Sentenza 17 aprile 2015
Massime • 1
Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, al quale sia originariamente contestato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, venga condannato per il reato di ingiuria, non costituendo il reato ritenuto in sentenza uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, ma, al contrario, una radicale trasformazione dei contenuti essenziali dell'accusa, originariamente contestata, trattandosi di fattispecie radicalmente diverse, preordinate a tutelare beni giuridici differenti e, quindi, connotate da diversità sia in ordine all'elemento oggettivo che a quello soggettivo, con conseguente lesione del diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2015, n. 37532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37532 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2015 |
Testo completo
37 5 3 2/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Palla Stefano - Presidente - U.P. - 17.4.2015 Sentenza N. 1373 dott. Fumo Maurizio R.G.N. 10600/2015dott. Guardiano Alfredo -Relatore- dott. Micheli Paolo dott. Lignola Ferdinando ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI LV, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata in data 25.11.2014 dalla corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 25.11.2014 la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Monza, in data 27.4.2010, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia LI LV, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, quantificati in euro 2000,00, in relazione al delitto di cui agli artt. 594, ultimo comma, 61, n. 10), c.p., così riqualificato il fatto oggetto dell'originaria imputazione, elevata per il reato di cui all'art. 337, c.p., per avere il LI usato violenza o minaccia in danno di Di OI LI, commissario capo della polizia locale di Lissone, mentre quest'ultimo stava svolgendo un atto del suo ufficio.
2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Maurizio Bono, del Foro di Monza, lamentando: 1) nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 521, c.p.p., in quanto il delitto per il quale l'imputato è stato condannato in primo grado si differenzia radicalmente, sia per quanto attiene alla condotta materiale, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, dal delitto di cui all'art. 337, c.p., rispetto al quale il delitto di cui all'art. 594 risulta del tutto eterogeneo, non essendo l'ingiuria elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 337, c.p., senza tacere che nel decreto di citazione a giudizio non vengono indicate le frasi dal preteso contenuto offensivo;
evidenza altresì il ricorrente che in conseguenza della diversa qualificazione giuridica l'imputato non si è potuto giovare della applicazione della disciplina prevista per il giudice di pace, ivi comprese le relative peculiari forme di 2 definizione del procedimento;
2) illogicità della motivazione con riferimento all'esimente di cui all'art. 599, c.p., negata dai giudici di merito, di cui, invece, ad avviso del ricorrente, risultano i presupposti, in considerazione della condotta del Di OI, il quale, da un lato non elevava nessuna contravvenzione nei confronti di una signora con cui stava conversando il LI, pur avendo quest'ultima parcheggiato il proprio ciclomotore sul marciapiede, dall'altro non procedeva a redigere immediatamente il verbale di contravvenzione a carico dell'imputato, affermando che gli avrebbe inviato la multa a casa, così "minacciando ad altri un male ingiusto", in violazione dell'art. 220, c.d.s., e 328, c.p.; 3) illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante ed alla entità del risarcimento del danno, in quanto la corte territoriale non ha considerato che gli insulti proferiti dal LI non sono stati gratuiti, ma giustificati dal fatto che la persona offesa non aveva proceduto ad elevare contravvenzioni nei confronti di altri trasgressori alle norme sulla circolazione stradale, concentrando la sua attenzione sul solo imputato.
3. Il ricorso va accolto, dovendosi condividere gli argomenti esposti nel primo motivo di impugnazione, la cui fondatezza rende irrilevanti le ulteriori censure proposte, non apparendo revocabile in dubbio la sussistenza della violazione dell'art. 521, c.p.p., denunciata dalla difesa del ricorrente. Ed invero, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza ricorra un rapporto di ス 3 eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (cfr. Cass., sez. VI, 11.11.2014, n. 899, rv. 261925; Cass., sez. III, 10.10.2013, n. 43943, rv. 257509). Per escludere la violazione dell'art. 521, c.p.p., occorre, pertanto, che la nuova definizione del reato appaia come ung come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile (cfr. Cass., sez. V, 6.6.2014, n. 48677, rv. 261356). Orbene, alla luce di tali principi, non può non rilevarsi come, nel condannare il LI per il reato di cui agli artt. 594, co. 4, e 61, n. 10, c.p., il giudice di primo grado ha operato una radicale trasformazione dei essenziali dell'addebito contenuti originariamente contestato al prevenuto (art. 337, c.p.), il quale ha, in tal modo, subito una condanna in relazione ad un fatto- reato in relazione al quale non ha avuto alcuna possibilità di effettiva difesa. L'ingiuria commessa in danno di un pubblico ufficiale, costituisce, infatti, una fattispecie delittuosa radicalmente diversa da quella prevista dall'art. 337, c.p., innanzitutto perché si tratta di reati che tutelano beni giuridici differenti. Va, inoltre, considerato che l'offesa all'onore ed al decoro del soggetto passivo del reato, che rappresenta l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 594, c.p., non è ricompresa tra gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 337, c.p., costruito 4 intorno alle diverse condotte di violenza e minaccia poste in essere in danno del pubblico ufficiale. Né va taciuto l'ulteriore differenza tra le due fattispecie anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che si configura come dolo generico nel reato di ingiuria (cfr. Cass., sez. V, 09/07/2014, n. 42278) e come dolo specifico in quello di cui all'art. 337, c. p. (cfr. Cass., sez. VI, 06/06/2013, n. 36367). Appare, dunque, evidente che, a fronte di una imputazione per il delitto di cui all'art. 337, c.p., in cui non sono contestate all'imputato le frasi ingiuriose che gli sono state ascritte a titolo di ingiuria nella sentenza di primo grado, la condanna per il reato di cui all'art. 594, c.p., proprio per la radicale differenza tra le due fattispecie di reato, non può giuridicamente considerarsi uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile. Sicché risulta non condivisibile l'osservazione della corte territoriale, che dalla conoscenza da parte dell'imputato degli atti del procedimento (in cui sono descritte tutte le condotte attribuite al LI, ivi comprese le ingiurie rivolte alla persona offesa), conseguente alla scelta di definire il giudizio con il rito abbreviato, fa discendere la mancata violazione del diritto di difesa.
4. Sulla base delle svolte considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Milano, in modo da consentire all'imputato di esercitare pienamente il suo diritto di difesa in relazione al reato ritenuto nella sentenza di secondo grado (cfr. Cass., sez. II, 17.10.2014, n. 47413, rv. 260960).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Milano. Così deciso in Roma il 17.4.2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente C Jame DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 16 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cenfels Lanzuise aj και κ 6