nella parte in cui rende proponibile contro le sentenze pronunciate in sede di revocazione il ricorso per cassazione, ma in base alle norme ordinarie.
Pertanto, poiché nella specie la sentenza della corte territoriale che pronunciò sulla revocazione risulta notificata al Di AS presso il suo procuratore, ad istanza dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, il 18 novembre 1997, è tempestivo il ricorso per cassazione notificato dallo stesso Di AS il 16 gennaio 1998, e quindi entro il termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, secondo comma, c.p.c.
2. Ulteriore profilo d'inammissibilità è sollevato poi dal l'amministrazione resistente sotto il profilo della genericità dei motivi di ricorso, con cui il ricorrente si limiterebbe a contestare la sentenza, senza dedurre specifiche censure o deducendo censure di merito.
Ma neppure questa eccezione può essere condivisa, perché le doglianze del Di AS (come emergerà dalla successiva disamina) consentono d'identificare le critiche mosse alla sentenza impugnata, salva la verifica della loro fondatezza.
3. Ancora l'Avvocatura dello Stato sostiene che la notifica dell'impugnazione per revocazione sarebbe stata tardiva, non potendosi applicare nella fattispecie il termine di un anno (più 46 giorni), richiamato in ricorso.
Invero il decreto della corte d'appello sarebbe stato notificato al dr. Di AS nel giugno del 1992, come previsto dall'art. 5, quarto comma, della legge n. 117 del 1988, e d'altra parte il termine annuale non sarebbe compatibile con un procedimento speciale ispirato a motivi di urgenza e caratterizzato da termini ridotti, prevedendosi tra l'altro il termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione, che l'attuale ricorrente non avrebbe ritenuto di proporre.
Neppure questa deduzione può essere condivisa.
È vero che il decreto della corte d'appello di RU risulta notificato al procuratore del Di AS il 29 giugno 1992. Ma, secondo le risultanze degli atti, in assenza di un'istanza di notifica da parte dell'Avvocatura, la notifica stessa deve ritenersi effettuata a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, della legge n. 117 del 1988 (e proprio a detta norma, del resto, si richiama il controricorso: v. pag. 5).
Quella notifica, quindi, era idonea a far decorrere il termine breve (di trenta giorni) ai fini del ricorso per cassazione. Ma, attesa la specificità della norma di cui all'art. 5 cit. (di stretta interpretazione, appunto per tale carattere), non valeva a far decorrere il termine ai fini della (diversa) impugnazione per revocazione, perché, ai sensi del principio generale di cui all'art.285 c.p.c., la notifica determinante la decorrenza del termine per l'impugnazione (in difetto di disposizioni speciali) si fa ad istanza di parte, a norma dell'art. 170, primo e terzo comma, c.p.c., e nel caso di specie la notifica ad istanza di parte non risulta eseguita, onde si rendeva applicabile il termine annuale dalla pubblicazione del provvedimento, avvenuta il 3 giugno 1992, con la sospensione di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. Nè giova addurre che il termine annuale non sarebbe compatibile con un procedimento speciale ispirato a motivi di urgenza e caratterizzato da termini ridotti. Ciò è vero per i mezzi espressamente previsti dalla legge n. 117 del 1988. Ma, se si ammette (come, per quanto si dirà tra poco, deve ammettersi) che il decreto de quo era soggetto anche all'impugnazione per revocazione, in assenza di una specifica normativa al riguardo (prevista invece per il ricorso per cassazione) è necessario far capo alle regole generali previste dal codice di procedura civile (v. art. 1 di detto codice).
Nel caso in esame, come si è posto in luce, il decreto della corte di appello fu depositato in cancelleria il 2 giugno 1992. La citazione in revocazione fu notificata il 19 luglio 1993, quindi entro il termine c.d. lungo (ancorché nell'ultimo giorno utile), tenuto conto della sospensione per il periodo feriale.
4. Passando all'esame del ricorso del dr. Di AS, è opportuno premettere che esso ha per oggetto, per l'appunto, la sentenza della corte di appello di RU n. 203 del 1997 e non i provvedimenti precedenti;
sicché l'indagine va condotta con riguardo alla detta sentenza.
