Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16063
CASS
Sentenza 25 ottobre 2003

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Il vizio di omessa od insufficiente motivazione,denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi dallo stesso vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dl ricorrente ed in genere dalle parti.( Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito con la quale era stata dichiarata la illegittimità di un licenziamento disciplinare, e che era stata basata sull'asserita inottemperanza, da parte del datore di lavoro, all'onere di provare i fatti addotti a motivazione del licenziamento stesso, circostanza risultante dalle sole dichiarazioni del lavoratore, mentre erano state trascurate altre risultanze istruttorie, di sicura rilevanza ai fini della decisione, quale la deposizione invocata dalla società datrice di lavoro, ricorrente incidentale, che ne aveva riportato nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza dello stesso, il passaggio essenziale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16063
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16063
Data del deposito : 25 ottobre 2003

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