Cass. civ., sez. I, sentenza 17/09/1999, n. 10078
CASS
Sentenza 17 settembre 1999

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Il decreto con cui la Corte d'Appello, ai sensi del quarto comma dell'art. 5 della legge 13 aprile 1988 n. 117, pronunciando in sede di reclamo avverso il decreto di declaratoria della inammissibilità della domanda ex art. 2 della stessa legge, a sua volta conferma detta inammissibilità, deve reputarsi suscettibile di impugnazione per revocazione, senza che in contrario possa valere la circostanza che il suddetto provvedimento abbia la forma del decreto e non quella della sentenza (nella specie la Suprema Corte è giunta a tale conclusione, sia sulla base di un'interpretazione sistematica desunta dalla norma dell'art. 656 cod. proc. civ., che ammette la revocazione contro il decreto ingiuntivo, nonché dalla dichiarata incostituzionalità dell'art. 395 prima parte n. 1 e n. 4 nella parte in cui non ammetteva la revocazione contro l'ordinanza di convalida di sfratto o licenza per finita locazione e per morosità, sia dal carattere decisorio del provvedimento, desumibile dalla sua soggezione al ricorso per cassazione e dall'attitudine a divenire inoppugnabile).

Il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che decida sull'impugnazione per revocazione avverso il decreto con cui la stessa Corte d'Appello - provvedendo in sede di reclamo ai sensi dell'art. 5, comma quarto, della legge n. 118 del 1997 - abbia dichiarato l'inammissibilità dell'azione ex art. 2 stessa legge, è quello ordinario di sessanta giorni, di cui all'art. 325, secondo comma cod. proc. civ., non potendosi estendere al suddetto ricorso il termine speciale di trenta giorni, previsto dal suddetto quarto comma dell'art. 5 per l'ordinario ricorso per cassazione proponibile direttamente contro lo stesso decreto.

Al fine della decorrenza del termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. per la proposizione della revocazione avverso il decreto con cui la Corte d'Appello, provvedendo in sede di reclamo, ai sensi del quarto comma dell'art. 5 della l. n. 117 del 1988, dichiara inammissibile la domanda di cui all'art. 2 della stessa legge, non è idonea la notificazione del decreto da parte della cancelleria, prevista dal secondo inciso dello stesso comma quarto dell'art. 5 come idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione avverso lo stesso decreto, ma è necessaria, secondo la regola ordinaria stabilita dall'art. 285 cod. proc. civ., una notificazione del decreto ad istanza di parte, a norma dell'art. 170, primo e terzo comma, cod. proc. cov.

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  • 1Sfratto morosità decreto ingiuntivo: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 marzo 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 17/09/1999, n. 10078
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10078
Data del deposito : 17 settembre 1999

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