Va altresì ricordato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, perché delimitato e vincolato dal motivi di ricorso, che assolvono ad una funzione condizionante dell'impugnazione.
Ciò posto, si deve osservare che il ricorso è infondato, anche se la sentenza impugnata (il cui dispositivo è conforme a diritto) deve essere corretta quanto alla motivazione, nell'esercizio del potere attribuito a questa corte dall'art. 384, comma secondo, c.p.c. Infatti, non è esatto che l'impugnazione per revocazione sarebbe inammissibile in quanto oggetto di essa è un decreto e non una sentenza.
È vero che l'art. 395, primo comma, c.p.c., prevede la revocazione avverso le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. È stato tuttavia affermato che la revocazione deve considerarsi proponibile anche avverso provvedimenti che, pur non avendo la forma della sentenza, hanno però contenuto decisorio.
La stessa legge (art. 656 c.p.c.), con riguardo ai decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c., definisce tale decreto impugnabile per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 c.p.c. (oltre che con opposizione di terzo nei casi previsti nell'art. 404, comma 2^ c.p.c.). E questa corte, traendo spunto dalla citata norma, che ha esteso anche all'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia divenuto esecutivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione, ha affermato il principio che detto decreto, come gli altri provvedimenti giurisdizionali non più soggetti ai mezzi ordinari d'impugnazione, può essere impugnato per revocazione (Cass., 27 gennaio 1977, n. 411, in motivazione).
Inoltre la Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989 n. 558, ha dichiarato illegittimo l'art. 395, prima parte e n. 4 c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione nonché di convalida di sfratto per morosità, emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato. Ancorché circoscritta alla particolare ipotesi in essa contemplata, la decisione del giudice delle leggi poggia sull'idoneità del provvedimento de quo a definire il giudizio con efficacia di giudicato. E non sembra dubbio che tale idoneità debba essere riconosciuta anche al decreto di inammissibilità previsto dall'art.5, n. 4, della legge n. 117 del 1988, il quale (una volta divenuto inoppugnabile con i mezzi dalla norma medesima contemplati) chiude definitivamente il giudizio. Depone in tal senso, del resto, anche la possibilità di proporre contro il decreto della corte d'appello ricorso per cassazione, sia pure con le particolari modalità procedimentali previste dal citato art.
5. Invero, come è stato rimarcato da parte della dottrina, tutte le volte in cui è ammissibile il ricorso per cassazione non sembra vi sia ragione per escludere l'impugnazione per revocazione e per i motivi indicati nell'art. 395 c.p.c. Si deve ancora ricordare che sempre la Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio 1995, n. 51, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 395,prima parte e n. 1 c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra. Anche nella motivazione di tale pronunzia si pone l'accento sul contenuto decisorio del provvedimento, sulla sua efficacia esecutiva, sull'attitudine a produrre effetti di cosa giudicata e sulla rilevanza delle situazioni su cui esso è destinato ad incidere: requisiti riconoscibili anche nel decreto d'inammissibilità ex art. 5, comma quarto, della legge n. 117 del 1988, e che dunque forniscono ulteriore conferma al convincimento sopra espresso.
