Sentenza 20 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2001, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 1 Z / 5 4 A . / R 6 N T 2 ее 60423 - S A . I I R B . G R P . . E L A R D L T L A REPUBBLICA ITALIANA E A U . NOME DEL OPOL0245 1/.
0.1 D D B B I I A S E T R A N T T I 1 E N S 3 R E 1 I E EMA ICASSAZIONE A LA CORT . M T Oggetto N Jukes- Effetti sey A M Corte costile 4.17$ SEZIONE TRIBUTARIA Fatisfecie Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11083/98 Dott. Mario Presidente DELLI PRISCOLI Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere - - Consigliere Cron. 5963 Dott. Giulio GRAZIADEI - Rep. Dott. GI MARZIALE Consigliere Ud. 11/10/00 Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPION: CIVILE SENTENZA N. 60423 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo CORTE SUPREMA DI CASSAZION rappresenta e difende ope legis;
Al Sig. Avv. Gen. Sta _rilasciata copia ricorrente per notifi en. Carta boliata L. 40000 contro ม 12000 Dir. Copia BARRETTA GIUSEPPE;
5200Toja APR. 2001 Roma, - intimato IL CANCELLIERCANGEL avversO la sentenza n. 4/97 della Commissione tributaria regionale di PALERMO, depositata il 2000 03/05/97; 1654 udita la relazione della causa svolta nella pubblica i 1 udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DI MARTINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'acccoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto - che, con avviso di accertamento n.204/82, notifi- cato il 4 novembre 1982, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo rettificò il reddito dichia- rato da GI TT per l'anno 1979; che il TT, con ricorso del 27 dicembre 1982 alla Commissione tributaria di Palermo impugnò tale av- viso, chiedendone l'annullamento sia per carenza di mo- tivazione sia per la pretesa illegittimità dell'accertamento stesso;
che, in contraddittorio con l'Ufficio il quale - instò per la reiezione del ricorso - la Commissione adita, con decisione n.6056/88 del 5 agosto 1988, ac- colse il ricorso ed annullò l'accertamento per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.16 del d.l. n. 429 del 1982, conv., con mod., n. 175 del 1986; A nella legge n.516 del 1982, pronunciata con sentenza 2 - che, a seguito di appello dell'Ufficio - il quale eccepì che il TT aveva presentato istanza di con- dono, ai sensi dell'art. 19 del d.l. n. 429 del 1982, . e 1981, e non anche per unicamente per gli anni 1977 gli anni 1976, 1978, 1979 e 1980, e che, quindi, la incostituzionalità non spiegava effetti pronuncia di relativamente all'avviso di accertamento afferente i redditi del 1979 la Commissione tributaria regionale di Palermo, con sentenza n.4/97 del 3 maggio 1997, ri- gettò il gravame e confermò la decisione impugnata, os- servando che la predetta sentenza della Corte costitu- zionale n.175 del 1986 era efficace relativamente a tutti gli avvisi di accertamento notificati nel periodo di vigenza della legge di condono del 1982; - che avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
- che GI TT, benché ritualmente intima- non si è costituito, né ha svolto attività difensi- to, va. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art.16 del D.L. 10.7.1982 n. 429, convertito nella legge 7.8.1982 n.516, nonché della sentenza n.175/86 della Corte Costituzio- 3 nale in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c."), il critica la sentenza impugnata, ricorrente sostenendo siccome la dichiarazione di condono presentata che - dal TT non riguarda il periodo di imposta in con- testazione la predetta sentenza di incostituzionalità non spiegherebbe effetti nella fattispecie de qua;
che il ricorso merita accoglimento;
che, infatti posto che costituisce circostanza - incontestata tra le parti quella, secondo cui, per il periodo d'imposta in questione (1979), il TT non ha presentato dichiarazione integrativa ai sensi del d.l. n.429 del 1982 costituisce costante orientamento di questa Corte, in conformità all'indicazione chiari- ficatrice della portata della sentenza n.175 del 1986, contenuta nell'ord. n.333 del 1987 della Corte costitu- zionale ("...non è revocabile in dubbio che la caduca- zione degli effetti degli avvisi di accertamento noti- ficati dopo la data di entrata in vigore del citato d.l. si verifichi solo riguardo a quei contribuenti che una rituale e tempestiva dichiarazione abbiano poi pre- sentato, rimanendo tutti gli altri estranei al meccani- smo del c.d. 'condono'"), quello, secondo cui, con ri- esclusivamente nell'ambito della disciplina delfetti R guardo all'art.16 del d.l. n.429 del 1982, la dichiara- zione della sua illegittimità costituzionale spiega ef- 4 condono, quando il contribuente abbia presentato la re- lativa dichiarazione integrativa, sicché, al di fuori dei rapporti inerenti a tale condono, non implica l'invalidità о la caducazione degli accertamenti in rettifica ° d'ufficio, solo perché notificati poste- riormente all'entrata in vigore del predetto decreto- legge (cfr. sentt. nn.7194 del 1990, 5244,6120, 8270 e 9014 del 1992, 2998 del 1993, 5440 del 1995, 935 del 1996, 5236 del 1997); - -che, pertanto, la sentenza impugnata la quale si fonda su principi opposti a quelli qui ribaditi - deve essere annullata;
che, peraltro, la relativa causa deve essere rin- - viata ad altra sezione della Commissione tributaria re- gionale della Sicilia per l'esame degli altri motivi formulati dal TT sin dall'atto introduttivo (ove ancora esaminabili) e per la regolazione delle spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Com- missione tributaria regionale della Sicilia. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, l'11 ottobre 2000 Il relatore ed estensore Il Presidente 5 Salvatore Di Palma Mario Delli Priscoli IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 FEB. 2001. Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenco Battista REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B- N. 5 ESENTE DA TRIBUTARIA MATERIA