Sentenza 25 ottobre 2003
Massime • 1
Il vizio di omessa od insufficiente motivazione,denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi dallo stesso vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dl ricorrente ed in genere dalle parti.( Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito con la quale era stata dichiarata la illegittimità di un licenziamento disciplinare, e che era stata basata sull'asserita inottemperanza, da parte del datore di lavoro, all'onere di provare i fatti addotti a motivazione del licenziamento stesso, circostanza risultante dalle sole dichiarazioni del lavoratore, mentre erano state trascurate altre risultanze istruttorie, di sicura rilevanza ai fini della decisione, quale la deposizione invocata dalla società datrice di lavoro, ricorrente incidentale, che ne aveva riportato nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza dello stesso, il passaggio essenziale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16063 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO VI - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA EO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELISARIO 7, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO SAVI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO PILEGGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
F.LLI NICOLAI S.A.S. DI LI ZO & C.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 20404/01 proposto da:
F.LLI NICOLAI s.a.s. DI LI ZO & C., in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell'avvocato EO LI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GA EO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELISARIO 7, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO SAVI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO PILEGGI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sent. n. 61/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23 giugno 2000 R.G.N. 201/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato PILEGGI;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 15 aprile 1999, nella parte in cui aveva rigettato le domande proposte da DE GA contro il proprio datore di lavoro, S.a.s. LL Nicolai di GA VI & C., per ottenere maggiori retribuzioni in dipendenza del preteso inquadramento in qualifica superiore (IV livello dei CCNL per il commercio) - in quanto, dalle deposizioni dei testi attendibili (non potendosi considerare tale il teste Rispoli, che aveva un giudizio in corso contro la stessa società), non risultava che il lavoratore avesse esercitato, con "abitualità", le mansioni superiori corrispondenti alla qualifica pretesa (di commesso addetto alla vendita al pubblico), promiscuamente con le mansioni proprie della qualifica di appartenenza (di addetto al carico e scarico di merci) - nonché compensi per lavoro straordinario - parimenti per "inesistenza di una tranquillante prova in ordine all'effettivo orario osservato" (anzi risultando contrasto, quanto all'orario di fine lavoro, tra la lettera di giustificazione, a seguito della contestazione di addebiti ed il ricorso introduttivo dello stesso lavoratore) - mente accoglieva - in riforma della sentenza pretorile - la domanda del lavoratore - volta ad ottenere declaratoria di illegittimità del proprio licenziamento, nonché pronunce consequenziali - e, per l'effetto, condannava il datore di lavoro alla riassunzione del lavoratore, entro tre giorni, oppure a corrispondergli un'indennità (pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), in base al rilievo che non era stato provato il fatto ("diverbio litigioso con vie di fatto...") - addotto a motivazione del licenziamento - in quanto il lavoratore si era limitato ad ammettere un fatto meno grave "("un leggero schiaffetto, dato incolpevolmente all'offensore, dettato da un sentimento quasi paterno, senza alcuna intenzione litigiosa o istigatrice") e peraltro, a prescindere dalla credibilità di tali ammissioni, il datore di lavoro non aveva ottemperato all'onere di provare il fatto addebitato al lavoratore.
Avverso la sentenza d'appello, DE GA propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L'intimata S.a.s. LL Nicolai di GA VI & C. resiste, con controricorso, e propone, contestualmente, ricorso incidentale, affidato ad un motivo, al quale resiste, con controricorso, il ricorrente principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2.1. Con il primo motivo dei ricorso principale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1362 c.c. e segg., in relazione all'art. 110 del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario), nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - DE GA censura la sentenza impugnata per avergli negato l'inquadramento nella qualifica superiore pretesa (4^ livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario), sebbene - nel caso di "mansioni promiscue" - si debba fare riferimento alla "attività prevalente" e vada considerata tale "quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata".
Il primo motivo del ricorso principale non è fondato.
2.2. In materia di inquadramento dei lavoratori, infatti, il procedimento logico, che il giudice di merito deve seguire, si articola - secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 6560/ 2001, 2001, 2451, 15597/2000, 3195/99) - in tre fasi nettamente distinte e reciprocamente indipendenti tra loro: a) individuazione dei criteri posti dalla legge (o da fonti secondarie) e/o dalla contrattazione collettiva, in linea generale ed astratta, per la distinzione tra le diverse categorie e qualifiche rispettivamente previste;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto, rilevanti ai fini dell'inquadramento del lavoratore;
3) comparazione, tra le previsioni normative e le mansioni accertate, al fine di verificare se le mansioni concrete siano riconducibili alle astratte previsioni dei criteri discretivi tra categorie e qualifiche. Coerentemente, solo la prima delle operazioni prospettate può essere denunciata e censurata in cassazione (anche) sodo il profilo della violazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.): ne possono, infatti, risultare violati - oltre che, ovviamente, le previsioni di legge (o di fonte secondaria) sui Steri discretivi trai categorie e qualifiche diverse - soltanto le norme di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 c.c. e seguenti) nella interpretazione - riservata al giudice di merito (e, come tale, censurabile anche sotto il profilo dei vizio di motivazione) - delle previsioni di contratti collettivi di diritto comune su quegli stessi criteri. Le altre due operazioni, invece, costituiscono giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, come tali, sono censurabili in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), mentre sono incensurabili nella stessa sede, se sorretti da motivazione congrua ed immune da vizi.
La sentenza impugnata si è uniformata ai principi di diritto enunciati - che questa Corte intende ribadire - e non merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il primo motivo del ricorso principale.