Diversamente da quanto affermato dalla corte distrettuale, dunque, la domanda di revocazione è ammissibile, anche se oggetto di essa è un decreto (dovendosi avere riguardo non alla forma del provvedimento ma al suo contenuto sostanziale), ed è altresì ammissibile perché tempestiva, alla stregua delle considerazioni svolte nel precedente punto 3), onde resta assorbita la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente (per il caso di ritenuta inammissibilità con riguardo alla natura del provvedimento impugnato), e si rivelano corrette le considerazioni da lui svolte nel primo e nel secondo motivo, che però non possono condurre alla cassazione della sentenza impugnata, in quanto i punti censurati concernono errori di motivazione in diritto, suscettibili di correzione, nei sensi suddetti, a norma dell'art. 384, comma 2^, c.p.c. Non è invece condivisibile l'argomento, dedotto nel secondo motivo, secondo cui la sentenza impugnata andrebbe annullata "per la sua ambiguità e per il contrasto tra motivazione e dispositivo". In realtà la corte di RU ha adottato una doppia motivazione, in rito e in merito, ma ciò non significa che essa sia ambigua, essendo chiaramente esposte in entrambi i casi le ragioni della decisione. Non v'è poi alcun contrasto tra motivazione e dispositivo, trattandosi inequivocamente di pronuncia di rigetto. Con il terzo mezzo il Di AS sostiene che l'ordinanza resa dalle Sezioni unite civili di questa corte (n. 263/92) e il decreto della corte di appello di RU depositato il 3 giugno 1992, presenterebbero identità di soggetti, onde la sentenza impugnata avrebbe errato nel negare tale identità e sarebbe altresì incorsa in errore di diritto sollevando d'ufficio il rilievo. Non si tratterebbe, nella specie, d'individuare il soggetto legittimato ad causam o ad processum, perché nel giudizio di revocazione i soggetti sarebbero bene individuati ed accetterebbero entrambi il contraddittorio, bensì di risolvere una questione di mento, in quanto attinente alla portata dell'ordinanza già esaminata da questa corte;
e, sotto tale profilo, la presidenza del Consiglio non avrebbe eccepito alcunché in ordine al proprio coinvolgimento in quell'altro giudizio (così il ricorso per cassazione, pag. 13). Con il quarto motivo il ricorrente afferma anche l'identità del petitum, occorrendo tener conto della questione trattata nei due giudizi e rispetto alla quale si sarebbe formato il giudicato. L'ordinanza delle Sezioni unite avrebbe detto con chiarezza che il giudizio incidentale di costituzionalità sarebbe autonomo rispetto a quello nel cui ambito la questione sarebbe stata sollevata. Invece la corte di RU, direttamente e attraverso la conferma del decreto del tribunale, avrebbe esplicitamente dichiarato che il giudice amministrativo non avrebbe avuto altro obbligo se non quello di emettere la decisione finale e che pertanto la mancata pronuncia (se verificatasi) sulla questione di costituzionalità sarebbe stata irrilevante.
Vi sarebbe dunque totale e irrefutabile contrasto di giudicati, su questione concreta ed in ordine alla quale non sarebbero compatibili per gli stessi soggetti i due diversi modi d'intenderla, e ciò a prescindere dall'insuperabile grave errore del giudice di merito, il quale contrasterebbe col concetto stesso che ha nell'ordinamento il giudizio incidentale di costituzionalità rispetto a quello nel cui ambito esso insorge, errore che si tradurrebbe nella sua vanificazione a danno del soggetto che formula la domanda. Con il quinto motivo il ricorrente deduce ancora contrasto di giudicati sulla natura della domanda proposta.
Questa corte avrebbe dichiarato che la questione di costituzionalità costituirebbe questione di merito e non di giurisdizione, e tanto più avrebbe escluso che essa fosse questione attinente al termini e alle condizioni previsti dall'art. 5 della legge n. 117 del 1988. La corte perugina, invece, l'avrebbe ritenuta una questione da valutare nell'ambito del detto art. 5.
Anche sotto tale aspetto, il conflitto tra l'una e l'altra pronunzia sarebbe totale e insuperabile. Nè potrebbe sostenersi che questa corte si sarebbe astenuta dal valutarla perché non proposta in detti termini in quel giudizio. Tale assunto sarebbe del tutto ipotetico e, d'altra parte, il giudice emetterebbe la pronunzia in rapporto alle domande ed alle eccezioni dei contendenti e, nella specie, la controparte non avrebbe chiesto a questa corte alcuna decisione al riguardo.
Con il sesto motivo il ricorrente sostiene l'identità della causa petendi, ravvisabile nell'interesse evidente al beneficio economico o al suo equivalente per risarcimento di danni.
I quattro motivi - che, essendo tra loro connessi, possono formare oggetto di esame congiunto - non sono fondati.
La sentenza impugnata ha escluso il contrasto di giudicati - motivo addotto a base dell'impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. ed unico oggetto delle censure proposte in questa sede con i quattro mezzi di cassazione in esame - osservando che tra i due giudizi mancava "l'identità di soggetti ed oggetti, di petitum e di causa petendi".
Essa ha poi aggiunto che l'ordinanza delle Sezioni unite di questa corte aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la decisione del Consiglio di Stato "per l'unico motivo che contro le decisioni del giudice amministrativo il ricorso è ammissibile solo per motivi attinenti alla giurisdizione", ritenendo estraneo alla sua cognizione l'eventuale errore commesso dal detto giudice "affermando o non pronunciando su una istanza di legittimità costituzionale di una legge". Tale giudizio - prosegue la corte territoriale - nulla ha a che fare con l'azione di responsabilità instaurata dal dott. Di AS su cui ha deciso la corte d'appello con il decreto impugnato. Il detto dr. Di AS, infatti, attribuiva al Consiglio di Stato una violazione dell'art. 112 c.p.c.; il decreto della corte d'appello non riteneva ravvisabile in tale prospettata violazione un comportamento costitutivo di un illecito risarcibile, ma eventualmente soltanto un errore di diritto (così la sentenza impugnata pag. 6 - 7). Secondo la corte territoriale, quindi, sarebbero rimaste valide tutte le argomentazioni svolte nel decreto ex art. 5 della legge n. 117 del 1988. Orbene, al fine dell'applicazione dell'art. 395, n. 5, c.p.c., perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti ed oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, vale a dire che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, e non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico (Cass., 7 ottobre 1996, n. 8761; 23 giugno 1992, n. 7697; 26 novembre 1987, n. 8787). Il principio - che evidentemente vale anche quando il contrasto verla non tra due sentenze, ma tra due provvedimenti a contenuto decisorio, unica essendo la base normativa di riferimento, cioè l'art. 595, n.5 c.p.c. - è imperniato sull'incompatibilità della statuizione contenuta nel provvedimento con altro provvedimento divenuto irrevocabile.
Nel caso in esame l'ordinanza delle Sezioni unite civili di questa corte, n. 263/92 depositata il 25 marzo 1992, dichiarò inammissibile il ricorso proposto dal dr. Di AS contro la decisione n. 600 del Consiglio di Stato in data 21 settembre 1989. A sostegno della pronunzia l'ordinanza richiamò l'orientamento (ripetutamente affermato) secondo cui il sindacato di legittimità della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è circoscritto all'accertamento del rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, e non può quindi riguardare i vizi derivanti da (eventuali) errores in iudicando, tra i quali sono compresi quelli concernenti la motivazione, la valutazione delle situazioni di illegittimità denunciate e l'interpretazione degli atti amministrativi (cfr., ex multis, Cass., sez. un., 27 luglio 1998, n. 7348; sez.un., 22 settembre 1997, n. 9344; sez.un., 24 febbraio 1997, n. 1671; sez.un., 14 giugno 1995, n. 6688). Pertanto, come esattamente rileva la sentenza impugnata, il decisum delle Sezioni unite ebbe ad oggetto il profilo che, contro le decisioni del Consiglio di Stato, il ricorso è ammissibile soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, in coerenza, del resto, col disposto dell'art. 111 terzo comma Cost. e dell'art. 362 primo comma c.p.c.; e le argomentazioni svolte nell'ordinanza sono funzionali unicamente a quella pronuncia, pertinente -si ripete - al tema della giurisdizione e non al merito delle questioni allegate dal ricorrente.
Il decreto della corte di appello di RU, depositato il 3 giugno 1992 (e richiamato nella sentenza impugnata: v.pag. 7), esamina invece nel merito i temi dedotti dal Di AS, escludendo la configurabilità del diniego di giustizia e negando la possibilità di censurare, ai fini della invocata responsabilità , una presunta erroneità della decisione adottata dal giudice amministrativo, trattandosi di attività d'interpretazione delle norme di diritto. Pertanto, se è vero che nei due giudizi vi era identità di soggetti (in tal senso va corretta la sentenza impugnata), altrettanto vero è che invece ben diversi erano gli oggetti dell'una e dell'altra pronuncia, onde correttamente è stata esclusa la sussistenza di un contrasto di giudicati.
Nè a diversa conclusione può pervenirsi sulla base dell'argomento, addotto dal ricorrente, secondo cui l'ordinanza delle Sezioni unite avrebbe detto, "in chiari ed inequivocabili termini che il giudizio incidentale di costituzionalità è giudizio autonomo rispetto a quello nel cui ambito la questione è stata sollevata", mentre la corte d'appello di RU, "direttamente e attraverso la conferma del decreto del Tribunale nella medesima sede, ha esplicitamente dichiarato che il giudice amministrativo non aveva altro obbligo che quello di emettere la decisione finale e che pertanto la mancata pronunzia, se verificatasi, sulla questione di costituzionalità, era da considerare irrilevante" (v. quarto motivo del ricorso per cassazione).