2.3. Formano oggetto di accertamento di fatto del giudice di merito - che non pare censurato dal ricorrente principale e, comunque, non è sindacabile in sede di legittimità, perché sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi - le mansioni in concreto svolte dal lavoratore e la loro inidoneità a fondarne il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore pretesa. La sentenza impugnata, infatti, accerta che, dalle deposizioni dei testi attendibili, non risulta che il lavoratore abbia esercitato, con "abitualità", le mansioni superiori corrispondenti alla qualifica pretesa (di commesso addetto alla vendita al pubblico), promiscuamente con le mansioni proprie della qualifica di appartenenza (di addetto al carico e scarico di merci). Dal difetto di prove attendibili - circa la "abitualità" dell'esercizio delle mansioni "di maggiore valore professionale", corrispondenti alla qualifica superiore pretesa - la sentenza impugnata ricava, poi, la conclusione - coerente con l'interpretazione, che io stesso ricorrente principale propone per la disciplina contrattuale in tema di "mansioni promiscue" (art. 110 del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario) - che al lavoratore non compete, appunto, la qualifica superiore pretesa. Pertanto il primo motivo del ricorso principale dev'essere rigettato, perché infondato.
Parimenti infondato, tuttavia, è il secondo motivo dello stesso ricorso.
3.1. Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2108 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - il ricorrente principale censura, infatti, la sentenza impugnata per avere ritenuto che non fosse stata provata la prestazione di lavoro straordinario, pur riconoscendo la "presenza di deposizioni testimoniali che, per quanto non concordanti ed univoche, riferiscono l'espletamento di lavoro straordinario".
Anche il secondo motivo, ora in esame, di ricorso principale - come è stato anticipato - è infondato.
3.2. Invero l'accertamento di fatto del giudice di merito - circa la prestazione di lavoro straordinario - è sindacabile, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). Tuttavia, la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360, n. 5, c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
Un vizio siffatto, tuttavia, non pare neanche denunciato dal ricorrente principale e, comunque, non sembra inficiare la motivazione in fatto - sullo specifico punto - della sentenza impugnata.
3.3. La sentenza impugnata, infatti, perviene all'accertamento in fatto - circa la "inesistenza di una tranquillante prova in ordine all'effettivo orario osservato" - sulla base di risultanze probatorie - ritenute, tuttavia, contrastanti - che, sul punto, emergono sia da deposizioni testimoniali, sia da ammissioni dello stesso lavoratore. Lungi dal denunciare obiettive lacune o logiche contraddizioni nella motivazione - che sorregge l'accertamento in fatto della sentenza impugnata - il ricorrente principale, con il motivo in esame, prospetta - inammissibilmente - una ricostruzione diversa del medesimo fatto.
Pertanto anche il secondo motivo del ricorso principale dev'essere rigettato, perché infondato.
Fondato è, invece, il ricorso incidentale.
4.1. Con l'unico motivo del ricorso incidentale - denunciando violazione e lisa applicazione degli articoli 151 e 146 del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - la S.a.s. LL Nicolai di GA VI & C., infatti, censura la sentenza impugnata per avere accolto la domanda del lavoratore - volta ad ottenere declaratoria di illegittimità del proprio licenziamento, nonché pronunce consequenziali - in base al rilievo che il datore di lavoro (ed attuale ricorrente incidentale) non avesse ottemperato all'onere di provare il fatto - addotto a motivazione dello stesso licenziamento ("diverbio litigioso con vie di fatto...") - sebbene il teste IZ ID avesse riferito che "i toni della discussione (fra lo GA ed il responsabile commerciale della società LL Nicolai, tale FE) si sono alterati ed il ricorrente (lo GA, appunto) ha dato uno schiaffo al FE". Il ricorso incidentale - come è stato anticipato - è fondato. 4.2. È ben vero, infatti, che - nei licenziamenti per motivi disciplinari - l'accertamento dei fatti addebitati al lavoratore - che ne sono addotti a motivazione - nonché il giudizio di gravità e di proporzionalità dei fatti medesimi, rispetto al licenziamento (come ad ogni altra sanzione) disciplinare, sono riservati al giudice di merito - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tute, le sentenze n. 10775, 9410, 7188/2001, 14768, 145S 2, 8313, 4122/2000, 5042, 3645/99) - e, come tali, sono sindacabili, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). Alla luce dei principi di diritto enunciati, tuttavia, la sentenza impugnata merita le censure - che le vengono mosse dalla ricorrente incidentale - sotto l'unico profilo che, per quanto si è detto, è deducibile in questa sede.
4.3. Invero la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione delle fonti del proprio convincimento -, con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle Sezioni Unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottato tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360, n. 5, c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
La ricorrente incidentale, tuttavia, ha ottemperato, nella specie, all'onere di denunciare specificamente vizi di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., cit.), che, peraltro, sussistono effettivamente nella sentenza investita dal ricorso.
4.4. Infatti la declaratoria di illegittimità del licenziamento riposa - secondo la motivazione della sentenza impugnata - sull'asserita inottemperanza, da parte del datore di lavoro, all'onere di provare (impostogli dall'articolo 5 della legge n. 604 del 1966) i fatti addotti a motivazione dello stesso licenziamento.
La conclusione prospettata, tuttavia, si fonda - esclusivamente - su ammissioni dello stesso lavoratore.
Ne risultano, quindi, effettivamente trascurate altre risultanze istruttorie - di sicura rilevanza ai fini della ricostruzione di quei fatti - quale la deposizione invocata dalla ricorrente incidentale, che - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - ne ha riportato, testualmente, il passaggio essenziale. Il prospettato vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.) - che ne risulta - impone, quindi, l'accoglimento del ricorso incidentale.
5) Pertanto, previa riunione, dev'essere rigettato il ricorso principale ed accolto quello incidentale.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata - in relazione al ricorso accolto - con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia e proceda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
Rigetta il ricorso principale;
Accoglie il ricorso incidentale;
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2003