Già in questa prospettazione non è dato cogliere quali sarebbero gli esatti termini dell'asserito contrasto. A parte ciò, l'ordinanza delle Sezioni unite non si è pronunciata sulla natura (autonoma o meno) del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto a quello nel quale la questione è stata sollevata, ma ha qualificato come (preteso) error in iudicando la deduzione circa l'errore commesso dal giudice amministrativo per avere affermato la legittimità costituzionale di una disposizione di legge, rilevante per la soluzione nel merito della controversia e di cui era stata sostenuta l'illegittimità costituzionale, aggiungendo che atteneva al merito e non alla giurisdizione il non avere il Consiglio di Stato espressamente pronunciato sulla questione di costituzionalità sollevata e che tale questione non poteva essere dedotta con ricorso alla Corte di cassazione, in quanto il vaglio in sede di cassazione del l'orientamento adottato dal giudice amministrativo nel pronunciarsi sulle questioni di costituzionalità era circoscritto alle questioni concernenti norme sulla ripartizione dei compiti fra giudici di ordini diversi o tra giudici e amministrazione attiva, ossia pertinenti al tema della giurisdizione.
Come si vede il percorso argomentativo della pronunzia delle Sezioni unite è unicamente orientato a statuire sulla giurisdizione, a conferma di quanto in precedenza osservato.
Tanto meno, poi, può ravvisarsi contrasto perché la citata ordinanza avrebbe dichiarato che la questione di costituzionalità costituirebbe questione di merito e non di giurisdizione, "e tanto più esclude che sia una questione attinente ai termini e alle condizioni previsti dall'art.lo 5 della L. 117/88", mentre la corte di RU l'avrebbe ritenuta una questione da valutare nell'ambito del detto articolo 5 (v. quinto motivo del ricorso per cassazione). In realtà l'ordinanza delle Sezioni unite non si occupa in alcun modo della legge n. 117 del 1988, mentre il decreto della corte di RU tratta della questione di costituzionalità allo scopo di verificare se, con riguardo ad essa, fosse configurabile il dedotto diniego di giustizia, secondo la tesi propugnata dal Di AS che non è stata condivisa.
Ancora una volta, quindi, si deve escludere la sussistenza del presunto vizio revocatorio ex art. 395 n. 5 c.p.c., onde si rivela corretta la sentenza in questa sede impugnata.
Con il settimo motivo, infine, il ricorrente lamenta di non aver potuto produrre davanti alla corte d'appello (chiamata a pronunziare sul reclamo avverso il decreto d'inammissibilità della domanda risarcitoria emesso dal tribunale) l'ordinanza delle Sezioni unite di questa corte, della quale sarebbe stata esibita soltanto copia del dispositivo. Assume che tale mancata produzione sarebbe stata dovuta al factum principis, onde la corte di appello di RU, che si sarebbe rifiutata di acquisirla, non potrebbe riversarne le conseguenze negative sul privato che, diligentemente, avrebbe chiesto termine per produrla. Aggiunge che "l'ordinanza precede la sentenza, che pertanto è in torto a contrastarvi".
Il motivo non ha fondamento.
Il ricorrente non allega nel ricorso per cassazione alcun elemento idoneo ad evidenziare quale pregiudizio egli avrebbe subito a causa della mancata esibizione (nel procedimento di reclamo) del testo dell'ordinanza delle Sezioni unite che, per quanto sopra esposto, era imperniata unicamente sul tema della giurisdizione, con riferimento all'impugnativa della decisione del Consiglio di Stato. Peraltro, come si afferma nello stesso ricorso per cassazione (pag. 3 - 4), la sentenza qui impugnata ha poi preso in esame la citata ordinanza, asserendo che non vi era conflitto di giudicati. E, come sopra si è esposto, tale statuizione risulta corretta. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Si ravvisano tuttavia giustì motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 17 settembre 1999